CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41977/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8140/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Bosio, n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Marchis e [OSCURATO:PERSONA]- sco Valdina, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, n. 38; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 631/15 depositato il 17 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, con decreto del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ammet- tendo al passivo in via chirografaria, anziché in grado ipotecario, un credito di Euro 1.710.956,55, a titolo di restituzione di un mutuo fondiario concesso alla società fallita da un pool di banche, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con atto del 27 luglio 2009; che avverso il predetto decreto la Banca ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria; che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo ed anch'esso illustrato con me- moria. Considerato che con il terzo motivo d'impugnazione la ricorrente ha de- dotto la violazione o la falsa applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. d) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, censurando il decreto impugnato per aver escluso che l'esenzione prevista da tale disposizione si applichi alla revocato- ria ordinaria, senza tener conto del tenore letterale della norma, che non prevede limitazioni, della finalità perseguita attraverso l'introduzione della stessa, consistente nel favorire il superamento della crisi aziendale attraverso l'attuazione del piano di risanamento, e del contrasto di tale finalità con il più lungo termine previsto per l'esercizio della revocatoria ordinaria e per i più ristretti limiti di operatività di quest'ultima rispetto alla revocatoria fallimen- tare; che la predetta questione, pur essendo già stata affrontata da alcune pronunce di legittimità, che hanno escluso la possibilità di estendere l'esen- zione alla revocatoria ordinaria, non ha ancora costituito oggetto di partico- lare approfondimento da parte di questa Corte, essendo stata l'esclusione giustificata in virtù della mera sottolineatura dell'espressa previsione dell'e- senzione soltanto per la revocatoria fallimentare e del richiamo alla disposi- zione dettata dall'art. 66 della legge fall., che assoggetta integralmente la revocatoria ordinaria alla disciplina prevista dal codice civile (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2019, n. 3778; 14/01/2021, n. 571; Cass. civ., Sez. III, 8/02/2019, n. 3778); che il rilievo nomofilattico della questione, in ordine alla quale si sono manifestati orientamenti diversificati sia nella giurisprudenza di merito che in dottrina, giustifica il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di svol- gere compiutamente le loro difese al riguardo ed al Pubblico Ministero di for- mulare le proprie conclusioni. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 28/10/2021 fin Il PrEtsi