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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27521/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30712/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza n. 5572/13/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 9.6.2021, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] Avviso di accertamento: IRPEF, IRAP, IVA – associazione sportiva dilettantistica – responsabilità ex art. 38 del codice civile.

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.

TYS042A00297/2016, notificato in data 18.06.2016 dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania, con il quale veniva intimato allo stesso, in quanto membro del Consiglio Direttivo dell’[OSCURATO:PERSONA] e dunque nella qualità di responsabile in solido, ai sensi degli artt. 36 e 38 del c.c., il pagamento della complessiva somma di € 455.981,21 a titolo di IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni, per l’anno d’imposta 2011, fondato sul processo verbale di contestazione redatto dai Funzionari della Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Catania accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato, compensando tra le parti le spese del giudizio. 3.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Catania proponeva appello avverso la citata sentenza e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in accoglimento del gravame, riformava la sentenza impugnata e confermava l’avviso di accertamento, condannando l’appellato al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite.

Riteneva il giudice del gravame, per quanto qui di interesse, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell’associazione, secondo cui non esisteva un Consiglio Direttivo, erano smentite dalle risultanze dello Statuto, nel quale era contemplato tale organo e dalla domanda di iscrizione al campionato di eccellenza 2011- 2012, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] era appunto indicato quale consigliere del Consiglio direttivo, con relativa sua sottoscrizione.

Tale domanda, anche se non era un atto di gestione, forniva la prova dell’assunzione della carica e come tale faceva insorgere la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie, in forza del ruolo rivestito, sebbene solo per le obbligazioni sorte nel periodo di investitura.

Poiché l’appellato faceva parte del Consiglio direttivo, non vi era dubbio che sussistesse la sua responsabilità solidale, alla luce dei principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, essendo un dirigente dell’associazione, circostanza completamente trascurata dal giudice di primo grado.

Alcuna altra documentazione poteva essere acquisita dall’Ufficio, posto che lo Spampinato aveva dichiarato agli accertatori che essa era stata oggetto di furto, peraltro senza esibire la relativa denuncia.

Inoltre, le dichiarazioni di quest’ultimo erano inattendibili, in quanto interessate e generiche.

Appariva dunque impossibile che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza delle molteplici omissioni ed irregolarità imputate all’associazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza affidato a due motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.c. – Insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale di cui all’art. 38 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., carenza assoluta di prova; omessa o quanto meno insufficiente e per certi versi contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)», il ricorrente assume che la C.T.R. ha posto alla base dell'adottata decisione una serie di premesse, ciascuna delle quali risulterebbe inficiata dai denunziati errori di diritto laddove afferma che “…l’Ufficio ha… acquisito la richiesta di iscrizione al Campionato di eccellenza del 19.07.2011, dove è indicato [OSCURATO:PERSONA] come consigliere del Consiglio Direttivo ..” per ciò stesso “ …risulta la sua qualità di consigliere del Consiglio Direttivo, con la relativa sottoscrizione ”; che, la medesima C.T.R. qualificava, erroneamente e forzatamente, come documento probante la carica assunta dal soggetto la citata domanda di iscrizione, sebbene ammettesse, al contempo, non essere la stessa “…atto di gestione”.

Sempre secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe affetta da contraddittorietà e illogicità, avendo la C.T.R. richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni una giurisprudenza delle Suprema Corte sulle obbligazioni tributarie ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, conformi Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015....) che in realtà smentiva le conclusioni cui lo stesso era giunto.

Il giudice del gravame non aveva infatti compreso che l’operatività della responsabilità solidale richiede che il soggetto abbia diretto la complessiva gestione associativa ossia l’effettività dell’ingerenza, principio che il secondo Giudicante aveva maldestramente applicato, depotenziando la valenza scriminante dei succitati presupposti cardini in materia.

Invero, la C.T.R., ben consapevole del fatto che di tale “effettività” non vi fosse prova alcuna, quasi a volersi sostituire all’onere incombente sull’Agenzia delle Entrate, giustifica l’inerzia totale sul punto di quest’ultima giungendo financo ad affermare che “ ..Anche perché l’Ufficio non aveva come produrre altra prova...”.

Ma l’Ufficio, al contrario di quanto erroneamente affermato dal secondo Decidente, aveva espletato con i propri funzionari verifiche presso la sede dell’associazione e raccolto le dichiarazioni rese dal Presidente della stessa nonché dai terzi, ossia gli sponsor che avevano intrattenuto rapporti commerciali con l’A.S.D.

Misterbianco e da tali controlli non era emersa alcuna prova dell’attività posta in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto dell’associazione; anzi, era risultato che gli sponsors avevano riferito di aver intrattenuto rapporti commerciali “soltanto con il sig. [OSCURATO:PERSONA]” (PVC, pag 6), il quale possedeva in via esclusiva la delega ad operare sul conto corrente della A.S.D. ed era dunque “il reale dominus dell’ente” (PVC, pag. 5).

Sicché, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania in primo grado, l’unico atto prodotto contro il ricorrente ossia la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza del 19.07.2011 non configurava atto di gestione, né tantomeno atto di assunzione dell’obbligazione nei confronti dei terzi, ma esauriva i suoi effetti soltanto sul piano del diritto sportivo, regolando i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi iscritti e legittimando i soggetti firmatari a compiere attività giuridicamente vincolante nell’ambito dell’ordinamento federale e, al contempo, a soggiacere alla efficacia dei provvedimenti interni nello svolgimento della medesima attività.

Quindi, errava il giudice di secondo grado quando affermava che il documento di iscrizione al campionato dimostrava che il ricorrente faceva parte del Consiglio direttivo dell’ente e che ciò implicava la sua responsabilità solidale, perché la norma di cui all’art. 38 c.c. è tradizionalmente interpretata in giurisprudenza nel senso che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma 2 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi.

Ne conseguirebbe che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (così, da ultimo, Sez. 6 Ordinanza n. 8752 del 04.04.2017, Sez. 3 sentenza n. 25748 del 24.10.2008; Cass. n. 8919/2004; Cass. n. 455/2005).

L’Agenzia non aveva fornito tale prova, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

Vero è che, invece, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai agito in nome e per conto della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] (circostanza mai provata dal Fisco) ed era solo un iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] per il semplice ruolo di magazziniere.

Il motivo è inammissibile. 1.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 5795 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016).

1.2. La parte ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati richiamati i principi espressi da questa Corte in materia di rapporti tra l’art. 38 c.c. e le obbligazioni di natura tributaria, cui si è uniformato il giudice del gravame, alla luce dei quali non vi è questione di prova dell’assunzione di obbligazioni di natura contrattuale nei confronti di terzi in nome e per conto dell’associazione, ma di responsabilità solidale per le obbligazioni fiscali, di fonte legislativa e non pattizia, in capo al soggetto che riveste una carica di natura direttiva.

1.3. Questa Corte, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art. 38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per conto dell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, ha ritenuto che tale principio è applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del 10/09/2009), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni.

Si è, infatti, rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege, al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva (Cass.n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022).

Si è anzi precisato che, in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., 23/02/2018, n. 4478; 28/09/2018, n. 22861).

E’ consequenziale a tale principio di diritto che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d'imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell'ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all'intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass. n. 3093/2021).

Ed infatti, il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 5746 del 2007, cit.; Cass. n. 4747 del 24/02/2020). 1.4..

Le conclusioni a cui la giurisprudenza di legittimità perviene nella materia fiscale, cui questo collegio intende dare continuità, comportano peraltro un'ulteriore conseguente considerazione, incidente sulla prova e sul riparto del suo onere.

Se infatti con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell'interesse dell'associazione, deve invece affermarsi che nelle obbligazioni ex lege -in cui l'attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall'associato ai fini dell'insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell'ente da parte del soggetto- tale onere probatorio va diversamente ripartito.

Infatti, grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente l'onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente.

1.5. La motivazione della sentenza impugnata non presenta dunque alcuna contraddittorietà, essendo piuttosto stata male interpretata dalla parte ricorrente relativamente ai presupposti della responsabilità solidale in materia fiscale enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo, rubricato « Insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza in capo al ricorrente dello status di Consigliere del Consiglio Direttivo della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della clausola compromissoria di cui all’art. 30 F.I.G.C., ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», il ricorrente deduce di aver contestato l’esistenza della carica rappresentativa all’interno della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente valutato la documentazione richiesta alla [OSCURATO:PERSONA], ovvero l’atto costitutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dimostrava che il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcuna carica sociale all’interno della predetta società sportiva, dato che la stessa risultava intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] (Presidente), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Presidente), [OSCURATO:PERSONA] (Cassiere), [OSCURATO:PERSONA] (Manager), [OSCURATO:PERSONA] (Segretario).

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA], non essendo parte dell’atto costitutivo della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere ritenuto rappresentante dell’associazione dilettantistica in cui non ricopriva, in virtù dell’atto costitutivo, alcuna carica sociale. [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto alcuna attività dirigenziale riferibile alla A.S.D. e meno che mai aveva avuto contatto con gli sponsor, ma risultava solo iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] per la stagione 2011/2012, svolgendo il ruolo di magazziniere, occupandosi delle divise dei giocatori e delle mute, sicchè non si poteva desumere dalla dichiarazione richiamata in seno al PVC dalla Agenzia delle Entrate che [OSCURATO:PERSONA] appartenesse al consiglio direttivo della A.S.D. né che avesse agito in nome e per conto della medesima, in quanto la clausola compromissoria di cui all’art. 30 F.I.G.C. non attribuisce a chi opera nel contesto sportivo ed agonistico la legittimazione a svolgere attività giuridicamente rilevante in nome e per conto delle associazioni sportive.

Inoltre, la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza 2011/2012 non recava la data dell’ultima assemblea del consiglio direttivo della A.S.D..

Venendo meno la valenza probatoria dei documenti prodotti e tenuto conto che la domanda di iscrizione, quantunque sottoscritta, non è atto di gestione, esaurendo “…i propri effetti soltanto sul piano del diritto sportivo, regolando i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi iscritti e legittimando i soggetti firmatari a compiere attività giuridicamente vincolante nell’ambito dell’ordinamento federale e, al contempo, a soggiacere alla efficacia dei provvedimenti interni nello svolgimento della medesima attività” (sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 9725/06/17), la pretesa dell’Agenzia delle Entrate doveva essere ritenuta del tutto infondata ed il relativo atto di accertamento nullo.

Il motivo è inammissibile.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, deve riguardare un fatto storico naturaltistico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 5795 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016).

La doglianza formulata dal ricorrente si risolve nella richiesta di una rivisitazione del merito della controversia, già sindacato puntualmente dal giudice del merito.

