CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA], il cui appello avverso la sentenza dì primo grado, è stato dichiarato inammissibile per tardività, ha chiesto di avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal correo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha optato per il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.; ritenuto che, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, deve in radice escludersi l'estendibilità degli effetti del c.d. concordato in appello ad imputato diverso da colui che vi abbia proceduto; che in tal senso milita, da un canto, l'argomento, di natura logico-giuridica, che evidenzia la mancanza, nell'istituto attivato da Giamberardino, del principale presupposto per l'operatività dell'invocato effetto estensivo dell'impugnazione, atteso, in specie, che la decisione che si fonda sull'accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati; che, deve d'altro canto notarsi, l'opzione di un imputato per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura necessariamente una scelta processuale «esclusivamente personale», in quanto pur sempre condizionata alla rinuncia ad alcuni tra i motivi di gravame, costituente «atto personalissimo»; che in questa direzione si è, del resto, espressa la giurisprudenza di legittimità che, muovendo dall'affermazione (ribadita, ancora di recente, da Sez. 6, n. 20511 del 16/01/2018, Talotta, Rv. 272953), secondo cui il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dell'accoglimento di motivi fondati su ragioni soggettive, ha attestato che la definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale «esclusivamente personale» (Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] iani 7ccio i I2EPOSITATA IN