CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 20/05/2019 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 99, comma quarto, 624 bis, comma terzo, 61 n. 2 e 11 cod. pen., 55, comma 9, d. Igs. 231/2007, in [OSCURATO:PERSONA] e Carpenedolo, il 03 ed il 04/02/2013. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputata, oltre che al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come le doglianze circa l'incapacità dell'imputata fossero del tutto generiche e non documentate, risultando, sul punto, altrettanto generico il motivo di ricorso. Quanto al trattamento sanzionatorio, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore