CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 14 dicembre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta il delitto di tentato furto in concorso, aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., commesso in data 6 aprile 2015; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui <<In tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria» (Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802; Sez. 7, n. 8757 del 07/11/2014, dep. 27/02/2015, Rv. 262669), come nel caso che occupa, in cui i ricorrenti per accedere al cortile della Ditta "O.M.I. Fonderia" avevano scavalcato il relativo muro di cinta (vedasi pag. 8, punto 111.2 della sentenza impugnata); - rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore -11 resi