CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31917/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza emessa in data 20 febbraio 2026, ha rigettato l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina del reato continuato di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti:a) sentenza del Tribunale di Roma n. 9302 del 30 luglio 2025, irrevocabileil 16 settembre 2025, di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del1990 per la detenzione di quarantaquattro involucri contenenti crack e mesiquattro di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.;b) sentenza del Tribunale di Roma n. 9275 del 27 luglio 2025, irrevocabileil 12 settembre 2025, di condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci direclusione ed euro 600,00 euro di multa, pena condizionalmente sospesa, inrelazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per avereceduto 0,45 gr lordi di sostanza e detenuto 12, 40 gr lordi di cocaina/ crack.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen. evidenziando che la conclusione del Tribunale formulata in termini diabitualità e di esistenza di un “programma di vita improntata al crimine” sarebbeincoerente con gli elementi emersi, quali la giovane età e lo stato diincensuratezza del condannato e non terrebbe nel dovuto conto l’esistenza deglispecifici indici sintomatici che il Tribunale ha pure riconosciuto, cioè che i duefatti sono accaduti in un ristretto arco temporale e che le condotte sonoomogenee.2.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta esclusione del medesimodisegno criminoso anche sotto il profilo che il Tribunale non si è adeguatamenteconfrontato con il parere favorevole espresso dal pubblico ministero.2.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dellasospensione condizionale della pena ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen.3. In data 17 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. in quanto il Tribunale nonavrebbe tenuto nel dovuto conto l’esistenza degli indici sintomatici, purericonosciuti, e non si sarebbe adeguatamente confrontato con il parerefavorevole espresso dal pubblico ministero.Le doglianze sono manifestamente infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati.Il Tribunale, infatti, facendo riferimento alle condotte poste in essere, hadato adeguato conto della ragione per cui ha escluso che queste, pureconsiderato il ristretto arco temporale in cui sono state commesse e l’omogeneitàdelle stesse, non facessero parte di un medesimo disegno criminoso, ciòespressamente avendo valutato che nel caso in esame non vi è alcun elementoconcreto, se non la mera reiterazione, dal quale desumere che le cessioni distupefacenti facessero parte di una unica e originaria ideazione.La motivazione così resa sul punto risulta conforme alla pacificagiurisprudenza di legittimità sul punto e, in assenza di palesi vizi logici, non èsindacabile in questa sede.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine allamancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 671,comma 3, cod. proc. pen.La doglianza è manifestamente infondata.3.1. L’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il giudicedell’esecuzione può concedere il beneficio della sospensione condizionale dellapena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non loabbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudizio fondato sullamancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati, quandoapplica la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze dicondanna, (Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, P, Rv. 287817 - 01).A fronte di tale chiaro dato testuale si deve ritenere che un analogopotere sia precluso (riconosciuto) al giudice dell’esecuzione nel caso in cui larichiesta di applicare la disciplina della continuazione sia respinta, quando cioè lostesso non è chiamato a procedere a una nuova determinazione della penacomplessivamente inflitta.Sotto tale profilo, pertanto, la decisione sul punto, peraltro espostafacendo riferimento al fatto che lo stesso giudice della cognizione avevacomunque negato la concessione del beneficio, è corretta e non èconseguentemente sindacabile in questa sede.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]