CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44816/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 07/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 CP. Il ricorso è inammissibile; inconferente è il motivo sulle generiche, già concesse dal primo giudice; adeguatamente giustificato il diniego dell'altra diminuente, atteso che per nulla illogica è la qualificazione di non particolare modestia quello pari ad é 370. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere ore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente G9VANNA [OSCURATO:PERSONA] fN CA tILERIA - 3& C 2021 [OSCURATO:PERSONA]