CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato. letta la memoria e le conclusioni ( in uno alla nota spese) dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], con cui sostiene la infondatezza del ricorso concludendo per l'inammissibilità. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna in parziale riforma della decisione del Tribunale di Forlì - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato ex artt. 61 nn. 2 e 11 cod. pen., e di falso in assegno - ha assolto l'imputato dal reato di falso, perché non più previsto dalla legge come reato, confermando la decisione impugnata quanto al delitto di furto, come contestato, anche relativamente alle circostanze aggravanti. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. giacchè la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice anche con riferimento alla sussistenza della predetta circostanza (c.d. teleologica), pur dopo avere assolto l'imputato dal delitto di falso, così facendo venir meno la connessione teleologica con altro delitto. 3.11 Procuratore generale della Corte di cassazione, ritenendo non inammissibile il ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 4. Il difensore di parte civile ha depositato una memoria con la quale, sulla premessa che la prescrizione del reato sarebbe maturata prima del ricorso per cassazione, in carenza di motivi attinenti alla responsabilità, si sarebbe formato il giudicato su tale punto, conclude per la inammissibilità del ricorso, in subordine per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Agli effetti civili, invece, il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però emergere incontrovertibilmente dagli atti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che i vizi della sentenza impugnata che dovrebbe ordinariamente condurre ad un suo annullamento con rinvio, possano essere rilevati dalla Corte di Cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (ex plurimis Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). 1.1. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, perché lo stesso ricorrente non solleva censure in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato. Il motivo di ricorso proposto è, però, fondato perché la Corte d'appello ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado con riguardo al solo reato di cui al capo a), in cui era contestato il furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 e 11 cod. pen., nonostante abbia assolto il ricorrente dal reato sub b). Hanno errato, cioè, i giudici di merito nel non escludere l'aggravante del nesso teleologico, originariamente contestata con riferimento al reato per cui è intervenuta la condanna, in quanto l'imputato era stato condannato, in primo grado, anche per il delitto di falso, dal quale però è stato assolto dalla Corte di appello. 1.2. E', d'altronde, incontroverso che, nell'ipotesi in cui sia esclusa la sussistenza del reato fine per l'intervento di una pronuncia di assoluzione, viene meno la circostanza aggravante del nesso teleologico (Sez. 5, n. 9084 del 11/07/1983, Smalavita, Rv. 16095101; Sez. 5, n. 2589 del 18/12/1973, Pende, Rv. 12659201). In linea con tali principi, questa Corte ha affermato che la circostanza aggravante del c.d. nesso teleologico non può trovare applicazione se il fatto oggetto della proiezione finalistica non è più previsto dalla legge come reato (Sez. 2, n. 31038 del 04/06/2008, Maurizi, Rv. 24065201), essendo, quindi, decisivo il venir meno della rilevanza penale del fatto complessivamente contestato; circostanza che, indubbiamente, non si verifica nel caso di estinzione per prescrizione di alcuni fra più reati connessi (Sez. 5, n. 6488 del 24/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23142301) ovvero nel caso in cui il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità (Sez. 2, n. 32862 del 19/06/2012, D'Alessio, Rv. 25316601). Cosicchè, una volta venuto meno l'ulteriore fatto di reato, anche la circostanza aggravante cd. teleologica perde di consistenza, e la Corte di appello avrebbe dovuto escluderla dal calcolo della pena, Sez. 5 - , n. 6521 del 30/10/2018 Ud. (dep. 11/02/2019 ) Rv. 275618) 1.3. Invece, la Corte di appello, nel rideterminare la pena, in conseguenza dell'annullamento per il reato sub B), si è limitata a eliminare dal calcolo operato dal primo giudice - che aveva operato, sulla pena base di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, per il reato di furto, più grave, l'aumento di mesi quattro ed euro 140 complessivi, per le due circostanze aggravanti ivi contestate - la sola pena inflitta in aumento per il capo B), pari a un mese di reclusione ed euro 200 di multa ( pena finale mesi undici ed euro 550). 2. La fondatezza del motivo concernente il riconoscimento della circostanza aggravante comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione a cui si riferisce e consente di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione. E' noto che la nozione di "capo di sentenza" va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, mentre il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo (Sez. 3 - , n. 36370 del 09/04/2019, Rv. 277168). Pertanto, anche a volere considerare, come dedotto dalla parte civile, la sospensione dal 12.12.2016 al 6.4.2017 ( pari a 118 giorni), per il rinvio della udienza su congiunta richiesta delle parti (ex plurimis, Sez. 4 n. 20395 del 27/04/2021; Rv. 281243; conf. a Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002 ), Cremonese, Rv. 220509 ), nonché quella prevista dall'artt. 83 del dl. n. 18/2020 e art. 36 Comma 1 del d.l. n. 23/2020, in periodo pandemico, la prescrizione risulta, in ogni caso, maturata in data 08 ottobre 2020. 2.1. Questo perché risulta manifestamente infondata la deduzione della parte civile, che, nella sua memoria, sostiene essersi formato il giudicato sulla affermazione di responsabilità. Ciò che, però, non è, giacchè la valutazione di una circostanza aggravante rientra nella qualificazione del fatto e tanto impedisce il passaggio in giudicato della statuizione di responsabilità. Invero, sebbene possa dirsi che la mancata impugnazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato faccia sorgere una preclusione su tale punto, nondimeno tanto non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per lo stesso capo d'imputazione penda impugnazione sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 7676 del 10/01/2012 Rv. 251970; conf. Sez. 3 n. 36370 del 09/04/2019 , Rv. 277168 ). Cosicchè, l'impugnazione proposta dall'imputato con riferimento al solo aspetto della insussistenza di una circostanza aggravante, impedendo che il relativo capo della sentenza acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare, nel rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di estinzione del reato. (Sez. 3, n. 6983 del 18/12/2007 (dep. 2008 ) Rv. 239274; Sez. 1, n. 45994 del 17/11/2011, Rv. 251405 ; Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Rv. 261716 - in fattispecie relative a prescrizione del reato). 3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. - spettando anche alla Corte di cassazione, che dichiari estinto il reato per prescrizione, decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè, per quanto già osservato in precedenza, la responsabilità del ricorrente per il furto degli assegni è risultata provata in virtù delle puntuali, logiche e coerenti dichiarazioni della persona offesa, e dagli altri elementi oggettivi evidenziati nella sentenza impugnata, che supportano la prova logica che ha condotto al giudizio di responsabilità. 4. La manifesta infondatezza dei motivi articolati dalla parte civile impedisce - in virtù del principio della soccombenza - la liquidazione, in suo favore, delle spese del giudizio, anche considerando che la memoria depositata non ha apportato alcun ulteriore contributo diretto a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 27715201). [OSCURATO:PERSONA] aderisce all'opzione ermeneutica, rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, che - privilegiando l'aspetto sostanziale del giudizio in questione - ricollega la possibilità di ottenere il pagamento delle spese sostenute nel giudizio alla natura dell'attività svolta nel giudizio di legittimità dalla parte civile, nel senso dell'entità della attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/1/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139). L'orientamento trova credito anche con riguardo al giudizio di legittimità svoltosi con le forme di cui all'art. 610 comma 1 cod. proc. pen. essendosi affermato anche in tal caso, che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, e senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, non qualificabile come revoca tacita, ed essendo la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza ( Sez. 3 n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713; Sez. 4 n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923). 4.1. L'orientamento trova l'autorevole avallo delle Sezioni Unite (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716) che, pronunciandosi in ordine alla ammissibilità della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità svoltosi con le forme di cui all'art. 610 comma 1 cod. proc. pen, hanno fatto riferimento, ai fini dell'entità della liquidazione, ammissibile anche in quella sede, a "un ragionevole ristoro, commisurato alla congruenza ed entità dell'impegno. Il quale - è quasi superfluo sottolinearlo - non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione". Consegue a tali premesse, il mancato accoglimento dell'istanza della parte civile, che si è limitata a formulare conclusioni generiche e manifestamente infondate, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte. P.Q.M. Esclusa l'aggravante dei cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Rigetta l'istanza della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2021 :l