CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1972
Cassazione n. 51768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/05/1972 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una mera reiterazione di una censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e, comunque, implica una lettura alternativa delle risultanze istruttorie; Rilevato che, con il secondo e il terzo motivo proposti, [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, settimo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che i motivi, che, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sono stati dedotti nei motivi di appello e, comunque, nel giudizio di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto