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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 24854/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8540-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (società nella quale è stata fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2022 BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente 1584 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];R.G.N. 8540/2016 - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 281/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2015 R.G.N. 218/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito R.G.N. 8540/2016 con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di contributi e sanzioni per omesso versamento dei contributi CIGO, CIGS, mobilità nonché derivanti dal mancato riconoscimento di benefici contributivi (per l'incentivazione della contrattazione collettiva di secondo livello e per l'assunzione, con contro di inserimento, di dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili).

2. L'opposizione, limitata al mancato accoglimento dello sgravio contributivo connesso all'incentivazione della contrattazione collettiva di secondo livello, per l'importo di euro 12.400,95, oltre somme aggiuntive, era respinta dal Tribunale di Genova.

3. La Corte d'appello della stessa sede, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello principale della società e, in accoglimento di quello incidentale dell'Istituto, ha posto le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte privata.

3.1. La Corte territoriale, a fondamento del decisurn, ha osservato che il presupposto indispensabile per il riconoscimento dello sgravio è il requisito della regolarità contributiva; l'accoglimento, da parte dell'INPS, della domanda volta ad ottenere il beneficio specifico (nella specie, quello collegato all'incentivazione della contrattazione collettiva di secondo livello) aveva avuto la sola finalità di verificare la ricorrenza dei requisiti per ottenere l'agevolazione ma senza soddisfare la condizione di regolarità contributiva da verificarsi al momento in R:G.N. 8540/2016 cui, tramite i D.M./10, «il soggetto beneficiario procede al recupero dello sgravio già accettato dall'Inps».

In altre parole, il requisito della regolarità contributiva «si aggiunge» ai requisiti previsti per le singole fattispecie di agevolazione.

3.2. La Corte di merito ha, poi, precisato che la mancata attivazione del sistema di segnalazione previsto al punto 10.4 della circolare Inps nr. 51 del 18 aprile 2008 non aveva come conseguenza quella di escludere l'eventuale irregolarità contributiva, tanto più che, anche dopo le due note di rettifica nel gennaio del 2013, con cui l'Istituto aveva segnalato la sussistenza di un debito contributivo in relazione al D.M. 10 dei mesi di luglio ed agosto 2012, la società non aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione, così definitivamente decadendo dalla possibilità di usufruire dello sgravio per cui è causa.

3.4. La Corte di appello ha osservato, inoltre, che l'irregolarità contributiva riguardava i crediti azionati con l'avviso di addebito (contributi CIGO, CIGS e mobilità) che erano assimilabili «ai crediti iscritti a ruolo e non oggetto di ricorso giudiziario», così che non poteva invocarsi la previsione di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 8, comma 2, (applicabile ratione temporis).

3.5. Infine, la Corte territoriale ha giudicato irrilevante il pagamento delle somme indicate nell'avviso eseguito solo dopo la notifica dell'atto.

La regolarizzazione tardiva non valeva ad assicurare alla parte il diritto allo sgravio, dovendo piuttosto «la regolarità» sussistere al momento in cui era richiesto il beneficio contributivo e ciò analogamente a quanto anche la giurisprudenza di legittimità aveva affermato, con la pronuncia nr. 10224 del 2010.

4. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale è stata fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA], sostenuto da un unico e articolato motivo, cui ha R:G.N. 8540/2016 resistito, con controricorso, l'Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti.

5. Il procuratore generale, in vista della decisione della controversia ed ai sensi dell'art. 23 comma 8-bis del dl. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, nonchè del D.M. 24 ottobre 2007, art. 8.

7. Assume la ricorrente che la domanda di sgravio per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, per l'anno 2010, era stata accettata dall'Inps che, tuttavia, non aveva proceduto allo sgravio delle somme indicate; la tesi della Corte territoriale -secondo cui non sussiste il diritto allo sgravio per il mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (cd.

DURC)- sarebbe erronea, non sussistendo cause ostative al rilascio del detto documento. 8.11 motivo va, complessivamente, respinto.

9. Va premesso che, tra le stesse parti processuali, analoga controversia è stata già decisa dalla Corte, con pronuncia nr. 26566 del 2018.

10. In disparte la specificità dei due giudizi, relativi a differenti periodi contributivi, i principi, nel precedente affermati, meritano di essere confermati in questa sede.

11. In primis, è il caso di osservare che parte ricorrente non trascrive, neppure per stralcio, i documenti che indica a sostegno delle censure (domanda di sgravio e provvedimento di accoglimento da parte dell'Inps, note di rettifica), così violando il R.U.N. 8540/2016 disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod.proc.civ., riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda.

12. In ogni caso, le censure, afferenti all'accertamento compiuto dalla Corte in ordine alla situazione di irregolarità contributiva, ostativa, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, al riconoscimento del diritto allo sgravio preteso, sono infondate.

13. L'art. 1, comma 1175, della legge nr.296 del 2006 stabilisce espressamente: «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

14. Come la Corte ha già osservato, la disciplina in oggetto ha innovato il sistema degli «sgravi contributivi» (icf est: dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale) nel senso che, oltre alle specifiche e singole condizioni giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva -cd.

DURC- (v. tra le altre, Cass. nr. 27107 del 2018, § 4).

15. Di tale principio, la sentenza impugnata ha fatto applicazione.

I giudici di merito hanno escluso il diritto allo sgravio, pur sussistendo i requisiti del beneficio richiesto, osservando come l'accertamento dei presupposti della singola R.'G.N. 8540/2016 fattispecie agevolativa non esaurisse la verifica della condizione di regolarità della situazione contributiva, richiesta dalla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1175.

16. Altrettanto correttamente, la Corte di merito ha giudicato i crediti azionati con l'avviso di addebito (contributi CIGO, CIGS e mobilità per i quali non vi era stata opposizione) assimilabili ai crediti «iscritti a ruolo», non oggetto di ricorso giudiziario, così che non poteva invocarsi la previsione di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 8, comma 2, che, ratione temporis, consentiva la possibilità del rilascio del Durc anche per i crediti iscritti a ruolo ma con «sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario».

17. L'avviso di addebito, infatti, in base al criterio interpretativo di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 30, COMMa 11, può ritenersi equivalente all'estratto di ruolo ed ha la stessa efficacia di titolo esecutivo ( Cass. nr. 24589 del 2019; v. anche Cass. nr. 26566 del 2018 cit. con i richiami ivi effettuati).

18. Inconferenti risultano, infine, gli argomenti addotti dalla ricorrente in ordine alla mancanza dì segnalazioni, da parte dell'Inps, di eventuali irregolarità e alla insussistenza di c:ause non ostative al rilascio del DURC, attese le peculiari funzioni e finalità del documento.

19. Le modalità di rilascio del Durc (che, nei casi come quello in esame, resta un c.d.

Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate dal D.M. 24 ottobre 2007, nr. 27, in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 1176 cit.

20. Il decreto ministeriale prevede (in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presen2:a di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del 1V.G.N. 8540/2016 documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

21. Si tratta, come già osservato dalla Corte, di un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che «perdono LI ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motiv.).

22. La violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale - che può «comportare una sua responsabilità risarcitoria» ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente abbia (determinato) causalmente la perdita della chance di fruire degli sgravi (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018 cit., in motiv.)- non produce, però, gli effetti che pretende la società ricorrente e cioè «l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi» ( cosi Cass. nn. 27107 e 27108 cit.).

23. Invero, non possono ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore di lavoro.

24. Neppurej può riconoscersi significato al fatto che la società ricorrente, in esito alla notifica dell'avviso di addebito, abbia proceduto al pagamento della somma dovuta.

