Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04602/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 10/02/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto il reclamo del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] - avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 18.09.2020, che aveva accolto l'istanza, formulata ex art. 35-bis legge n. 354 del 1975 ( ord. pen. ), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime carcerario di cui all'art. 41 bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di un lettore CD e di CD musicali attraverso l'impresa di mantenimento, deducendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento. 1.1.L'ordinanza impugnata ha motivato il provvedimento rilevando che "il diniego prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'utilizzo di CD per uso ricreativo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, comporti inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione dell'istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato."

2. Propone ricorso per cassazione Licciardi, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli artt. 14 e 41-bis ord. pen. e 40 D.p.r n. 230/2000.

Evidenzia che l'amministrazione penitenziaria, già da due anni, in forza del provvedimento autorizzativo emesso dal Magistrato di Sorveglianza, poi annullato, ha autorizzato, acquistato, verificato e consegnato al Licciardi un lettore CD e svariati supporti musicali, così dimostrando di possedere le risorse organizzative per porre in essere i necessari interventi su dispostivi e supporti CD.

L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto di tali circostanze, né ha svolto alcun accertamento in ordine all'effettiva inesigibilità della prestazione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Giova richiamare l'approdo giurisprudenziale, espressamente citato dalla sentenza rescindente, che aveva condotto all'annullamento della prima ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che così si esprime: «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez.1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213) Conf.Sez. 1, n. 29819 del 2021). 1.1.Aveva, quindi, precisato il Giudice di legittimità che "non può prescindersi dalla necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato."

2. La questione posta dal ricorso è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD) e i lettori CD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2.1.

L'indagine devoluta al giudice del rinvio afferiva, dunque, alla verifica della possibilità, per l'amministrazione penitenziaria, di assicurare la fruizione, per uso ricreativo, di supporti musicali anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis 0.P., compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto di pena, senza necessità che l'Amministrazione debba porre in essere adempimenti che, per assicurare la messa in sicurezza di dispositivi e supporti, nell'interesse alla prevenzione dei flussi comunicativi illeciti o di utilizzi impropri dei dispositivi, si rivelino inesigibili.

3. Condivide il Collegio i recenti approdi giurisprudenziali che hanno affermato come le previsioni, storicamente datate, dell'[OSCURATO:PERSONA] che fanno riferimento espresso all'impiego dei suddetti dispositivi per soie esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario, "non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che.....la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto." (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro), 3.1.Nel medesimo arresto, - ancora condivisibilmente -si è anche osservato che" tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CO musicali, e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.

L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato."

4. Dovendo, quindi, affrontare la questione attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto, va ricordato che la finalità del regime differenziato è quella di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca nel modo più efficace possibile la rescissione di ogni legame tra esponenti di associazioni criminali organizzate prevedendo qualunque possibilità di contatti tra clan criminali.

In tale ottica, va richiamato l'art. 41-bis Ord. pen., il quale prevede, come noto, una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento.

"L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo tra ttamentale, deve essere, infatti, bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato" ( Sent. n. 29819/2021 cit.).

4.1. In tale disamina resta, quindi, centrale l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza, venendo, quindi, in rilievo la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manipolazioni finalizzate alla introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui, la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura.

Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata, quindi, la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientra in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli Istituti penitenziari.

4.2. In questa prospettiva, nel sottolineare che l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, deve assicurare la piena salvaguardia delle delineate pregnanti esigenze di sicurezza, questa Corte ha affermato, in casi analoghi, che "In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti."( Sez. 1, n. 49280 del 28/09/202, Rv. 283819).

5. A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato, che, dopo avere ricordato come la Direzione della Casa di Reclusione di Opera avesse chiarito che "l'[OSCURATO:PERSONA] ha da sempre vietato ai detenuti in regime di art. 41 bis O.P. di disporre di lettori CD, evidenziando quindi implicitamente che tali dispositivi ed in particolare i CD o DVD si possono prestare all'occultamento di files nascosti", ha sottolineato le difficoltà correlate alla verifica concreta déi contenuti - potenzialmente infiniti - delle registrazioni audio e video, e ha considerato tali controlli, per le modalità necessariamente penetranti imposte dal particolare regime penitenziario di cui all'art. 41 bis 0.P., come inesigibili dall'amministrazione penitenziaria, giustappunto per la loro attitudine a incidere in maniera straordinaria sulla organizzazione della vita dell' istituto penitenziario, così da far apprezzare come ragionevole la scelta di fondo di negare l'introduzione di siffatti dispositivi nei reparti in cui vige il regime penitenziario differenziato.

5.1. La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, dunque, alle censure difensive, non cogliendo nel segno neppure la deduzione che fonda sulla considerazione che, in virtù di provvedimenti autorizzativi adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] - anche in favore del Licciardi - l'Amministrazione penitenziaria, in specie la Casa di Reclusione di Opera, abbia dimostrato di essere in grado di fronteggiare gli adempimenti correlati alla fruizione di dispositivi e supporti del tipo di quelli richiesti dal ricorrente.

Questo perché il tema non è quello della possibilità dell'adempimento richiesto dalla autorizzazione invocata dal ricorrente, ma, dei suoi limiti, e, come si è già detto, della 'esigibilità' dell'adempimento, da coniugarsi in termini di ragionevole e concreta realizzabilità dei controlli correlati all'introduzione dei dispositivi elettronici, senza compromettere o stravolgere gli ordinari protocolli organizzativi dell'istituto.

Che, in virtù di un ordine dell'[OSCURATO:PERSONA], ciò sia potuto accadere non costituisce evenienza in grado di sconfessare le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], né rende esigibile l'adempimento correlato alla somministrazione dei dispositivi richiesti.

6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 10/02/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto il reclamo del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] - avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 18.09.2020, che aveva accolto l'istanza, formulata ex art. 35-bis legge n. 354 del 1975 ( ord. pen. ), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime carcerario di cui all'art. 41 bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di un lettore CD e di CD musicali attraverso l'impresa di mantenimento, deducendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento. 1.1.L'ordinanza impugnata ha motivato il provvedimento rilevando che "il diniego prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'utilizzo di CD per uso ricreativo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, comporti inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione dell'istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato." 2. Propone ricorso per cassazione Licciardi, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli artt. 14 e 41-bis ord. pen. e 40 D.p.r n. 230/2000. Evidenzia che l'amministrazione penitenziaria, già da due anni, in forza del provvedimento autorizzativo emesso dal Magistrato di Sorveglianza, poi annullato, ha autorizzato, acquistato, verificato e consegnato al Licciardi un lettore CD e svariati supporti musicali, così dimostrando di possedere le risorse organizzative per porre in essere i necessari interventi su dispostivi e supporti CD. L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto di tali circostanze, né ha svolto alcun accertamento in ordine all'effettiva inesigibilità della prestazione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Giova richiamare l'approdo giurisprudenziale, espressamente citato dalla sentenza rescindente, che aveva condotto all'annullamento della prima ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che così si esprime: «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez.1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213) Conf.Sez. 1, n. 29819 del 2021). 1.1.Aveva, quindi, precisato il Giudice di legittimità che "non può prescindersi dalla necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato." 2. La questione posta dal ricorso è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD) e i lettori CD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2.1. L'indagine devoluta al giudice del rinvio afferiva, dunque, alla verifica della possibilità, per l'amministrazione penitenziaria, di assicurare la fruizione, per uso ricreativo, di supporti musicali anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis 0.P., compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto di pena, senza necessità che l'Amministrazione debba porre in essere adempimenti che, per assicurare la messa in sicurezza di dispositivi e supporti, nell'interesse alla prevenzione dei flussi comunicativi illeciti o di utilizzi impropri dei dispositivi, si rivelino inesigibili. 3. Condivide il Collegio i recenti approdi giurisprudenziali che hanno affermato come le previsioni, storicamente datate, dell'[OSCURATO:PERSONA] che fanno riferimento espresso all'impiego dei suddetti dispositivi per soie esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario, "non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che.....la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto." (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro), 3.1.Nel medesimo arresto, - ancora condivisibilmente -si è anche osservato che" tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CO musicali, e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato." 4. Dovendo, quindi, affrontare la questione attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto, va ricordato che la finalità del regime differenziato è quella di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca nel modo più efficace possibile la rescissione di ogni legame tra esponenti di associazioni criminali organizzate prevedendo qualunque possibilità di contatti tra clan criminali. In tale ottica, va richiamato l'art. 41-bis Ord. pen., il quale prevede, come noto, una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. "L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo tra ttamentale, deve essere, infatti, bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato" ( Sent. n. 29819/2021 cit.). 4.1. In tale disamina resta, quindi, centrale l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza, venendo, quindi, in rilievo la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manipolazioni finalizzate alla introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui, la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata, quindi, la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientra in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli Istituti penitenziari. 4.2. In questa prospettiva, nel sottolineare che l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, deve assicurare la piena salvaguardia delle delineate pregnanti esigenze di sicurezza, questa Corte ha affermato, in casi analoghi, che "In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti."( Sez. 1, n. 49280 del 28/09/202, Rv. 283819). 5. A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato, che, dopo avere ricordato come la Direzione della Casa di Reclusione di Opera avesse chiarito che "l'[OSCURATO:PERSONA] ha da sempre vietato ai detenuti in regime di art. 41 bis O.P. di disporre di lettori CD, evidenziando quindi implicitamente che tali dispositivi ed in particolare i CD o DVD si possono prestare all'occultamento di files nascosti", ha sottolineato le difficoltà correlate alla verifica concreta déi contenuti - potenzialmente infiniti - delle registrazioni audio e video, e ha considerato tali controlli, per le modalità necessariamente penetranti imposte dal particolare regime penitenziario di cui all'art. 41 bis 0.P., come inesigibili dall'amministrazione penitenziaria, giustappunto per la loro attitudine a incidere in maniera straordinaria sulla organizzazione della vita dell' istituto penitenziario, così da far apprezzare come ragionevole la scelta di fondo di negare l'introduzione di siffatti dispositivi nei reparti in cui vige il regime penitenziario differenziato. 5.1. La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, dunque, alle censure difensive, non cogliendo nel segno neppure la deduzione che fonda sulla considerazione che, in virtù di provvedimenti autorizzativi adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] - anche in favore del Licciardi - l'Amministrazione penitenziaria, in specie la Casa di Reclusione di Opera, abbia dimostrato di essere in grado di fronteggiare gli adempimenti correlati alla fruizione di dispositivi e supporti del tipo di quelli richiesti dal ricorrente. Questo perché il tema non è quello della possibilità dell'adempimento richiesto dalla autorizzazione invocata dal ricorrente, ma, dei suoi limiti, e, come si è già detto, della 'esigibilità' dell'adempimento, da coniugarsi in termini di ragionevole e concreta realizzabilità dei controlli correlati all'introduzione dei dispositivi elettronici, senza compromettere o stravolgere gli ordinari protocolli organizzativi dell'istituto. Che, in virtù di un ordine dell'[OSCURATO:PERSONA], ciò sia potuto accadere non costituisce evenienza in grado di sconfessare le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], né rende esigibile l'adempimento correlato alla somministrazione dei dispositivi richiesti. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 04602/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris