Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 17427/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 3475622 Ritenuto che il ricorsoee [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all' art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/90, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché manifestamente infondato.

La corte territoriale ha argomentato in modo congruo le ragione per le quali non era possibile addivenire ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio e ciò tenuto conto del quantitativo non minimo di stupefacente, pur ricondotto nell'alveo del comma 5 dell art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ritenuto adeguata e congrua al disvalore del fatto desunto dalle diverse tipologie di sostanze, dal materiale idoneo al confezionamento e dalla somma di denaro rinvenute nella disponibilità del prevenuto.

Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stata giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla circostanza che la confessione era stata resa in un contesto probatorio già perfettamente delineato.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 3475622 Ritenuto che il ricorsoee [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all' art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/90, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché manifestamente infondato. La corte territoriale ha argomentato in modo congruo le ragione per le quali non era possibile addivenire ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio e ciò tenuto conto del quantitativo non minimo di stupefacente, pur ricondotto nell'alveo del comma 5 dell art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ritenuto adeguata e congrua al disvalore del fatto desunto dalle diverse tipologie di sostanze, dal materiale idoneo al confezionamento e dalla somma di denaro rinvenute nella disponibilità del prevenuto. Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stata giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla circostanza che la confessione era stata resa in un contesto probatorio già perfettamente delineato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 ens
Sentenza Cassazione n. 17427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris