CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18745/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Cava dè Tirreni, viaBiblioteca Avallone, n. 55, sono elettivamente domiciliate;– ricorrenti–contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CUCITROMARIANNA, nella qualità di eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e VincenzoSorrentino ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 107,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti-per la revocazione dell’ordinanza n. 1710 emessa da questa Corte il11/1/2024, pubblicata il 16/1/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.Numero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munitodi nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.Rilevato che:1. Con citazione del 24 novembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]Antuono, premesso diessere proprietaria del fondo identificato in catasto al foglio 7, p.lla 830(poi 1390 in virtù di successivo frazionamento), ubicato alla Via CasaVarane, in Sant’[OSCURATO:PERSONA], convenne dinanzi al Tribunale di TorreAnnunziata, sezione distaccata di Gragnano, [OSCURATO:PERSONA] e AnnunziataD’Antuono, esponendo che l’immobile di sua proprietà era compreso traquelli oggetto di donazione e contestuale divisione con atto del 27 luglio1976 tra la donante [OSCURATO:PERSONA] ed i figli Agostino, Salvatore,Annunziata, Rosalia e Fiorina; che, nell’ambito dei vari accordi raggiunti insede di divisione, Fiorina e [OSCURATO:PERSONA]Antuono avevano convenuto dicreare lungo tutto il confine fra le particelle 1389 e 1390 un viottolo diaccesso ai rispettivi fondi della larghezza di m. 3,40; che, con atto del 30settembre 1977, [OSCURATO:PERSONA]Antuono e il marito [OSCURATO:PERSONA] avevanoacquistato il fondo che era stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA]Antuono (particella1389), ivi compreso il viottolo comune al confine con la particella 1390;che, a far tempo dal 1973, sulla particella 830 era stata costituita daEmilio Marotta una impresa individuale per la lavorazione e laconservazione di frutta e verdura; che, con atto del 13 maggio 1980,[OSCURATO:PERSONA] la particella 1572, già 1390/b, 2 distaccata dalla originaria1390; che, man mano che l'azienda conserviera si era espansa, il Marottaaveva usato illegittimamente, quale via d'accesso all'opificio, il viottolocomune creato con l'atto di donazione/divisione del 27 luglio 1976,adoperando autosnodati, TIR, autotreni, autocarri con rimorchio, conNumero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026conseguente difficoltà di accesso e svolta e con occupazione, per talimanovre, di un'area di circa mq. 20 di proprietà dell’attrice, provocandoaltresì danneggiamenti al balcone e alla struttura del fabbricato dellastessa [OSCURATO:PERSONA]Antuono.Con sentenza del 7 maggio 2012, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezionedistaccata di Gragnano, respinse sia le domande di [OSCURATO:PERSONA]Antuono, siale domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA]Antuono e a [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2788/2019, depositata il 22/5/2019, la Corte d’Appello diNapoli, accogliendo il gravame spiegato da [OSCURATO:PERSONA]Antuono, a) dichiarò“illegittimo il passaggio sul viale oggetto del giudizio di automezzi direttiall'opificio del convenuto, ubicato sulla part. 830, costituendo tale praticaun'illegittima imposizione di una servitù di passaggio in favore di taleultimo fondo”; b) ordinò “ai convenuti di astenersi dall'utilizzare il vialeoggetto del giudizio per raggiungere il loro fondo, ubicato al termine delviale stesso, identificato con la part. 830, risultando il viale in comuneposto al servizio, limitatamente alle loro originarie estensioni,esclusivamente delle part.lle 1389 e 1390”; c) ordinò “ai convenuti di nontransitare sul viale suddetto con automezzi diretti all'opificio di cui sonotitolari o di far transitare sullo stesso viale automezzi di terzi in rapporticommerciali con essi”; d) dichiarò che “l'area di mq. 17,95, non recintata,adiacente al fabbricato di D'[OSCURATO:PERSONA], posta sulla destra del vialeoggetto di causa entrando da via [OSCURATO:PERSONA], era di proprietà esclusivadi D'[OSCURATO:PERSONA] e non ricompresa nella consistenza del vialecomune”; e) ordinò “ai convenuti di astenersi dall'impegnare l'areaindicata al precedente punto d) per le manovre di ingresso nel viale diautomezzi diretti al loro opificio conserviero”.Il giudizio di legittimità, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e AnnunciataD’Antuono, si concluse con l’ordinanza n. 1710/2024, pubblicata il16/1/2024, con la quale questa Corte rigettò il ricorso.Numero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026Contro la predetta ordinanza, propongono ricorso per revocazione EmilioMarotta e [OSCURATO:PERSONA]Antuono, affidandolo a due motivi; resistono concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariannaCucitro, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]Antuono.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munitodi nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in via preliminare,pregiudiziale e assorbente, la sussistenza dell’errore di fatto ai sensidell’art. 395, n. 4, c.p.c., per avere questa Corte confermato il dispositivodecisorio pronunciato dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva, a suavolta, omesso di considerare elementi probatori incontrovertibili, purdocumentati in atti pubblici forniti dalle parti coinvolte nella controversia,avendo fondato la decisione sulla relazione del c.t.u. che aveva conclusoper “un aggravio di servitù senza titolo”, senza considerare che laparticella 830, che era stata poi frazionata in diverse quote e nella qualeera stata accorpata la soppressa particella 1389, di proprietà di RosaliaD’Antuono e successivamente trasferita a [OSCURATO:PERSONA]Antuono,conteneva tutti i diritti e le servitù stabilite nell’atto originario di donazionedel 27/7/1976, sicché, difformemente da quanto deliberato, sussisteval’estensione della comunione del viale anche a detta particella, sulla qualeera stato edificato l’opificio per attività conserviera di [OSCURATO:PERSONA]; chela relazione del c.t.u. non contemplava le disposizioni contenute nellavendita del 13/5/1980, con la quale le venditrici [OSCURATO:PERSONA]Antuono e AnnaCalabrese avevano costituito, in favore della limitrofa proprietà diNumero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026Annunziata D’Antuono (particelle 1389 e 830), una servitù per lo scarico,carico e pesa di prodotti della terra sulla zona di terreno di circa mq. 6,dimostrativa del fatto che il viale di accesso beneficiava di una servitùdisposta con l’atto notarile del 1976; che il fondo era relativamenteintercluso, con conseguente obbligatorio riconoscimento di una servitù dipassaggio coattiva; che il disconoscimento di tali diritti aveva creatoall’azienda un grave danno.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta in via gradata il“riconoscimento in virtù del decorso del tempo, dell’usucapione”, peravere questa Corte escluso il riconoscimento del diritto per usucapione permancata decorrenza del termine ventennale, senza tener conto delladocumentazione della Camera di Commercio di Napoli, che attestaval’avvio dell’impresa commerciale condotta da [OSCURATO:PERSONA] a far data dal1973, e dell’atto di compravendita del 1980, che avrebbe consentito ilriconoscimento della usucapione decennale, sicché il termine decennale,partendo dall’atto di compravendita del 1980, era spirato nel 2000.Inoltre, la creazione della particella 830, derivante dalla fusione dellaproprietà dei coniugi Marotta e di [OSCURATO:PERSONA]Antuono, assumevaimportanza decisiva per la configurazione del modo di acquisto originario,in quanto idoneo a stabilire i confini e le caratteristiche dello spaziosoggetto a usucapione, consolidandone la legittimità e la piena fruibilità.I due motivi, da trattare congiuntamente non superano lo scrutiniod’ammissiiblità.Come anche recentemente affermato da Cass., Sez. 2, 6/2/2026, n. 2666,l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresaquella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fradue rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza oNumero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbiacostituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si siapronunciato, b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essereessenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbestata diversa (sul punto Cass., Sez. 6-2, 10/06/2021, n. 16439, che haescluso il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era statoomesso il rilievo che il controricorso fosse stato notificato alla partepersonalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto).L’errore, in sostanza, oltre a dover essere essenziale e decisivo, non devericadere su un punto controverso, né su questioni di diritto, né sullavalutazione delle risultanze anche processuali, essendo tali aspettiproponibili soltanto contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e delricorso per cassazione, tenuto, altresì, conto di quanto affermato dallagiurisprudenza europea e da quella costituzionale, che riconoscono lanecessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possanoessere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e deirapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass.,Sez. 2, 19/5/2023, n. 13810; Cass., Sez. U, 11/4/2018, n. 8984).Con specifico riguardo, poi, all'errore di fatto che può legittimare larichiesta di revocazione della sentenza di cassazione, esso deve riguardaregli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, epuò, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno deimotivi di ricorso) e incidere unicamente sulla sentenza di cassazione,correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili controla pronuncia di merito (Cass., Sez. 3, 14/02/2006, n. 3190). In questocaso, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte siagiudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilitàNumero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026e procedibilità del ricorso, individuandosi nell'errore meramentepercettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da averindotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processualesulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamenteacquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove inveceesattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione dellasituazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione difatti esattamente rappresentati (Cass., Sez. U, n. 26022/08; n. 14928/18;Cass., Sez. 1, 2/2/2024, n. 3059).Nella specie, risulta dalla stessa ordinanza che questa Corte aveva benpresente il fatto che la particella 830, posta alla sinistra della porzioneimmobiliare asseritamente gravata da servitù prediale, provenisse dallaprecedente particella 1389, che andassero valutati i vari trasferimentiimmobiliari del diritto di comunione del 1976, del 1977 e del 1980, con laconseguenza che le circostanze di fatto poste a sostegno dell’odiernoricorso, oltre a costituire punto controverso, sono state anche oggetto dispecifica valutazione.Allo stesso modo, questa Corte ha ritenuto che, quanto alla domanda diusucapione, la sentenza d’appello fosse stata adeguatamente motivataanche con riguardo alla genericità delle dichiarazioni rese dai testimonisentiti.A fronte di siffatte argomentazioni, nelle quali viene data rilevanza agli attidispositivi, le questioni sollevate in ordine all’esame degli stessi e ai varifrazionamenti e accorpamenti intervenuti, si rivelano prive di decisività,oltreché finalizzate a lamentare, nella sostanza, un errore di diritto(sull’applicazione del nuovo art. 372 c.p.c.) e un errore di valutazione didocumenti, più che di fatto.Alla luce di quanto evidenziando la richiesta di revocazione deve dirsiinammissibile, in quanto formulata al di fuori dei presupposti di legge.Numero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari;condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulterioreliquidata in € 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro3.000,00 in favore della cassa delle ammende;Numero registro generale 18745/2024Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 7696/2026Data pubblicazione 30/03/2026dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso