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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32076/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato, deducendo tutti i vizi motivazionali di cui all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., è non solo concettualmente sbagliato (la deduzione cumulativa e/o alternativa dei motivi non è consentita; il riferimento alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è corretto; se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica, non può essere mancante... su tutti questi aspetti, cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03) ma anche non consentito, in quanto diretto alla rivalutazione del fatto, operazione non permessa a questa Corte, pena la violazione del ruolo ordinamentale che le assegna piuttosto la verifica della correttezza formale, nella prospettiva dell'uniforme applicazione del diritto, della sentenza impugnata; rilevato che, inoltre, la deduzione difensiva è aspecifica, poiché non si confronta correttamente con il contenuto della motivazione che pure contesta, lamentandosi che la affermazione di responsabilità sia basata solamente sul collegamento (che non viene negato) tra l'imputato ed il conto postale su cui è stato versato l'importo illecitamente sottratto, mentre la sentenza aveva altresì evidenziato, quale circostanza a corroborazione e conferma della affermazione di responsabilità, l'atteggiamento passivo dell'imputato e la mancata restituzione di quanto indebitamente ricevuto; il mancato confronto e la mancata contestazione di tale considerazione fattuale, rendono il motivo a-specifico, e quindi generico, condannando ulteriormente il ricorso all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato, deducendo tutti i vizi motivazionali di cui all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., è non solo concettualmente sbagliato (la deduzione cumulativa e/o alternativa dei motivi non è consentita; il riferimento alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è corretto; se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica, non può essere mancante... su tutti questi aspetti, cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03) ma anche non consentito, in quanto diretto alla rivalutazione del fatto, operazione non permessa a questa Corte, pena la violazione del ruolo ordinamentale che le assegna piuttosto la verifica della correttezza formale, nella prospettiva dell'uniforme applicazione del diritto, della sentenza impugnata; rilevato che, inoltre, la deduzione difensiva è aspecifica, poiché non si confronta correttamente con il contenuto della motivazione che pure contesta, lamentandosi che la affermazione di responsabilità sia basata solamente sul collegamento (che non viene negato) tra l'imputato ed il conto postale su cui è stato versato l'importo illecitamente sottratto, mentre la sentenza aveva altresì evidenziato, quale circostanza a corroborazione e conferma della affermazione di responsabilità, l'atteggiamento passivo dell'imputato e la mancata restituzione di quanto indebitamente ricevuto; il mancato confronto e la mancata contestazione di tale considerazione fattuale, rendono il motivo a-specifico, e quindi generico, condannando ulteriormente il ricorso all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32076/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris