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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13935/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito, in quanto articolato attraverso mere doglianze in fatto tese a sollecitare un'impossibile nuova valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. 4, ove si è valorizzato il contratto di accensione dell'utenza telefonica stipulato a nome della ricorrente, con allegata copia della carta di identità, e l'assenza di una querela da parte della stessa per un eventuale reato di sostituzione di persona, solo ipotizzato dalla difesa); ritenuto che, quanto al secondo motivo, in difetto di espressa richiesta della parte, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sul punto (cfr., però, p. 5, ove si stigmatizza comunque la gravità e la serialità delle condotte), e la censura, dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, non sarebbe in ogni caso consentita (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); ritenuto che, infine, il terzo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, a fronte di una richiesta non connotata da concreta specificità, i giudici di merito (p. 5) hanno giustificato la statuizione del Tribunale posto a base del suddetto diniego una congrua motivazione, richiamando l'assenza di elementi di segno positivo e non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito, in quanto articolato attraverso mere doglianze in fatto tese a sollecitare un'impossibile nuova valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. 4, ove si è valorizzato il contratto di accensione dell'utenza telefonica stipulato a nome della ricorrente, con allegata copia della carta di identità, e l'assenza di una querela da parte della stessa per un eventuale reato di sostituzione di persona, solo ipotizzato dalla difesa); ritenuto che, quanto al secondo motivo, in difetto di espressa richiesta della parte, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sul punto (cfr., però, p. 5, ove si stigmatizza comunque la gravità e la serialità delle condotte), e la censura, dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, non sarebbe in ogni caso consentita (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); ritenuto che, infine, il terzo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, a fronte di una richiesta non connotata da concreta specificità, i giudici di merito (p. 5) hanno giustificato la statuizione del Tribunale posto a base del suddetto diniego una congrua motivazione, richiamando l'assenza di elementi di segno positivo e non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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