25. La regolarizzazione postuma della situazione contributiva resta evento irrilevante ai fini che occupano.

Diversamente, si finirebbe per attribuire rilievo ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, co. 1175, cit. e che va individuata nella necessità di una costante regolarità contributiva, quale presupposto di applicazione di benefici normativi e contributivi.KG.N. 8540/2016

26. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore dell'Inps controricorrente, anche nella qualità di procuratore speciale della SCCI, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8540-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (società nella quale è stata fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2022 BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente 1584 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];R.G.N. 8540/2016 - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 281/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2015 R.G.N. 218/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito R.G.N. 8540/2016 con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di contributi e sanzioni per omesso versamento dei contributi CIGO, CIGS, mobilità nonché derivanti dal mancato riconoscimento di benefici contributivi (per l'incentivazione della contrattazione collettiva di secondo livello e per l'assunzione, con contro di inserimento, di dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili). 2. L'opposizione, limitata al mancato accoglimento dello sgravio contributivo connesso all'incentivazione della contrattazione collettiva di secondo livello, per l'importo di euro 12.400,95, oltre somme aggiuntive, era respinta dal Tribunale di Genova. 3. La Corte d'appello della stessa sede, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello principale della società e, in accoglimento di quello incidentale dell'Istituto, ha posto le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte privata. 3.1. La Corte territoriale, a fondamento del decisurn, ha osservato che il presupposto indispensabile per il riconoscimento dello sgravio è il requisito della regolarità contributiva; l'accoglimento, da parte dell'INPS, della domanda volta ad ottenere il beneficio specifico (nella specie, quello collegato all'incentivazione della contrattazione collettiva di secondo livello) aveva avuto la sola finalità di verificare la ricorrenza dei requisiti per ottenere l'agevolazione ma senza soddisfare la condizione di regolarità contributiva da verificarsi al momento in R:G.N. 8540/2016 cui, tramite i D.M./10, «il soggetto beneficiario procede al recupero dello sgravio già accettato dall'Inps». In altre parole, il requisito della regolarità contributiva «si aggiunge» ai requisiti previsti per le singole fattispecie di agevolazione. 3.2. La Corte di merito ha, poi, precisato che la mancata attivazione del sistema di segnalazione previsto al punto 10.4 della circolare Inps nr. 51 del 18 aprile 2008 non aveva come conseguenza quella di escludere l'eventuale irregolarità contributiva, tanto più che, anche dopo le due note di rettifica nel gennaio del 2013, con cui l'Istituto aveva segnalato la sussistenza di un debito contributivo in relazione al D.M. 10 dei mesi di luglio ed agosto 2012, la società non aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione, così definitivamente decadendo dalla possibilità di usufruire dello sgravio per cui è causa. 3.4. La Corte di appello ha osservato, inoltre, che l'irregolarità contributiva riguardava i crediti azionati con l'avviso di addebito (contributi CIGO, CIGS e mobilità) che erano assimilabili «ai crediti iscritti a ruolo e non oggetto di ricorso giudiziario», così che non poteva invocarsi la previsione di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 8, comma 2, (applicabile ratione temporis). 3.5. Infine, la Corte territoriale ha giudicato irrilevante il pagamento delle somme indicate nell'avviso eseguito solo dopo la notifica dell'atto. La regolarizzazione tardiva non valeva ad assicurare alla parte il diritto allo sgravio, dovendo piuttosto «la regolarità» sussistere al momento in cui era richiesto il beneficio contributivo e ciò analogamente a quanto anche la giurisprudenza di legittimità aveva affermato, con la pronuncia nr. 10224 del 2010. 4. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale è stata fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA], sostenuto da un unico e articolato motivo, cui ha R:G.N. 8540/2016 resistito, con controricorso, l'Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti. 5. Il procuratore generale, in vista della decisione della controversia ed ai sensi dell'art. 23 comma 8-bis del dl. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, nonchè del D.M. 24 ottobre 2007, art. 8. 7. Assume la ricorrente che la domanda di sgravio per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, per l'anno 2010, era stata accettata dall'Inps che, tuttavia, non aveva proceduto allo sgravio delle somme indicate; la tesi della Corte territoriale -secondo cui non sussiste il diritto allo sgravio per il mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC)- sarebbe erronea, non sussistendo cause ostative al rilascio del detto documento. 8.11 motivo va, complessivamente, respinto. 9. Va premesso che, tra le stesse parti processuali, analoga controversia è stata già decisa dalla Corte, con pronuncia nr. 26566 del 2018. 10. In disparte la specificità dei due giudizi, relativi a differenti periodi contributivi, i principi, nel precedente affermati, meritano di essere confermati in questa sede. 11. In primis, è il caso di osservare che parte ricorrente non trascrive, neppure per stralcio, i documenti che indica a sostegno delle censure (domanda di sgravio e provvedimento di accoglimento da parte dell'Inps, note di rettifica), così violando il R.U.N. 8540/2016 disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod.proc.civ., riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. 12. In ogni caso, le censure, afferenti all'accertamento compiuto dalla Corte in ordine alla situazione di irregolarità contributiva, ostativa, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, al riconoscimento del diritto allo sgravio preteso, sono infondate. 13. L'art. 1, comma 1175, della legge nr.296 del 2006 stabilisce espressamente: «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». 14. Come la Corte ha già osservato, la disciplina in oggetto ha innovato il sistema degli «sgravi contributivi» (icf est: dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale) nel senso che, oltre alle specifiche e singole condizioni giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva -cd. DURC- (v. tra le altre, Cass. nr. 27107 del 2018, § 4). 15. Di tale principio, la sentenza impugnata ha fatto applicazione. I giudici di merito hanno escluso il diritto allo sgravio, pur sussistendo i requisiti del beneficio richiesto, osservando come l'accertamento dei presupposti della singola R.'G.N. 8540/2016 fattispecie agevolativa non esaurisse la verifica della condizione di regolarità della situazione contributiva, richiesta dalla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1175. 16. Altrettanto correttamente, la Corte di merito ha giudicato i crediti azionati con l'avviso di addebito (contributi CIGO, CIGS e mobilità per i quali non vi era stata opposizione) assimilabili ai crediti «iscritti a ruolo», non oggetto di ricorso giudiziario, così che non poteva invocarsi la previsione di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 8, comma 2, che, ratione temporis, consentiva la possibilità del rilascio del Durc anche per i crediti iscritti a ruolo ma con «sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario». 17. L'avviso di addebito, infatti, in base al criterio interpretativo di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 30, COMMa 11, può ritenersi equivalente all'estratto di ruolo ed ha la stessa efficacia di titolo esecutivo ( Cass. nr. 24589 del 2019; v. anche Cass. nr. 26566 del 2018 cit. con i richiami ivi effettuati). 18. Inconferenti risultano, infine, gli argomenti addotti dalla ricorrente in ordine alla mancanza dì segnalazioni, da parte dell'Inps, di eventuali irregolarità e alla insussistenza di c:ause non ostative al rilascio del DURC, attese le peculiari funzioni e finalità del documento. 19. Le modalità di rilascio del Durc (che, nei casi come quello in esame, resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate dal D.M. 24 ottobre 2007, nr. 27, in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 1176 cit. 20. Il decreto ministeriale prevede (in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presen2:a di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del 1V.G.N. 8540/2016 documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. 21. Si tratta, come già osservato dalla Corte, di un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che «perdono LI ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motiv.). 22. La violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale - che può «comportare una sua responsabilità risarcitoria» ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente abbia (determinato) causalmente la perdita della chance di fruire degli sgravi (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018 cit., in motiv.)- non produce, però, gli effetti che pretende la società ricorrente e cioè «l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi» ( cosi Cass. nn. 27107 e 27108 cit.). 23. Invero, non possono ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore di lavoro. 24. Neppurej può riconoscersi significato al fatto che la società ricorrente, in esito alla notifica dell'avviso di addebito, abbia proceduto al pagamento della somma dovuta. 25. La regolarizzazione postuma della situazione contributiva resta evento irrilevante ai fini che occupano. Diversamente, si finirebbe per attribuire rilievo ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, co. 1175, cit. e che va individuata nella necessità di una costante regolarità contributiva, quale presupposto di applicazione di benefici normativi e contributivi.KG.N. 8540/2016 26. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore dell'Inps controricorrente, anche nella qualità di procuratore speciale della SCCI, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor
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