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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 02705/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento sull'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il motivo è generico in quanto non si confronta con il dato relativo all'assenza di elementi dai quali desumere l'assenza di pericolo di ripresa di contatti con la criminalità organizzata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento sull'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il motivo è generico in quanto non si confronta con il dato relativo all'assenza di elementi dai quali desumere l'assenza di pericolo di ripresa di contatti con la criminalità organizzata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 02705/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris