CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1983
Cassazione n. 29407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 settembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, in data 7 luglio 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina e ricettazione (il secondo solo per il Pintore). Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto mentre con il secondo motivo eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato che il primo motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 628 e 624- bis cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo. Secondo la difesa, infatti, l'azione violenta si sarebbe esplicata in via esclusiva e diretta sul portafogli sottratto e solo in via indiretta sulla persona offesa con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del real:o di rapina. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, l'assenza della motivazione in ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata. Rilevato che il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 17 aprile 2023, ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni della sussistenza del reato di rapina (si veda pag. 4 della sentenza, ove la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima mediante uno spintone, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sul portafogli di cui l'imputato si era già appropriato); i giudici di appello hanno, quindi, applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina impropria (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto dall'Aniello è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così impedendo a questo Collegio di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e manifestamente infondato. A differenza di quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la Corte territoriale la adeguatamente confutato il motivo di appello con il quale gli imputati eccepivano l'incostituzionalità dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., dando seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata (vedi Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01; Sez. 3, n. 12348 del 28/02/2023, Campanale, non massinnata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C