CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
redo Piazza-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D - oggi [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiCarlo unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 – già ASL Roma C, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2616/2021 emessa dalla Corte d’appello di Roma il24/06/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1426/2022Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 11697/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, e che, nella specie, considerato ilsopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, le stessepossono essere integralmente compensate fra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara integralmente compensate fra le parti delle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]