Senonchè, questa Corte ha più volte affermato che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 25348 del 2018).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30712/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza n. 5572/13/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 9.6.2021, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] Avviso di accertamento: IRPEF, IRAP, IVA – associazione sportiva dilettantistica – responsabilità ex art. 38 del codice civile. 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n. TYS042A00297/2016, notificato in data 18.06.2016 dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania, con il quale veniva intimato allo stesso, in quanto membro del Consiglio Direttivo dell’[OSCURATO:PERSONA] e dunque nella qualità di responsabile in solido, ai sensi degli artt. 36 e 38 del c.c., il pagamento della complessiva somma di € 455.981,21 a titolo di IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni, per l’anno d’imposta 2011, fondato sul processo verbale di contestazione redatto dai Funzionari della Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Catania accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato, compensando tra le parti le spese del giudizio. 3.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Catania proponeva appello avverso la citata sentenza e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in accoglimento del gravame, riformava la sentenza impugnata e confermava l’avviso di accertamento, condannando l’appellato al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite. Riteneva il giudice del gravame, per quanto qui di interesse, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell’associazione, secondo cui non esisteva un Consiglio Direttivo, erano smentite dalle risultanze dello Statuto, nel quale era contemplato tale organo e dalla domanda di iscrizione al campionato di eccellenza 2011- 2012, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] era appunto indicato quale consigliere del Consiglio direttivo, con relativa sua sottoscrizione. Tale domanda, anche se non era un atto di gestione, forniva la prova dell’assunzione della carica e come tale faceva insorgere la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie, in forza del ruolo rivestito, sebbene solo per le obbligazioni sorte nel periodo di investitura. Poiché l’appellato faceva parte del Consiglio direttivo, non vi era dubbio che sussistesse la sua responsabilità solidale, alla luce dei principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, essendo un dirigente dell’associazione, circostanza completamente trascurata dal giudice di primo grado. Alcuna altra documentazione poteva essere acquisita dall’Ufficio, posto che lo Spampinato aveva dichiarato agli accertatori che essa era stata oggetto di furto, peraltro senza esibire la relativa denuncia. Inoltre, le dichiarazioni di quest’ultimo erano inattendibili, in quanto interessate e generiche. Appariva dunque impossibile che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza delle molteplici omissioni ed irregolarità imputate all’associazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza affidato a due motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.c. – Insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale di cui all’art. 38 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., carenza assoluta di prova; omessa o quanto meno insufficiente e per certi versi contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)», il ricorrente assume che la C.T.R. ha posto alla base dell'adottata decisione una serie di premesse, ciascuna delle quali risulterebbe inficiata dai denunziati errori di diritto laddove afferma che “…l’Ufficio ha… acquisito la richiesta di iscrizione al Campionato di eccellenza del 19.07.2011, dove è indicato [OSCURATO:PERSONA] come consigliere del Consiglio Direttivo ..” per ciò stesso “ …risulta la sua qualità di consigliere del Consiglio Direttivo, con la relativa sottoscrizione ”; che, la medesima C.T.R. qualificava, erroneamente e forzatamente, come documento probante la carica assunta dal soggetto la citata domanda di iscrizione, sebbene ammettesse, al contempo, non essere la stessa “…atto di gestione”. Sempre secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe affetta da contraddittorietà e illogicità, avendo la C.T.R. richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni una giurisprudenza delle Suprema Corte sulle obbligazioni tributarie ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, conformi Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015....) che in realtà smentiva le conclusioni cui lo stesso era giunto. Il giudice del gravame non aveva infatti compreso che l’operatività della responsabilità solidale richiede che il soggetto abbia diretto la complessiva gestione associativa ossia l’effettività dell’ingerenza, principio che il secondo Giudicante aveva maldestramente applicato, depotenziando la valenza scriminante dei succitati presupposti cardini in materia. Invero, la C.T.R., ben consapevole del fatto che di tale “effettività” non vi fosse prova alcuna, quasi a volersi sostituire all’onere incombente sull’Agenzia delle Entrate, giustifica l’inerzia totale sul punto di quest’ultima giungendo financo ad affermare che “ ..Anche perché l’Ufficio non aveva come produrre altra prova...”. Ma l’Ufficio, al contrario di quanto erroneamente affermato dal secondo Decidente, aveva espletato con i propri funzionari verifiche presso la sede dell’associazione e raccolto le dichiarazioni rese dal Presidente della stessa nonché dai terzi, ossia gli sponsor che avevano intrattenuto rapporti commerciali con l’A.S.D. Misterbianco e da tali controlli non era emersa alcuna prova dell’attività posta in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto dell’associazione; anzi, era risultato che gli sponsors avevano riferito di aver intrattenuto rapporti commerciali “soltanto con il sig. [OSCURATO:PERSONA]” (PVC, pag 6), il quale possedeva in via esclusiva la delega ad operare sul conto corrente della A.S.D. ed era dunque “il reale dominus dell’ente” (PVC, pag. 5). Sicché, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania in primo grado, l’unico atto prodotto contro il ricorrente ossia la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza del 19.07.2011 non configurava atto di gestione, né tantomeno atto di assunzione dell’obbligazione nei confronti dei terzi, ma esauriva i suoi effetti soltanto sul piano del diritto sportivo, regolando i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi iscritti e legittimando i soggetti firmatari a compiere attività giuridicamente vincolante nell’ambito dell’ordinamento federale e, al contempo, a soggiacere alla efficacia dei provvedimenti interni nello svolgimento della medesima attività. Quindi, errava il giudice di secondo grado quando affermava che il documento di iscrizione al campionato dimostrava che il ricorrente faceva parte del Consiglio direttivo dell’ente e che ciò implicava la sua responsabilità solidale, perché la norma di cui all’art. 38 c.c. è tradizionalmente interpretata in giurisprudenza nel senso che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma 2 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi. Ne conseguirebbe che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (così, da ultimo, Sez. 6 Ordinanza n. 8752 del 04.04.2017, Sez. 3 sentenza n. 25748 del 24.10.2008; Cass. n. 8919/2004; Cass. n. 455/2005). L’Agenzia non aveva fornito tale prova, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. Vero è che, invece, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai agito in nome e per conto della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] (circostanza mai provata dal Fisco) ed era solo un iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] per il semplice ruolo di magazziniere. Il motivo è inammissibile. 1.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 5795 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016). 1.2. La parte ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati richiamati i principi espressi da questa Corte in materia di rapporti tra l’art. 38 c.c. e le obbligazioni di natura tributaria, cui si è uniformato il giudice del gravame, alla luce dei quali non vi è questione di prova dell’assunzione di obbligazioni di natura contrattuale nei confronti di terzi in nome e per conto dell’associazione, ma di responsabilità solidale per le obbligazioni fiscali, di fonte legislativa e non pattizia, in capo al soggetto che riveste una carica di natura direttiva. 1.3. Questa Corte, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art. 38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per conto dell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, ha ritenuto che tale principio è applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del 10/09/2009), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. Si è, infatti, rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege, al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva (Cass.n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022). Si è anzi precisato che, in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., 23/02/2018, n. 4478; 28/09/2018, n. 22861). E’ consequenziale a tale principio di diritto che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d'imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell'ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all'intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass. n. 3093/2021). Ed infatti, il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver «agito in nome e per conto dell'associazione», contenuto nell'art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 5746 del 2007, cit.; Cass. n. 4747 del 24/02/2020). 1.4.. Le conclusioni a cui la giurisprudenza di legittimità perviene nella materia fiscale, cui questo collegio intende dare continuità, comportano peraltro un'ulteriore conseguente considerazione, incidente sulla prova e sul riparto del suo onere. Se infatti con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell'interesse dell'associazione, deve invece affermarsi che nelle obbligazioni ex lege -in cui l'attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall'associato ai fini dell'insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell'ente da parte del soggetto- tale onere probatorio va diversamente ripartito. Infatti, grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente l'onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente. 1.5. La motivazione della sentenza impugnata non presenta dunque alcuna contraddittorietà, essendo piuttosto stata male interpretata dalla parte ricorrente relativamente ai presupposti della responsabilità solidale in materia fiscale enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Con il secondo motivo, rubricato « Insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza in capo al ricorrente dello status di Consigliere del Consiglio Direttivo della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della clausola compromissoria di cui all’art. 30 F.I.G.C., ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», il ricorrente deduce di aver contestato l’esistenza della carica rappresentativa all’interno della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente valutato la documentazione richiesta alla [OSCURATO:PERSONA], ovvero l’atto costitutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dimostrava che il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcuna carica sociale all’interno della predetta società sportiva, dato che la stessa risultava intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] (Presidente), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Presidente), [OSCURATO:PERSONA] (Cassiere), [OSCURATO:PERSONA] (Manager), [OSCURATO:PERSONA] (Segretario). Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA], non essendo parte dell’atto costitutivo della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere ritenuto rappresentante dell’associazione dilettantistica in cui non ricopriva, in virtù dell’atto costitutivo, alcuna carica sociale. [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto alcuna attività dirigenziale riferibile alla A.S.D. e meno che mai aveva avuto contatto con gli sponsor, ma risultava solo iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] per la stagione 2011/2012, svolgendo il ruolo di magazziniere, occupandosi delle divise dei giocatori e delle mute, sicchè non si poteva desumere dalla dichiarazione richiamata in seno al PVC dalla Agenzia delle Entrate che [OSCURATO:PERSONA] appartenesse al consiglio direttivo della A.S.D. né che avesse agito in nome e per conto della medesima, in quanto la clausola compromissoria di cui all’art. 30 F.I.G.C. non attribuisce a chi opera nel contesto sportivo ed agonistico la legittimazione a svolgere attività giuridicamente rilevante in nome e per conto delle associazioni sportive. Inoltre, la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza 2011/2012 non recava la data dell’ultima assemblea del consiglio direttivo della A.S.D.. Venendo meno la valenza probatoria dei documenti prodotti e tenuto conto che la domanda di iscrizione, quantunque sottoscritta, non è atto di gestione, esaurendo “…i propri effetti soltanto sul piano del diritto sportivo, regolando i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi iscritti e legittimando i soggetti firmatari a compiere attività giuridicamente vincolante nell’ambito dell’ordinamento federale e, al contempo, a soggiacere alla efficacia dei provvedimenti interni nello svolgimento della medesima attività” (sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 9725/06/17), la pretesa dell’Agenzia delle Entrate doveva essere ritenuta del tutto infondata ed il relativo atto di accertamento nullo. Il motivo è inammissibile. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, deve riguardare un fatto storico naturaltistico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 5795 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016). La doglianza formulata dal ricorrente si risolve nella richiesta di una rivisitazione del merito della controversia, già sindacato puntualmente dal giudice del merito. Senonchè, questa Corte ha più volte affermato che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 25348 del 2018). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1
Sentenza Cassazione n. 27521/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris