CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 202 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in carcere (134 giorni) e poi agli arresti domiciliari (62 giorni) impostagli nella ritenuta ricorrenza dei reati di cui agli artt. 337, 648 e 624-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari del 23 ottobre 2013, poi sostituita con gli arresti donniciliari dal 7 marzo al 7 maggio 2014, per poi essere irsj:zstp assolto da tutte le imputazioni ascrittegli con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 27 aprile 2015, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con pronuncia del 14 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 30 marzo 2017. 1.1. La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, ha ritenuto, pur essendo stata esclusa la ricorrenza della penale responsabilità del Veronese, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato sul presupposto che, al momento dell'applicazione della misura cautelare, gravavano sul prevenuto gravi tril indizi di colpevolezza imputabili alla sua condotta, in particolar modo derivanti dal fatto di avere avuto frequentazioni ambigue con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetto coinvolto nell'illecito traffico di sostanze stupefacenti, per come noto al Veronese e per come accertato nell'ambito del giudizio di merito conclusosi con condanna del Manzi emessa nella citata sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 novembre 2016. Diversi riscontri in atti, per lo più rappresentati da conversazioni captate, dimostrerebbero, infatti, gli ambigui rapporti intercorsi tra i due, essendosi fatto espresso riferimento ad accordi intervenuti tra di loro, volti a favorire la cessione di droga da parte del Manzi al Veronese. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per erronea interpretazione dell'artt. 314, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente rileva, in particolare, come il G.I.P., in sede di applicazione della misura custodiale, ne avesse rigettato la richiesta di adozione con riguardo al capo 1) di incolpazione - poi trasfuso nel capo 1) di imputazione - con cui erano state contestate al Veronese condotte di cessione di sostanza stupefacente in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il G.I.P., cioè, aveva applicato la misura cautelare nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 337, 648 e 624-bis cod. pen., ma non già per l'ipotesi ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo 1). [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente assolto nel merito da tale imputazione, essendo risultato comprovato come costui fosse stato unicamente acquirente dello stupefacente cedutogli dal Manzi. Conseguentemente, il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per non essere stata accolta la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione in ragione dell'effettuata valorizzazione delle stesse condotte di attività di spaccio in concorso di cui, già ab origine, era stata esclusa dal G.I.P. la ricorrenza della gravità indiziaria, con rigetto, rispetto ad esse, dell'invocata applicazione della misura cautelare. Ne consegue che, non avendo gli indicati comportamenti mai tratto in errore l'autorità giudiziaria nell'apprezzamento di elementi probatori idonei ad aver determinato l'adozione della misura cautelare, essi non potrebbero, comunque, in alcun modo ostare al riconoscimento dell'invocato beneficio. Vi sarebbe, poi, carenza motivazionale, per non avere indicato il giudice della riparazione le ragioni per cui, rispetto ai reati originariamente contestatigli ai sensi degli artt. 337, 648 e 624-bis cod. pen. - nella cui ricorrenza era stato sottoposto a misura custodiale -, vi fosse stata l'eventuale sussistenza di sue condotte dolose o gravemente colpose ostative alla concessione della richiesta riparazione, in quanto di efficacia sinergica rispetto all'instaurazione o al mantenimento della misura cautelare applicatagli. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. In proposito, infatti, assume rilievo il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv.276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993-01) - in applicazione dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01 - per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora vi sia stato l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare - nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. Ciò, all'evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, risultando per tabulas che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dando rilievo alle stesse condotte di concorso in attività di spaccio di cui era stata esclusa ab origine dal G.I.P. la ricorrenza della gravità indiziaria, rigettando rispetto ad esse la richiesta di applicazione di misura cautelare - invece disposta per le, del tutto difformi, fattispecie previste dagli artt. 337, 648 e 624-bis cod. pen. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria. 3. A prescindere dalla troncante decisività della superiore indicazione, il Collegio rileva, in ogni modo, come il corretto vaglio del giudice della riparazione avrebbe dovuto riguardare le condotte originariamente contestate al Veronese ai sensi degli artt. 337, 648 e 624-bis cod. pen., essendogli stata unicamente applicata rispetto ad esse la misura cautelare di cui lamenta la sofferta ingiusta detenzione. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, per cui, fermo restando l'assorbente decisività delle precedenti considerazioni, è, in ogni modo, sussistente il vizio motivazionale sul punto lamentato da parte del ricorrente. 4. Deve, conseguentemente, essere pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimit