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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06392/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 02/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10723 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10723del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53R55 E155K) LAGRECA Giuseppe (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51A23 E155K) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CSR SRG64C29 A662G) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39T16 F052F), titolare dell’omonima impresa individuale rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F. : SCINNB 68H25 F052I ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 151/2023, pubblicatain data 20 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima impresa indivi- duale, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pigno- ramento mobiliare presso il debitore, ai sensi dell’art. 513 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta titolare di omonima impresa edile individuale, sulla base di titolo Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo.

Il pignora- mento, eseguito presso un cantiere in una pubblica via di Ma- tera, ha avuto ad oggetto due automezzi di proprietà della de- bitrice. [OSCURATO:PERSONA] ed il suo coniuge [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nonché opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Il Tribunale di Matera – per quanto rileva in questa fase del giudizio –ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi formulata ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Ricorrono la Lorusso ed il Lagreca sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.In primo luogo, s i deve osservare che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è debitore esecutatoe non risulta di fatto assog- gettato all’espropriazionein quanto proprietario dei beni pigno- rati; di tali beni, del resto, non rivendicala proprietàquale terzo e, in realtà, neanche ha dedottodi esserne possessore o deten- tore in prima persona.

Egli si trovava semplicemente nella mera detenzione dei sud- detti beni,nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento , ma, secondo la sua stessa prospettazione, deteneva tali beni per conto di una società terza, rimasta estranea all’esecuzione ed al presente giudizio, della quale assume di essere dipen- dente.

Non può ritenersi, quindi, titolare di un interesse giuridico e di fatto tale da giustificare la sua diretta legittimazione alla pro- posizione della presente opposizione agli atti esecutivi.

Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Con riguardo alla sua posizione, ferma restando la conformità a dirittodel provvedimento impugnato, che ha respinto le su e domande, deve , pertanto , essere corretta la relativa motiva- zione, nel sensoappena indicato, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 2.Per quanto riguarda, poi, il merito del ricorso avanzato da PasquaLorusso, è opportuno effettuare alcune precisazioni pre- liminari. 2.1 Il pignoramentola cui regolarità è controversa ha avuto ad oggetto due automezzi, beni mobili iscritti in pubblici registri, di proprietà della Lorusso,titolare di impresa edile in forma in- dividuale,destinati, per le loro caratteristiche (autocarri) e per la loro funzione tipica, all’esercizio della suddetta attività d’im- presa.

La titolaritàdei beni mobili pignorati non è in contestazione ed è stata, del resto,accertata dall’ufficiale giudiziario che ha ese- guito il pignoramentoin forza della visura del [OSCURATO:PERSONA] allegata al relativo verbale,dalla quale si evince che i veicoli in questione sonoeffettivamente di esclusiva pro- prietà della debitrice esecutata.

Secondo l’accertamento in fatto operato dal tribunale,inoltre, l’ufficiale giudiziario ha eseguito il pignoramento mobiliare re- candosi nel luogo ove la Lorussostava svolgendola sua attività di impresa (segnatamente, lavori di pavimentazione di una pubblica strada comunale ), anche per mezzo dei propri colla- boratori ([OSCURATO:PERSONA], suo coniuge, e figli) , presso un cantiere sito in Matera, alla via del Corso, dove gli automezzi risultavano parcheggiati, come emerge dalverbale di pignora- mento. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con la sua opposizione, ha lamentato che il pignoramento sarebbe avvenuto: a) in luogo a lei non apparte- nente; b) su beni di cui essa non aveva diretta disponibilità e che il terzo che li detenevanon aveva consentito di esibire.

Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 La prima questione (quella sub a),relativa al luogo in cui è av- venuto il pignoramento,è oggetto del primo motivo del ricorso: con tale motivoviene, infatti, censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il pignoramento era avvenuto in luogo appartenente alla debitrice, secondo il dispo- sto dell’art. 513, comma 1, c.p.c..

La seconda questione (quella sub b),relativa alla diretta dispo- nibilità dei beni pignorati da parte della debitrice e/odell’even- tualeconsenso del terzo possessore ad esibirli , è oggetto del secondo e del terzo motivo del ricorso:con i suddetti motivi si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto considerareche i beni pignoratierano, in realtà, in possesso di una società terza, alla quale la debitrice li aveva noleggiati e che la persona fisica che li deteneva, nell’interesse di tale società terza, in quanto dipen- dente di questa società (cioè, il coniuge della Lorusso), non aveva affatto consentito ad esibirli all’ufficiale giudiziario, onde erano state violate le prescrizioni sulle modalità del pignora- mento di cui agli art. 513, comma 3 e 4,e/o 548 c.p.c. (oltre che, conseguentemente, quelle degli artt. 492 e 518 c.p.c.). 2.3Il pignoramento dei beni mobili del debitore può e deve avvenire secondo diverse modalità, a seconda del luogo in cui essi si trovino e del potere di disposizione che il debitore stesso abbia in relazione ai medesimi: a) in primo luogo, ai sensi dell’art. 513, comma 1, c.p.c., l’uffi- ciale giudiziario,«può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti» e procedere, dunque, senz’altro al pignoramento di tutti i beni che si trovino in tali luoghi, senza alcuna limitazione; ai fini della legittimità del pignoramento dei beni che si trovano nei luoghi apparte- nenti al debitore,in altri termini, la legge non richiede nessun altro requisitoo indice di appartenenza o diretta disponibilità e nessuna altra formalità: la legittimità del pignoramento, in tal caso, può essere contestata esclusivamente da eventuali terzi Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 che rivendichino la proprietà dei beni pignorati, mediante l’op- posizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., peraltro soggetta agli stringenti limiti di prova di cui all’art. 621 c.p.c., opposizione nella specie non proposta (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2012, Rv. 624689 -01); b) laddove, invece, i beni da pignorare non si trovino « nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti», bisogna distinguere: b1) se si tratta dibeni dei quali il debitore « può direttamente disporre», il pignoramento può, comunque, avvenire in forma diretta da parte dell’ufficiale giudiziario, ma occorre una auto- rizzazione del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 513, comma 3, c.p.c., necessariaper consentire all’ufficiale giudizia- rio di accedere ai predetti luoghi, che non “ appartengono ” al debitore; b2) se, al contrario, si tratta di beni dei quali il debitore non può direttamente disporre, il pignoramento può ancora avve- nire in forma diretta, da parte dell’ufficiale giudiziario,ma solo se il terzo possessore consente spontaneamente di esibirli(art. 513, comma 4, c.p.c.); b3) se, infine,si tratta di beni che – oltre a non trov arsi in luoghi appartenenti al debitoree dei quali questi non può direttamente disporre– il terzo possessore non consente spontaneamente di esibire, allora non sono ammesse le forme del pignoramento diretto ed è necessarioutilizzare le diverse forme del pignora- mento presso terzi, di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss..

Va, altresì, precisato che l’accertamento in ordine all’apparte- nenza al debitore dei luoghi in cui avviene l’accesso dell’ufficiale giudiziario è compiuta contestualmente alle relative operazioni direttamente da quest’ultimo; ma tale accertamento è suscet- tibile di prova contraria, il cui onere ricade peraltro su chi lo contesti mediante opposizione,che: se proposta dal debitore, come nella specie, integra una opposizione agli atti esecutivi, Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto diretta a contestare l’ir- regolarità di un atto del processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 1524 del 05/03/1984, Rv. 433610 –01); se proposta da terziche rivendichino la proprietà dei beni pignorati integra, invece,una opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art.619 c.p.c..

Dal quadro sistematico sin qui esposto discende che, se il pi- gnoramento avviene nella casa o in altri luoghi appartenenti al debitore,esso sarà sempre legittimo con riguardo a tutti i beni mobili ivi rinvenuti, senza alcuna limitazioneo necessità di ul- terioriformalità.

Ne deriva chele question i relative a lla diretta disponibilità dei beni da parte del debitore eda ll’eventuale consenso del terzo possessore ad esibirli hannorilievo esclusivamente nel caso in cui il pignoramento avvenga in luoghi non appartenenti al de- bitore. 2.4 Tanto premesso, come meglio si vedrà di seguito, risul- tandoil primo motivo del ricorso infondato, sono da ritenere , di conseguenza, inammissibili, per difetto di interesse, gli altri due: una volta escluso, infatti, che il pignoramento possa rite- nersi avvenuto in luogo non appartenentealla debitrice, le altre questioni – relative alla disponibilità diretta dei beni pignorati da parte della debitrice edal consenso del terzo possessore ad esibirli –non possono assumere alcun rilievo, perché, come fin qui chiarito, il pignoramento eseguito in luoghi appartenenti al debitore può legittimamente cadere su tutti i beni mobili ivi re- periti dall’ufficiale giudiziario, senza alcuna limitazione (fatta ovviamente sempre salva la possibilità, per eventuali terzi che ne rivendichino la proprietà, di proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., peraltro soggetta agli stringenti limiti di prova di cui all’art. 621 c.p.c.e, comun- que,nella specie non proposta).

Di seguitosono illustrate le ragioni di tal e conclusion e .

Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 3.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Error in judi- cando –Falsa applicazione del primo comma dell’art. 513 c.p.c. per avere il Giudice del Tribunale ritenuto di ricondurre il con- cetto di «altri luoghi a lui appartenenti»a quello di « esercizio dell’attività di impresa», trascurando del tutto (dopo avere cor- rettamente interpretato la norma) quella necessaria relazione di fatto che deve intercorrere tra il debitore ed il luogo in cui sia rinvenuta la res oggetto di pignoramento (art. 360, comma I, nr. 3 c.p.c.)». 3.1Secondo l’interpretazione preferibile , espressamente fatta propria dal giudice di primo (e unico) grado, nella nozione di «altri luoghi appartenenti al debitore»va ricompreso qualsiasi luogo col quale il debitore abbia di fatto un rapporto di godi- mento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale o personalesullo stesso.

In par- ticolare,si considerano appartenenti al debitore i luoghi in cui quest’ultimo svolge la propria professione o mansione, come l’ufficio, lo studio professionale, la sede dell’aziendail laborato- rio o lo stabilimentoe, finanche, la stessa via o pubblica piazza dove il debitore disponga dei detti suoi beni (come nel caso dell’ambulante che ivi venda la sua merce).

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta in diritto la correttezza di tale opzione interpretativa; anzi , afferma espressamente di condividerla.

Sostiene, però,che i relativi principi non sarebbero stati corret- tamente applicati, nel caso di specie, in quanto il tribunale avrebbe ritenuto legittimo il pignoramento limitandosi a dare atto del fatto che esso era stato «eseguito in un luogo comun- que riconducibile all’attività d’impresa della debitrice esecu- tata», ma «senza veicolare il suo giudizio finale sull’esame, af- fatto necessario, della esistenza o meno di una effettiva e sta- bile relazione di fatto tra la ditta [OSCURATO:PERSONA] ed il luogo in Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 cui l’espropriazione mobiliare del giorno 11/04/2018 si era con- sumata».

Tale assunto è infondato.

Da una complessiva lettura della motivazione della decisione impugnata emergechiaramente, in realtà, che il tribunale non ha affatto ritenuto di poter prescindere dall’accertamento di un rapporto di godimento stabile e duraturo, in capo alla debitrice, relativamente al luogo in cui era avvenuto il pignoramento:al contrario, ha ritenuto che tale rapporto sussistesse senz’altro, in quanto il pignoramento aveva avuto luogo nel cantiere presso il qualela debitrice svolgeva la sua attività di impresa, benché posto su una pubblica via.

Secondo il tribunale, p oiché nellanozione di “altri luoghi appartenenti al debitore ” devono ricomprendersi finanche le vie pubbliche o le piazze ove il debi- tore svolga la sua attività d’impresa,certamenteil cantiere edile ove il debitore svolge la sua attività d’impresaè da considerarsi «altro luogo a questi appartenente».

In altri termini– in parte espressamente e in parte implicita- mente, ma in ogni caso inequivocabilmente – il tribunale ha ritenuto che il cantiere dove aveva avuto luogo il pignoramento degli automezzi di proprietà della debitrice fosse nella disponi- bilità di quest’ultima e che tale disponibilità integrasse il neces- sario rapporto di godimento stabile e duraturo con tale luogo che rendeva legittima l’adozione delle forme di espropriazione di cui all’art. 513, comma 1, c.p.c..

Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso , il giudice del merito,come emerge dalla complessiva lettura della motiva- zione del provvedimento impugnato,ha, quindi, ritenuto valido il pignoramento proprio perché esso aveva avuto luogo in un luogodel quale la debitrice aveva, di fatto, un godimento sta- bile e duraturo, vale a dire il cantiere destinato allo svolgimento della sua attività di impresa, cantiere ritenuto nella sua dispo- nibilità sulla base di un accertamento di fatto.

Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 Orbene, sulla base di tale accertamento in fatto, il disposto di cui all’art. 513, comma 1, c.p.c., non può dirsi in alcun modo violato, in diritto, in quanto la disponibilità del cantiere presso il quale è avvenuto il pignoramento, in capo alla debitrice,con- figura certamente il rapporto di godimento stabile e duraturo richiesto dalla suddetta norma. 3.2La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene, altresì, in effetti , che il can- tiere in questione non era affatto nella propria disponibilità, in quanto era una diversa impresa(alla quale sostiene che aveva noleggiato le proprie attrezzature, inclusi gli automezzi pigno- rati)a svolgere i lavori pubblici per i quali tale cantiere era stato realizzato.

S ostiene, in particolare , che il suo stesso coniuge Lagreca, che si trovava nella detenzionedi fatto degli automezzi al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, era un dipen- dente di tale diversa impresa.

Orbene, tali censure devono ritenersi inammissibili.

L’accertamento di fatto operato dal tribunale in ordine alla tito- larità del cantiere e, dunque , alla sua disponibilità, in quanto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, non è, infatti,sindacabile nella presente sede.

Sotto tale profilo, le censuredi cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, dunque,nella inammissibile contestazione di tale accertamento di fatto, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giu- dizio di legittimità. 3.3 È opportuno precisare che la questione del l’avvenuto no- leggio dei beni pignorati ad un’impresa terza è stata ritenuta dal giudice di meritouna allegazione tardivamente avanzata, in quanto non effettuata con il ricorso in opposizione e che, d i conseguenza, l’affermazione del la regolarità del pignoramento è stata effettuata sulla base dell a valutazione dei soli fatti og- getto di regolare e tempestiva allegazione e prova: il giudice Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 del merito ha valutato i soli elementi istruttori regolarmente acquisiti agli atti e li ha considerati insufficienti a integrare la prova contrariaall’accertamento operato dall’ufficiale giudizia- rio in ordine all’appartenenza alla debitrice del luogo in cui aveva effettuato il suo accesso, prova contraria il cui onere cer- tamente incombeva suquest’ultima.

Il tribunale –come del resto già chiarito –ha concluso, dunque, cheil cantiere dove aveva avuto luogo il pignoramentoera nella disponibilità della debitrice ed era da questa utilizzato per lo svolgimento della sua attività di impresa, anche attraverso i suoi collaboratori (che avevano per tale ragione la detenzione degli automezzi oggetto del pignoramento).

In questo quadro, le ulteriori considerazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnatoin ordine alla possi- bilità di svolgere l’attività di impresa anche per mezzo del sem- plice noleggio a terzi delle attrezzature, al di là della loro cor- rettezza in diritto, risultano svolte dal tribunale solo ad abun- dantiam:l’effettiva ratio decidendi della sua statuizione , in me- rito alprofilo in esame , è quella relativ a all’inammissibilità, in radice, della questionedel dedotto noleggio dei beni pignorati.

Ne consegue che tutte le censure dirette a contestare le affer- mazioni contenute in tale parte della motivazione della deci- sione impugnata, vanno ritenute inammissibili, per difetto di interesse.

In primo luogo,si tratta, infatti, di affermazioni non costituenti effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata.

In ogni caso,è assorbente il rilievo per cui, poiché – per le ra- gioni già ampiamente esposte– l’assunto del l’avvenuto noleg- gio degli automezzi incide esclusivamente sulla questione rela- tiva alla disponibilità diretta dei beni da parte della debitrice (peraltro pacificamente loro proprietaria),ma non può diretta- mente interferire sulla diversa questione dell’appartenenza a quest’ultima del luogo dove ha avuto luogo l’accesso Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 dell’ufficiale giudiziario (cioè della disponibilità del cantiere), tale assunto, in realtà, non avrebbe potuto assumere alcun ri- lievo, ai fini della regolarità del pignoramento, una volta escluso che lo stesso siaavvenuto in luogo non appartenente alla debi- trice.

4. Con il secondo motivo si denunzia « Error in judicando – Omesso esame di due rilevanti circostanze di fattoed attinenti, rispettivamente: a) il rapporto di lavoro subordinato intratte- nuto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:SOCIETA]. che gli consentiva di possedere il mezzo pignorato in virtù di un contratto di noleggio intervenuto tra la prefata società e la ditta [OSCURATO:PERSONA]; b) la consegna non spontanea del mezzo pi- gnorato perché il Sig. [OSCURATO:PERSONA] vi fu “costretto” (dopo due ore dall’inizio delle operazioni di esproprio ) a causa dell’in- tervento in loco della Polizia di Stato; circostanze, queste, de- cisive ed idonee al fine di poter accertare l’illegittimità dell’espropriazione mobiliare per non essere stati rispettati i re- quisiti di cui ai commi III e IV dell’art. 513 c.p.c.e dell’art. 543 e ss. c.p.c., nonché degli artt. 492 e 518 c.p.c. ( art. 360, comma I, nr. 5 c.p.c.)».

Con il terzo motivosi denunzia « Error in judicando – Falsa ap- plicazionedegli artt. 513 e 543 c.p.c., nonché degli artt. 617 e 618 c.p.c.per avere il Tribunale di Matera ritenuto inammissi- bile la «questione del contratto di noleggio intercorso con la ditta [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l.» desumendo che il contratto di noleggio fosse la causa petendi dell’opposizione agli atti esecutivi, allor- quando, invece, al contratto di noleggio andava attribuita la funzione di prova documentale finalizzata a dimostrare i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. avanzati dai ricorrenti (art. 360, comma I, nr. 3 c.p.c.)».

Il secondo ed il terzo motivo, una volta esclusa la possibilità di accogliere il primo motivo, risultano inammissibili, per dif e tto di interesse,per le ragioni già in precedenza chiarite.

Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 Una volta escluso che il pignoramento possaritenersi avvenuto in luogo non appartenente alla debitrice, le questioni poste con i motivi di ricorso in esame , aventi tutte ad oggetto la diretta disponibilità dei beni pignorati da parte sua, nonché l’eventuale consenso del soggetto che li deteneva ad esibirli all’ufficiale giu- diziario, risultano del tutto irrilevanti ai fini dell’esito dell’oppo- sizione, per l’assorbente ragione cheil pignoramento avvenuto in luogo appartenente al debitore è di per sé legittimo in rela- zione a tutti i beni mobili in tal luogo reperiti dall’ufficiale giudi- ziario, senza che possano assumere alcun rilievo le indicate questioni attin enti alla loro disponibilità , con l’unico limite dell’eventuale opposizione di cui all’art. 619 c.p.c., eventual- mente proposta dal terzo che se ne assuma proprietario(oppo- sizione nella specie non proposta) o che vanti sul bene altro diritto di eguale rango e meritevole di analoga tutela (situazione che, nella specie, si è visto non ricorrere in capo al Lagreca). 5.Il ricorso è rigettato, nei sensi appena precisati.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 –

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 02/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10723 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10723del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53R55 E155K) LAGRECA Giuseppe (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51A23 E155K) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CSR SRG64C29 A662G) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39T16 F052F), titolare dell’omonima impresa individuale rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C . F. : SCINNB 68H25 F052I ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 151/2023, pubblicatain data 20 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima impresa indivi- duale, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pigno- ramento mobiliare presso il debitore, ai sensi dell’art. 513 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta titolare di omonima impresa edile individuale, sulla base di titolo Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo. Il pignora- mento, eseguito presso un cantiere in una pubblica via di Ma- tera, ha avuto ad oggetto due automezzi di proprietà della de- bitrice. [OSCURATO:PERSONA] ed il suo coniuge [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nonché opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il Tribunale di Matera – per quanto rileva in questa fase del giudizio –ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi formulata ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Ricorrono la Lorusso ed il Lagreca sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.In primo luogo, s i deve osservare che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è debitore esecutatoe non risulta di fatto assog- gettato all’espropriazionein quanto proprietario dei beni pigno- rati; di tali beni, del resto, non rivendicala proprietàquale terzo e, in realtà, neanche ha dedottodi esserne possessore o deten- tore in prima persona. Egli si trovava semplicemente nella mera detenzione dei sud- detti beni,nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento , ma, secondo la sua stessa prospettazione, deteneva tali beni per conto di una società terza, rimasta estranea all’esecuzione ed al presente giudizio, della quale assume di essere dipen- dente. Non può ritenersi, quindi, titolare di un interesse giuridico e di fatto tale da giustificare la sua diretta legittimazione alla pro- posizione della presente opposizione agli atti esecutivi. Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Con riguardo alla sua posizione, ferma restando la conformità a dirittodel provvedimento impugnato, che ha respinto le su e domande, deve , pertanto , essere corretta la relativa motiva- zione, nel sensoappena indicato, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 2.Per quanto riguarda, poi, il merito del ricorso avanzato da PasquaLorusso, è opportuno effettuare alcune precisazioni pre- liminari. 2.1 Il pignoramentola cui regolarità è controversa ha avuto ad oggetto due automezzi, beni mobili iscritti in pubblici registri, di proprietà della Lorusso,titolare di impresa edile in forma in- dividuale,destinati, per le loro caratteristiche (autocarri) e per la loro funzione tipica, all’esercizio della suddetta attività d’im- presa. La titolaritàdei beni mobili pignorati non è in contestazione ed è stata, del resto,accertata dall’ufficiale giudiziario che ha ese- guito il pignoramentoin forza della visura del [OSCURATO:PERSONA] allegata al relativo verbale,dalla quale si evince che i veicoli in questione sonoeffettivamente di esclusiva pro- prietà della debitrice esecutata. Secondo l’accertamento in fatto operato dal tribunale,inoltre, l’ufficiale giudiziario ha eseguito il pignoramento mobiliare re- candosi nel luogo ove la Lorussostava svolgendola sua attività di impresa (segnatamente, lavori di pavimentazione di una pubblica strada comunale ), anche per mezzo dei propri colla- boratori ([OSCURATO:PERSONA], suo coniuge, e figli) , presso un cantiere sito in Matera, alla via del Corso, dove gli automezzi risultavano parcheggiati, come emerge dalverbale di pignora- mento. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con la sua opposizione, ha lamentato che il pignoramento sarebbe avvenuto: a) in luogo a lei non apparte- nente; b) su beni di cui essa non aveva diretta disponibilità e che il terzo che li detenevanon aveva consentito di esibire. Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 La prima questione (quella sub a),relativa al luogo in cui è av- venuto il pignoramento,è oggetto del primo motivo del ricorso: con tale motivoviene, infatti, censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il pignoramento era avvenuto in luogo appartenente alla debitrice, secondo il dispo- sto dell’art. 513, comma 1, c.p.c.. La seconda questione (quella sub b),relativa alla diretta dispo- nibilità dei beni pignorati da parte della debitrice e/odell’even- tualeconsenso del terzo possessore ad esibirli , è oggetto del secondo e del terzo motivo del ricorso:con i suddetti motivi si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto considerareche i beni pignoratierano, in realtà, in possesso di una società terza, alla quale la debitrice li aveva noleggiati e che la persona fisica che li deteneva, nell’interesse di tale società terza, in quanto dipen- dente di questa società (cioè, il coniuge della Lorusso), non aveva affatto consentito ad esibirli all’ufficiale giudiziario, onde erano state violate le prescrizioni sulle modalità del pignora- mento di cui agli art. 513, comma 3 e 4,e/o 548 c.p.c. (oltre che, conseguentemente, quelle degli artt. 492 e 518 c.p.c.). 2.3Il pignoramento dei beni mobili del debitore può e deve avvenire secondo diverse modalità, a seconda del luogo in cui essi si trovino e del potere di disposizione che il debitore stesso abbia in relazione ai medesimi: a) in primo luogo, ai sensi dell’art. 513, comma 1, c.p.c., l’uffi- ciale giudiziario,«può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti» e procedere, dunque, senz’altro al pignoramento di tutti i beni che si trovino in tali luoghi, senza alcuna limitazione; ai fini della legittimità del pignoramento dei beni che si trovano nei luoghi apparte- nenti al debitore,in altri termini, la legge non richiede nessun altro requisitoo indice di appartenenza o diretta disponibilità e nessuna altra formalità: la legittimità del pignoramento, in tal caso, può essere contestata esclusivamente da eventuali terzi Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 che rivendichino la proprietà dei beni pignorati, mediante l’op- posizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., peraltro soggetta agli stringenti limiti di prova di cui all’art. 621 c.p.c., opposizione nella specie non proposta (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2012, Rv. 624689 -01); b) laddove, invece, i beni da pignorare non si trovino « nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti», bisogna distinguere: b1) se si tratta dibeni dei quali il debitore « può direttamente disporre», il pignoramento può, comunque, avvenire in forma diretta da parte dell’ufficiale giudiziario, ma occorre una auto- rizzazione del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 513, comma 3, c.p.c., necessariaper consentire all’ufficiale giudizia- rio di accedere ai predetti luoghi, che non “ appartengono ” al debitore; b2) se, al contrario, si tratta di beni dei quali il debitore non può direttamente disporre, il pignoramento può ancora avve- nire in forma diretta, da parte dell’ufficiale giudiziario,ma solo se il terzo possessore consente spontaneamente di esibirli(art. 513, comma 4, c.p.c.); b3) se, infine,si tratta di beni che – oltre a non trov arsi in luoghi appartenenti al debitoree dei quali questi non può direttamente disporre– il terzo possessore non consente spontaneamente di esibire, allora non sono ammesse le forme del pignoramento diretto ed è necessarioutilizzare le diverse forme del pignora- mento presso terzi, di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Va, altresì, precisato che l’accertamento in ordine all’apparte- nenza al debitore dei luoghi in cui avviene l’accesso dell’ufficiale giudiziario è compiuta contestualmente alle relative operazioni direttamente da quest’ultimo; ma tale accertamento è suscet- tibile di prova contraria, il cui onere ricade peraltro su chi lo contesti mediante opposizione,che: se proposta dal debitore, come nella specie, integra una opposizione agli atti esecutivi, Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto diretta a contestare l’ir- regolarità di un atto del processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 1524 del 05/03/1984, Rv. 433610 –01); se proposta da terziche rivendichino la proprietà dei beni pignorati integra, invece,una opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art.619 c.p.c.. Dal quadro sistematico sin qui esposto discende che, se il pi- gnoramento avviene nella casa o in altri luoghi appartenenti al debitore,esso sarà sempre legittimo con riguardo a tutti i beni mobili ivi rinvenuti, senza alcuna limitazioneo necessità di ul- terioriformalità. Ne deriva chele question i relative a lla diretta disponibilità dei beni da parte del debitore eda ll’eventuale consenso del terzo possessore ad esibirli hannorilievo esclusivamente nel caso in cui il pignoramento avvenga in luoghi non appartenenti al de- bitore. 2.4 Tanto premesso, come meglio si vedrà di seguito, risul- tandoil primo motivo del ricorso infondato, sono da ritenere , di conseguenza, inammissibili, per difetto di interesse, gli altri due: una volta escluso, infatti, che il pignoramento possa rite- nersi avvenuto in luogo non appartenentealla debitrice, le altre questioni – relative alla disponibilità diretta dei beni pignorati da parte della debitrice edal consenso del terzo possessore ad esibirli –non possono assumere alcun rilievo, perché, come fin qui chiarito, il pignoramento eseguito in luoghi appartenenti al debitore può legittimamente cadere su tutti i beni mobili ivi re- periti dall’ufficiale giudiziario, senza alcuna limitazione (fatta ovviamente sempre salva la possibilità, per eventuali terzi che ne rivendichino la proprietà, di proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., peraltro soggetta agli stringenti limiti di prova di cui all’art. 621 c.p.c.e, comun- que,nella specie non proposta). Di seguitosono illustrate le ragioni di tal e conclusion e . Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 3.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Error in judi- cando –Falsa applicazione del primo comma dell’art. 513 c.p.c. per avere il Giudice del Tribunale ritenuto di ricondurre il con- cetto di «altri luoghi a lui appartenenti»a quello di « esercizio dell’attività di impresa», trascurando del tutto (dopo avere cor- rettamente interpretato la norma) quella necessaria relazione di fatto che deve intercorrere tra il debitore ed il luogo in cui sia rinvenuta la res oggetto di pignoramento (art. 360, comma I, nr. 3 c.p.c.)». 3.1Secondo l’interpretazione preferibile , espressamente fatta propria dal giudice di primo (e unico) grado, nella nozione di «altri luoghi appartenenti al debitore»va ricompreso qualsiasi luogo col quale il debitore abbia di fatto un rapporto di godi- mento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale o personalesullo stesso. In par- ticolare,si considerano appartenenti al debitore i luoghi in cui quest’ultimo svolge la propria professione o mansione, come l’ufficio, lo studio professionale, la sede dell’aziendail laborato- rio o lo stabilimentoe, finanche, la stessa via o pubblica piazza dove il debitore disponga dei detti suoi beni (come nel caso dell’ambulante che ivi venda la sua merce). La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta in diritto la correttezza di tale opzione interpretativa; anzi , afferma espressamente di condividerla. Sostiene, però,che i relativi principi non sarebbero stati corret- tamente applicati, nel caso di specie, in quanto il tribunale avrebbe ritenuto legittimo il pignoramento limitandosi a dare atto del fatto che esso era stato «eseguito in un luogo comun- que riconducibile all’attività d’impresa della debitrice esecu- tata», ma «senza veicolare il suo giudizio finale sull’esame, af- fatto necessario, della esistenza o meno di una effettiva e sta- bile relazione di fatto tra la ditta [OSCURATO:PERSONA] ed il luogo in Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 cui l’espropriazione mobiliare del giorno 11/04/2018 si era con- sumata». Tale assunto è infondato. Da una complessiva lettura della motivazione della decisione impugnata emergechiaramente, in realtà, che il tribunale non ha affatto ritenuto di poter prescindere dall’accertamento di un rapporto di godimento stabile e duraturo, in capo alla debitrice, relativamente al luogo in cui era avvenuto il pignoramento:al contrario, ha ritenuto che tale rapporto sussistesse senz’altro, in quanto il pignoramento aveva avuto luogo nel cantiere presso il qualela debitrice svolgeva la sua attività di impresa, benché posto su una pubblica via. Secondo il tribunale, p oiché nellanozione di “altri luoghi appartenenti al debitore ” devono ricomprendersi finanche le vie pubbliche o le piazze ove il debi- tore svolga la sua attività d’impresa,certamenteil cantiere edile ove il debitore svolge la sua attività d’impresaè da considerarsi «altro luogo a questi appartenente». In altri termini– in parte espressamente e in parte implicita- mente, ma in ogni caso inequivocabilmente – il tribunale ha ritenuto che il cantiere dove aveva avuto luogo il pignoramento degli automezzi di proprietà della debitrice fosse nella disponi- bilità di quest’ultima e che tale disponibilità integrasse il neces- sario rapporto di godimento stabile e duraturo con tale luogo che rendeva legittima l’adozione delle forme di espropriazione di cui all’art. 513, comma 1, c.p.c.. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso , il giudice del merito,come emerge dalla complessiva lettura della motiva- zione del provvedimento impugnato,ha, quindi, ritenuto valido il pignoramento proprio perché esso aveva avuto luogo in un luogodel quale la debitrice aveva, di fatto, un godimento sta- bile e duraturo, vale a dire il cantiere destinato allo svolgimento della sua attività di impresa, cantiere ritenuto nella sua dispo- nibilità sulla base di un accertamento di fatto. Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 Orbene, sulla base di tale accertamento in fatto, il disposto di cui all’art. 513, comma 1, c.p.c., non può dirsi in alcun modo violato, in diritto, in quanto la disponibilità del cantiere presso il quale è avvenuto il pignoramento, in capo alla debitrice,con- figura certamente il rapporto di godimento stabile e duraturo richiesto dalla suddetta norma. 3.2La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene, altresì, in effetti , che il can- tiere in questione non era affatto nella propria disponibilità, in quanto era una diversa impresa(alla quale sostiene che aveva noleggiato le proprie attrezzature, inclusi gli automezzi pigno- rati)a svolgere i lavori pubblici per i quali tale cantiere era stato realizzato. S ostiene, in particolare , che il suo stesso coniuge Lagreca, che si trovava nella detenzionedi fatto degli automezzi al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, era un dipen- dente di tale diversa impresa. Orbene, tali censure devono ritenersi inammissibili. L’accertamento di fatto operato dal tribunale in ordine alla tito- larità del cantiere e, dunque , alla sua disponibilità, in quanto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, non è, infatti,sindacabile nella presente sede. Sotto tale profilo, le censuredi cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, dunque,nella inammissibile contestazione di tale accertamento di fatto, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giu- dizio di legittimità. 3.3 È opportuno precisare che la questione del l’avvenuto no- leggio dei beni pignorati ad un’impresa terza è stata ritenuta dal giudice di meritouna allegazione tardivamente avanzata, in quanto non effettuata con il ricorso in opposizione e che, d i conseguenza, l’affermazione del la regolarità del pignoramento è stata effettuata sulla base dell a valutazione dei soli fatti og- getto di regolare e tempestiva allegazione e prova: il giudice Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 del merito ha valutato i soli elementi istruttori regolarmente acquisiti agli atti e li ha considerati insufficienti a integrare la prova contrariaall’accertamento operato dall’ufficiale giudizia- rio in ordine all’appartenenza alla debitrice del luogo in cui aveva effettuato il suo accesso, prova contraria il cui onere cer- tamente incombeva suquest’ultima. Il tribunale –come del resto già chiarito –ha concluso, dunque, cheil cantiere dove aveva avuto luogo il pignoramentoera nella disponibilità della debitrice ed era da questa utilizzato per lo svolgimento della sua attività di impresa, anche attraverso i suoi collaboratori (che avevano per tale ragione la detenzione degli automezzi oggetto del pignoramento). In questo quadro, le ulteriori considerazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnatoin ordine alla possi- bilità di svolgere l’attività di impresa anche per mezzo del sem- plice noleggio a terzi delle attrezzature, al di là della loro cor- rettezza in diritto, risultano svolte dal tribunale solo ad abun- dantiam:l’effettiva ratio decidendi della sua statuizione , in me- rito alprofilo in esame , è quella relativ a all’inammissibilità, in radice, della questionedel dedotto noleggio dei beni pignorati. Ne consegue che tutte le censure dirette a contestare le affer- mazioni contenute in tale parte della motivazione della deci- sione impugnata, vanno ritenute inammissibili, per difetto di interesse. In primo luogo,si tratta, infatti, di affermazioni non costituenti effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata. In ogni caso,è assorbente il rilievo per cui, poiché – per le ra- gioni già ampiamente esposte– l’assunto del l’avvenuto noleg- gio degli automezzi incide esclusivamente sulla questione rela- tiva alla disponibilità diretta dei beni da parte della debitrice (peraltro pacificamente loro proprietaria),ma non può diretta- mente interferire sulla diversa questione dell’appartenenza a quest’ultima del luogo dove ha avuto luogo l’accesso Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 dell’ufficiale giudiziario (cioè della disponibilità del cantiere), tale assunto, in realtà, non avrebbe potuto assumere alcun ri- lievo, ai fini della regolarità del pignoramento, una volta escluso che lo stesso siaavvenuto in luogo non appartenente alla debi- trice. 4. Con il secondo motivo si denunzia « Error in judicando – Omesso esame di due rilevanti circostanze di fattoed attinenti, rispettivamente: a) il rapporto di lavoro subordinato intratte- nuto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:SOCIETA]. che gli consentiva di possedere il mezzo pignorato in virtù di un contratto di noleggio intervenuto tra la prefata società e la ditta [OSCURATO:PERSONA]; b) la consegna non spontanea del mezzo pi- gnorato perché il Sig. [OSCURATO:PERSONA] vi fu “costretto” (dopo due ore dall’inizio delle operazioni di esproprio ) a causa dell’in- tervento in loco della Polizia di Stato; circostanze, queste, de- cisive ed idonee al fine di poter accertare l’illegittimità dell’espropriazione mobiliare per non essere stati rispettati i re- quisiti di cui ai commi III e IV dell’art. 513 c.p.c.e dell’art. 543 e ss. c.p.c., nonché degli artt. 492 e 518 c.p.c. ( art. 360, comma I, nr. 5 c.p.c.)». Con il terzo motivosi denunzia « Error in judicando – Falsa ap- plicazionedegli artt. 513 e 543 c.p.c., nonché degli artt. 617 e 618 c.p.c.per avere il Tribunale di Matera ritenuto inammissi- bile la «questione del contratto di noleggio intercorso con la ditta [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l.» desumendo che il contratto di noleggio fosse la causa petendi dell’opposizione agli atti esecutivi, allor- quando, invece, al contratto di noleggio andava attribuita la funzione di prova documentale finalizzata a dimostrare i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. avanzati dai ricorrenti (art. 360, comma I, nr. 3 c.p.c.)». Il secondo ed il terzo motivo, una volta esclusa la possibilità di accogliere il primo motivo, risultano inammissibili, per dif e tto di interesse,per le ragioni già in precedenza chiarite. Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 Una volta escluso che il pignoramento possaritenersi avvenuto in luogo non appartenente alla debitrice, le questioni poste con i motivi di ricorso in esame , aventi tutte ad oggetto la diretta disponibilità dei beni pignorati da parte sua, nonché l’eventuale consenso del soggetto che li deteneva ad esibirli all’ufficiale giu- diziario, risultano del tutto irrilevanti ai fini dell’esito dell’oppo- sizione, per l’assorbente ragione cheil pignoramento avvenuto in luogo appartenente al debitore è di per sé legittimo in rela- zione a tutti i beni mobili in tal luogo reperiti dall’ufficiale giudi- ziario, senza che possano assumere alcun rilievo le indicate questioni attin enti alla loro disponibilità , con l’unico limite dell’eventuale opposizione di cui all’art. 619 c.p.c., eventual- mente proposta dal terzo che se ne assuma proprietario(oppo- sizione nella specie non proposta) o che vanti sul bene altro diritto di eguale rango e meritevole di analoga tutela (situazione che, nella specie, si è visto non ricorrere in capo al Lagreca). 5.Il ricorso è rigettato, nei sensi appena precisati. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 Ric. n. 10723/2023 –Sez. 3 –
Sentenza Cassazione n. 06392/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris