CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00029/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di MILAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art, 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafei deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui veniva disposta la confisca della somma di denaro in sequestro. Il ricorrente, in particolare, deduce l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della confisca. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il PG ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. . indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile (cfr. in un caso del tutto speculare a quello che ci occupa Sez. 7, n. 35649 del 17/09/2024, Drissi, non mass.). 2. Ed invero, in punto di ammissibilità del ricorso la giurisprudenza di legitti- mità, ai suoi massimi livelli, ha chiarito che nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348 - 02). E che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza, ove quest'ultima sia stata oggetto dell'accordo tra le parte, è ricorri- bile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; e solo quando la stessa sia rimasta estranea al patto la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348 — 01). Ebbene, come si rileva dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e come conferma la lettura del verbale di udienza dinanzi al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nell'accordo tra le parti è stata compresa la confisca del danaro in sequestro. E quell'accordo è stato ratificato dal giudice del patteggiamento, non avendo margini per valutare diver- samente la richiesta di confisca del danaro se non quello di rigettare il patteggia- mento. 3. La sentenza imougnata non era impugnabile per vizio di motivazione in punto di disposta confisca, non esseno quest'ultima illegale.È vero, come rileva il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, dpr 309/1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano even- tualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv. 265247). Tuttavia, diversamente da quanto opina il ricorrente, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca dei danaro trovato in possesso dell'imputato an- che quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito (per cui basta che sia accertato che non vi sia giustificazione causale della sua disponibilità, cfr. Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-01). E l'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, è stato, di recente, modificato dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall'art. 73, e, dunque anche a quella di cui all'art. 73, comma 5. La norma come novellata era in vigore sia alla data di commissione del fatto (06/12/2023) che a quella di emissione della sentenza i -ripugnata (11/03/2024). Peraltro, Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]. 286103 - 01 (conf. Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01) ha gti-- rchiarito che in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il dispo- sto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ncvellato dall'art. 4, comma 3-bis d. I. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui al; art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 -bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del re- gime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. 4. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. per detenzione illecita di sostanza stupefacente si sensi dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 che sia intervenuta nella vigenza dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come novellato dall'art. 4, comma 3-bis d. I. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159 Ia confisca del danaro non può essere oggetto di ricorso per cassazione per vizio di motivazione allorquando la statuizione in que- stione sia stata ricompresa nel patto, in quanto tale statuizione non rientra nei casi di cui all'art. 448 comma 2 cod. proc. pen., non trattandosi di statuizione illegale". 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem