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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20707/2026

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esa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroPau Giacomo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 4/2022 pubblicata indata 14/01/2022, n.r.g. 20/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA], titolare delladitta individuale SC-HiPi.A seguito di una diffida accertativa della Direzione territoriale del lavorodel 17/07/2018, nella quale era stato accertato un credito del lavoratore dieuro 9.650,68 a titolo di differenze retributive, il Pau aveva intimato precettosulla base di quel titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.Numero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/20262.- [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione all’esecuzione, offrendola somma di euro 5.000,00 ed eccependo la compensazione con il propriocredito risarcitorio per il danno cagionatole dal Pau.

Al riguardo deduceva cheil lavoratore, in data 09/12/2016, mentre era alla guida di un furgone presoa noleggio dalla titolare dell’azienda, aveva tamponato un’autovettura acausa del suo stato di ubriachezza, con danni al furgone che la Sanna avevadovuto far riparare, sopportando la spesa di euro 2.890,00, come da fattureche produceva in giudizio.

Deduceva che a tale somma doveva poi essereaggiunto il danno derivante dalla mancata disponibilità del veicolo per iltempo necessario alle riparazioni, nonché l’aumento del premio assicurativoche era stata costretta a pagare.3.- Costituitosi il contraddittorio, pagata in corso di causa la somma di euro5.000,00, il Tribunale accoglieva l’opposizione a precetto limitatamente a talesomma, rigettandola per il resto, dichiarando inammissibile l’eccezione dicompensazione, non proponibile in sede di opposizione all’esecuzione ecomunque fondata su un controcredito non certo, quindi da accertarsi inseparato giudizio.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla Sanna, accertava il debito del Paua titolo risarcitorio pari ad euro 1.680,03, dichiarando compensato entro taleimporto il capitale oggetto di precetto, che riduceva per l’effetto, per la partecapitale, ad euro 2.970,00 (già detratta la somma di euro 5.000,00 pagatanel corso del giudizio di primo grado).Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la diffida accertativa di cui all’art. 12 d.lgs. n. 124/2004 è un titoloesecutivo di formazione stragiudiziale;b) il principio secondo cui in sede di opposizione all’esecuzione possonoessere eccepiti solo fatti successivi alla formazione del titolo vale soloper quelli di formazione giudiziale, che presuppongono un pregressocontraddittorio fra le parti; non vale invece per i titoli stragiudiziali,contro i quali possono essere sollevate tutte le ragioni di contestazione,fra cui l’eccezione di compensazione;Numero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/2026c) nel caso in esame si può pure prescindere dai requisiti richiesti dall’art.1243 c.c., perché si tratta di compensazione c.d. atecnica, ossia di unconteggio di dare ed avere nell’ambito dell’unico rapporto giuridico frale parti;d) in ogni caso la contestazione del Pau è del tutto generica, perché si èlimitato a negare ogni sua responsabilità nel sinistro, senza prospettarealcuna ricostruzione alternativa; peraltro nelle sue difese nel corso delprocedimento disciplinare che ne era seguito aveva ammesso la suaresponsabilità, dando atto di essere stato quel giorno in uno stato di“alterazione etilica”, il che costituisce una confessione stragiudiziale;e) il controcredito della Sanna deve quindi ritenersi certo, almeno per laparte relativa alle spese di riparazione sostenute, ed è anche di facile epronta liquidazione, poiché si tratta di spese documentate con fatture,per un totale di euro 1.680,03;f) invece, per le due fatture del 2017, non vi è prova della riconducibilitàdi quelle spese al sinistro, come contestato dal Pau, in modo nonpretestuoso, data la distanza temporale di quelle spese rispettoall’incidente, sicché questa parte del credito non è di prontaliquidazione;g) peraltro solo in appello la Sanna ha sostenuto che si era trattato dilavori resisi necessari in un secondo momento, una volta rimesso ilveicolo su strada, quindi si tratta di allegazione nuova e pertantoinammissibile;h) la tesi della Sanna secondo cui anche in presenza di un controcreditoilliquido il giudice debba ugualmente procedere all’istruttoria nel meritoè infondata, poiché la giurisprudenza di legittimità ha affermato questodovere solo nel caso in cui il debitore non si sia limitato a sollevarel’eccezione di compensazione, ma abbia spiegato domandariconvenzionale allegando un controcredito di importo maggiore delproprio debito (Cass. sez. un. n. 23225/2016), ipotesi che nel caso inesame non ricorre;i) non vi è prova poi dell’ulteriore danno per il mancato utilizzo del furgonedurante il tempo del ricovero in officina, non essendo risultato unaNumero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/2026spesa per noleggiarne un altro in sostituzione, né è stato dimostrato see in quale misura sia aumentato il premio assicurativo.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 615, co. 1,618 bis, 35, 36, 112 e 115 c.p.c., 1243, co. 2, 2729 c.c. per avere la Corteterritoriale omesso di pronunziare sulla domanda di accertamento dellaresponsabilità del Pau nel sinistro stradale, che era una domandariconvenzionale prodromica proprio alla domanda di accertamento del dirittodi credito risarcitorio della datrice di lavoro nei confronti del lavoratore, e peravere omesso la relativa istruttoria necessaria.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24 e 111 Cost.,115, 116, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. per avere la Corte territoriale mancatodi ammettere la prova da lei richiesta.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione– sono infondati.Sul piano complessivo la Corte territoriale, ad onta della sua affermazionein diritto, ha ritenuto in fatto che:- il danno portato dalle due fatture del 2017 non fosse riconducibile alsinistro e le allegazioni della Sanna, per giustificare il lasso temporalefra quelle spese ed il precedente sinistro, erano state prospettate per laprima volta in appello, quindi tardivamente, sicché erano inammissibili;- il danno da c.d. fermo tecnico non fosse risarcibile per difetto di prova,non avendo la Sanna dimostrato di aver sopportato una spesa perprocurarsi un veicolo sostitutivo per il tempo occorso per la riparazionedi quello danneggiato;- il danno da aumento del premio assicurativo non fosse risarcibile perdifetto assoluto di prova.Numero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/2026Sulla base di tali assunti, l’istruttoria rivendicata dalla Sanna si rivela deltutto superflua e quindi la decisione della Corte territoriale di non darvi seguitosi rivela conforme a diritto.Tutto ciò, quindi, consente di prescindere dal principio di diritto affermatoda questa Corte di legittimità (Cass. sez. un. n. 23225/2016), ed invocatodalla ricorrente, secondo cui – posto che l'art. 1243 c.c. stabilisce ipresupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione,ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità, nella cuiricorrenza il giudice dichiara l'estinzione del credito principale percompensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcreditoe, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda – se il credito oppostoin compensazione è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suoammontare, in tutto o in parte, il giudice può provvedere alla relativaliquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il creditoprincipale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte dicontrocredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condannadel debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito incompensazione.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroPau Giacomo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 4/2022 pubblicata indata 14/01/2022, n.r.g. 20/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA], titolare delladitta individuale SC-HiPi.A seguito di una diffida accertativa della Direzione territoriale del lavorodel 17/07/2018, nella quale era stato accertato un credito del lavoratore dieuro 9.650,68 a titolo di differenze retributive, il Pau aveva intimato precettosulla base di quel titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.Numero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/20262.- [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione all’esecuzione, offrendola somma di euro 5.000,00 ed eccependo la compensazione con il propriocredito risarcitorio per il danno cagionatole dal Pau. Al riguardo deduceva cheil lavoratore, in data 09/12/2016, mentre era alla guida di un furgone presoa noleggio dalla titolare dell’azienda, aveva tamponato un’autovettura acausa del suo stato di ubriachezza, con danni al furgone che la Sanna avevadovuto far riparare, sopportando la spesa di euro 2.890,00, come da fattureche produceva in giudizio. Deduceva che a tale somma doveva poi essereaggiunto il danno derivante dalla mancata disponibilità del veicolo per iltempo necessario alle riparazioni, nonché l’aumento del premio assicurativoche era stata costretta a pagare.3.- Costituitosi il contraddittorio, pagata in corso di causa la somma di euro5.000,00, il Tribunale accoglieva l’opposizione a precetto limitatamente a talesomma, rigettandola per il resto, dichiarando inammissibile l’eccezione dicompensazione, non proponibile in sede di opposizione all’esecuzione ecomunque fondata su un controcredito non certo, quindi da accertarsi inseparato giudizio.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla Sanna, accertava il debito del Paua titolo risarcitorio pari ad euro 1.680,03, dichiarando compensato entro taleimporto il capitale oggetto di precetto, che riduceva per l’effetto, per la partecapitale, ad euro 2.970,00 (già detratta la somma di euro 5.000,00 pagatanel corso del giudizio di primo grado).Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la diffida accertativa di cui all’art. 12 d.lgs. n. 124/2004 è un titoloesecutivo di formazione stragiudiziale;b) il principio secondo cui in sede di opposizione all’esecuzione possonoessere eccepiti solo fatti successivi alla formazione del titolo vale soloper quelli di formazione giudiziale, che presuppongono un pregressocontraddittorio fra le parti; non vale invece per i titoli stragiudiziali,contro i quali possono essere sollevate tutte le ragioni di contestazione,fra cui l’eccezione di compensazione;Numero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/2026c) nel caso in esame si può pure prescindere dai requisiti richiesti dall’art.1243 c.c., perché si tratta di compensazione c.d. atecnica, ossia di unconteggio di dare ed avere nell’ambito dell’unico rapporto giuridico frale parti;d) in ogni caso la contestazione del Pau è del tutto generica, perché si èlimitato a negare ogni sua responsabilità nel sinistro, senza prospettarealcuna ricostruzione alternativa; peraltro nelle sue difese nel corso delprocedimento disciplinare che ne era seguito aveva ammesso la suaresponsabilità, dando atto di essere stato quel giorno in uno stato di“alterazione etilica”, il che costituisce una confessione stragiudiziale;e) il controcredito della Sanna deve quindi ritenersi certo, almeno per laparte relativa alle spese di riparazione sostenute, ed è anche di facile epronta liquidazione, poiché si tratta di spese documentate con fatture,per un totale di euro 1.680,03;f) invece, per le due fatture del 2017, non vi è prova della riconducibilitàdi quelle spese al sinistro, come contestato dal Pau, in modo nonpretestuoso, data la distanza temporale di quelle spese rispettoall’incidente, sicché questa parte del credito non è di prontaliquidazione;g) peraltro solo in appello la Sanna ha sostenuto che si era trattato dilavori resisi necessari in un secondo momento, una volta rimesso ilveicolo su strada, quindi si tratta di allegazione nuova e pertantoinammissibile;h) la tesi della Sanna secondo cui anche in presenza di un controcreditoilliquido il giudice debba ugualmente procedere all’istruttoria nel meritoè infondata, poiché la giurisprudenza di legittimità ha affermato questodovere solo nel caso in cui il debitore non si sia limitato a sollevarel’eccezione di compensazione, ma abbia spiegato domandariconvenzionale allegando un controcredito di importo maggiore delproprio debito (Cass. sez. un. n. 23225/2016), ipotesi che nel caso inesame non ricorre;i) non vi è prova poi dell’ulteriore danno per il mancato utilizzo del furgonedurante il tempo del ricovero in officina, non essendo risultato unaNumero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/2026spesa per noleggiarne un altro in sostituzione, né è stato dimostrato see in quale misura sia aumentato il premio assicurativo.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 615, co. 1,618 bis, 35, 36, 112 e 115 c.p.c., 1243, co. 2, 2729 c.c. per avere la Corteterritoriale omesso di pronunziare sulla domanda di accertamento dellaresponsabilità del Pau nel sinistro stradale, che era una domandariconvenzionale prodromica proprio alla domanda di accertamento del dirittodi credito risarcitorio della datrice di lavoro nei confronti del lavoratore, e peravere omesso la relativa istruttoria necessaria.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24 e 111 Cost.,115, 116, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. per avere la Corte territoriale mancatodi ammettere la prova da lei richiesta.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione– sono infondati.Sul piano complessivo la Corte territoriale, ad onta della sua affermazionein diritto, ha ritenuto in fatto che:- il danno portato dalle due fatture del 2017 non fosse riconducibile alsinistro e le allegazioni della Sanna, per giustificare il lasso temporalefra quelle spese ed il precedente sinistro, erano state prospettate per laprima volta in appello, quindi tardivamente, sicché erano inammissibili;- il danno da c.d. fermo tecnico non fosse risarcibile per difetto di prova,non avendo la Sanna dimostrato di aver sopportato una spesa perprocurarsi un veicolo sostitutivo per il tempo occorso per la riparazionedi quello danneggiato;- il danno da aumento del premio assicurativo non fosse risarcibile perdifetto assoluto di prova.Numero registro generale 18811/2022Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 20707/2026Data pubblicazione 18/06/2026Sulla base di tali assunti, l’istruttoria rivendicata dalla Sanna si rivela deltutto superflua e quindi la decisione della Corte territoriale di non darvi seguitosi rivela conforme a diritto.Tutto ciò, quindi, consente di prescindere dal principio di diritto affermatoda questa Corte di legittimità (Cass. sez. un. n. 23225/2016), ed invocatodalla ricorrente, secondo cui – posto che l'art. 1243 c.c. stabilisce ipresupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione,ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità, nella cuiricorrenza il giudice dichiara l'estinzione del credito principale percompensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcreditoe, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda – se il credito oppostoin compensazione è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suoammontare, in tutto o in parte, il giudice può provvedere alla relativaliquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il creditoprincipale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte dicontrocredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condannadel debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito incompensazione.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20707/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris