CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 22 marzo 2022, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, in data 2 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il provvedimento impugnato per non aver dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, risulta manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, precludendo una pronuncia sul merito, fa sì che la sentenza invalidamente impugnata diventi intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità che paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a rilevare, a norma dell 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione se maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr., Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente