CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4633/2021depositata il 15/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/20261) Con atto di citazione notificato il 21/3/2019 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di socia al 50% della [OSCURATO:SOCIETA], ha convenuto davanti alTribunale di Napoli tale società e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],chiedendo che fosse dichiarata la nullità o annullabilità o inefficaciadell’atto di cessione di ramo di azienda 30/5/2014, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] srlaveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ramo d’aziendaavente ad oggetto la “vendita di arredi al dettaglio”, sostenendo che talecessione era stata effettuata dall’amministratore unico, in assenza diqualsivoglia autorizzazione dell’assemblea dei soci, per il prezzo convenutodi €. 30.118,50, sull’erroneo presupposto della sussistenza in capo allasocietà di due distinti rami di azienda (“vendita di arredi al dettaglio” e“attività design”).Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 21/10/2020, harigettato la domanda.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, con atto notificato a mezzopec in data 9/3/2021, che è stato iscritto a ruolo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambe leappellate si sono costituite in giudizio e la Corte d’Appello di Napoli, consentenza n. 4633/2021, pubblicata il 15/12/2021, ha dichiaratoimprocedibile l’appello perché la prova della notifica dell’appello non erastata data con la modalità telematica, con il deposito delle ricevute diaccettazione e consegna in formato .eml o .msg, bensì con il deposito nelfascicolo telematico dell’atto di appello con le copie scansionate (formatopdf) di documenti in origine cartacei, ossia della stampa dei messaggi diposta elettronica certificata rappresentanti le ricevute di accettazione e diavvenuta consegna, nonché delle relate di notifica, con una attestazione diconformità.La Corte d’Appello, in particolare, ha osservato che, ai sensi dell’art. 9,co. 1 bis e 1 ter, l. n. 53/1994, nel testo ratione temporis, la prova dellanotificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronicacertificata, ai sensi dell’art. 3 bis l. 53/1994, va fornita “con modalitàNumero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/2026telematiche” (cioè depositando telematicamente l’originale del messaggiopec- e dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e diavvenuta consegna-, o un duplicato informatico o una copia informaticaautenticata dell’originale), salvo il caso in cui “ciò non sia possibile”, nelqual caso può essere fornita mediante il materiale deposito di una “copiasu supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, deisuoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna” eLa Corte d’Appello ha ricordato che, secondo questa Corte (SU n.16598/2016), la tempestiva costituzione dell'appellante con la copiadell'atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell'originale non determinal'improcedibilità del gravame ai sensi dell'articolo 348 co. 1 cpc (“l’appelloè dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non sicostituisce nei termini”), ma integra una nullità per inosservanza delleforme indicate dall'art. 165 cpc, sanabile, anche su rilievo del giudice,entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350, co. 2 c.p.c., mediantedeposito dell’originale, salva la possibilità di chiedere la remissione intermini, o salvo che l’appellato depositi la copia notificatagli della citazioneda cui risulti la data della notifica o comunque contenga indicazioni tali dafornire certezza che l’appellante si sia costituito nel rispetto del termine dicui all’art. 347, co. 1, c.p.c.La Corte d’Appello ha rilevato, dunque, che, nel caso di specie,l’appellante, costituitasi in data 11/3/2021, ha depositato entro l’udienzadi cui all’art. 350 c.p.c. (tenutasi il 14/9/2021) solo un file (formato pdf)contenente l’atto di citazione notificato telematicamente e le copiescannerizzate della relata di notifica e dei messaggi di posta elettronica diaccettazione e di consegna (documento non idoneo, ai sensi del citato art.9, a fornire la prova della notificazione).La Corte osserva altresì che, anche se gli appellati si sono costituiti ingiudizio e non hanno formulato alcuna contestazione in ordine alla notificaNumero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’appello o alla costituzione dell’appellante (salvo che nelle memorieconclusionali), tuttavia la mancata produzione dei documenti attestanti lanotifica dell’appello (che va rilevata d’ufficio) rileva non solo perconsentire al giudice di accertare la rituale instaurazione delcontradittorio, ma anche ai fini della prova della tempestività dellacostituzione in giudizio dell’appellante.Né, secondo la Corte, sarebbe ammissibile la sanatoria della nullità pervizio di forma in forza del raggiungimento dello scopo, in quanto ilprincipio di libertà delle forme si riferisce alla forma degli atti processuali enon alle modalità di trasmissione all’ufficio degli stessi e in quanto solo ifile telematici in formato .eml o msg. consentono di dimostraretecnicamente, per la loro qualità, non solo l’avvenuta consegna della pec,ma anche ciò che è stato effettivamente consegnato.Infine, la Corte ha affermato che non rileva che l’appellante abbiadepositato, solo successivamente all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., indata 1/19/2021, unitamente alla comparsa conclusionale, l’originale delmessaggio di pec, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazionee di avvenuta consegna (in formato .eml), non essendo stata invocata larimessione in termini e non essendo state comunque documentateeventuali ragioni a sostegno della stessa.2) Con ricorso notificato il 26/5/2022 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo quattromotivi di impugnazione.La società [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita in sede di legittimità.Il Procuratore Generale ha depositato note, chiedendo l’accoglimentodel ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/20261) Primo motivo di impugnazione: “Errores in procedendo et iniudicando – Violazione art. 360 co. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c.; Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto nazionali ed euro-unitarie; Omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di un puntodecisivo per la controversia. Travisamento”.La ricorrente censura la dichiarazione di improcedibilità dell’appello,sostenendo che, per pacifica giurisprudenza, la violazione delle formedigitali non integra una causa di inesistenza della notifica che nonammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo, maintegra la semplice nullità che ammette invece la suddetta sanatoria.E sostiene che l’appello da essa proposto (avverso la sentenza diprime cure depositata il 21/10/2020) era stato tempestivamentenotificato, in quanto notificato a mezzo pec ai procuratori costituiti in data9/3/2021, come risultava dai report di invio, accettazione e consegnadepositati con attestazione di conformità nel fascicolo telematicounitamente all’atto di appello al momento dell’iscrizione a ruolo avvenutain data 11/3/2021.Il motivo è fondato.1.1) La Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appelloperché l’appellante non ha depositato tempestivamente la prova dellanotificazione dell’atto di appello eseguita a mezzo di posta elettronicacertificata, non avendo egli fornito tale prova “con modalità telematiche”,come prescritto dall’art. 9, co. 1 bis e 1 ter l. n. 53/1994 (ai sensi delquale: “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalitàtelematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocatoestrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronicacertificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenutaconsegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sonotratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova dellaNumero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/2026notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procedeai sensi del comma 1-bis”), cioè non hadepositato telematicamente l’originale del messaggio pec- e dei suoiallegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna informato .eml o .msg-, o un duplicato informatico o una copia informaticaautenticata dell’originale), ma ha prodotto le copie scansionate (formatopdf) di documenti in origine cartacei, ossia la stampa dei messaggi diposta elettronica certificata rappresentanti le ricevute di accettazione e diavvenuta consegna, nonché le relate di notifica, con una attestazione diconformità.Tale dichiarazione di improcedibilità è errata, perché questa Corte(sez. 3, ordinanza n. 6583 del 12/03/2024, seguita da Cass. n. 15028 del2025 e n. 24107 del 2025) ha affermato il principio, del tutto condivisibilee che va in questa sede espressamente ribadito, secondo cui, in caso dinotificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parteappellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali oduplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazionenon determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado dieffettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare ilprincipio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi,alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configuraticome diretti al raggiungimento di una decisione di merito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l'esistenza di un obbligo di produzione dell'originale delmessaggio di posta elettronica certificata, con allegate ricevute diaccettazione e consegna, che invece il sistema normativo non prevede,potendo derivare l'improcedibilità solo da una totale omissione da partedell'appellante dell'onere di produzione della prova della notificazione delNumero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/2026gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3, ordinanzan. 9269 del 04/04/2023).Parimenti erronea è l'affermazione della Corte territoriale relativaall'insuscettibilità di sanatoria dell'eventuale vizio per effetto dellacostituzione dell'appellato che nulla eccepisca (come nella specie si èpacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto già affermato da questastessa Sezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 33601 del 15/11/2022), secondocui la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copiacartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediantedeposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità delgravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra unanullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento delloscopo dell'atto (Cass. civ., sez. I, 12/02/2026, n. 3173).Più specificamente, si veda anche Cass. civ., sez. II, n. 17711 del21/06/2023: “L'atto di appello notificato con modalità telematica non èimprocedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente,depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenutanotificazione, corredati di attestazione di conformità agli originalitelematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalitàtelematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensidell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994”; dalla motivazione dellasentenza: “Deve rammentarsi che la sanzione di improcedibilità èricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e nonanche all'inosservanza delle sue forme, e che opera il principio dellagenerale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo;principio che incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nelfascicolo deve risultare il momento della notifica dell'atto di appello. Ciò inquanto l'art. 347 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 165 c.p.c., esigeche la costituzione dell'appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque,nel caso di riduzione) dalla notificazione; termine che decorre dalNumero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/2026perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato. Sel'appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, cosìevidenziando quando la notificazione si è perfezionata nei suoi riguardi,risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d'ufficio al relativocontrollo, accertare se la costituzione dell'appellante sia avvenutatempestivamente. In questo caso, l'inosservanza della forma dellacostituzione rappresentata dal deposito dell'originale non è sanata dalcomportamento di costituzione dell'appellato (Cass. Sez. 3, n. 9269 del04.04.2023; Cass. n. 16598 del 2016; Cass. 09/02/2017, n. 3527). Nelcaso di specie, non si è verificata la situazione di mancata prova, almomento di celebrazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione,della notifica dell'atto di appello: parte appellante, infatti, ha depositatocopia analogica della notifica dell'appello effettuata con posta elettronicacertificata, munita di attestazione di conformità (v. anche p. 16 delricorso). L'argomento trae conferma dalle seguenti norme:- Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, prevede che: "l. Le copie susupporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firmaelettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficaciaprobatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformitàall'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficialea ciò autorizzato".- La L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 e 1-bis, recitano: "1. Nei casi incui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimentodell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, aisensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delledisposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice diprocedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, adepositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che hapronunciato il provvedimento. 1-bis Qualora non si possa procedere aldeposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-Numero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/2026bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di postaelettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e diavvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici dacui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art.23, comma 1".- Il D.L. n. 119 del 2018, art. 16, come conv., il quale, introducendo ilD.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25-bis, ha previsto, al comma 1,lett. b), n. 3: "3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazionedi conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o allacopia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presentenel fascicolo informatico".In sintesi, chiarita la ratio degli artt. 347 e 165 c.p.c. (accertare se lacostituzione dell'appellante sia avvenuta tempestivamente), la letteradella L. n. 53-94, art. 9 non preclude all'avvocato di procedere in viaalternativa a norma dell'art. 9, comma 1-bis, non avendo egli un obbligodi produrre la notifica in modalità telematica, purché la copia analogica siacorredata dall'attestazione di conformità (argomento da Cass. Sez. Trib.,n. 981 del 16.01.2023)”.2) Secondo motivo di impugnazione: “Errores in procedendo et iniudicando – Violazione art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto nazionali ed euro-unitarie. Omesso esamedi un punto decisivo per la controversia. Travisamento”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché omette diconsiderare la richiesta di rimessione in termini, che era stata avanzatadalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] DoraIl motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo diimpugnazione, come sono assorbiti anche il terzo motivo (con cui laricorrente ha formulato una questione di pregiudizialità ex art. 267Trattato e una questione di costituzionalità) e il quarto motivo (relativoalla delibazione sul merito dei motivi di appello).Numero registro generale 13335/2022Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 21934/2026Data pubblicazione 26/06/20263) Il ricorso va accolto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 24/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti