CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 00351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Frosinone ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto, oltre a essere articolato in generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale ha evidenziato come dal compendio probatorio risulti provato il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente