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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 12102/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6967/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P.T., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A MENDICINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1377/2018pubblicata i l 18/10/2018 RGN 145/20 1 3 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, in accoglimento dell’appello per quanto di ragione ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di € 80.040,40, oltre accessori; 2.la Corte di merito, in particolare, rivalutato il quadro probatorio (testimoniale e documentale) raccolto in primo grado e svolta CTU contabile, ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato con mansioni di addetta alla vendita, banconista e cassiera (V livello CCNL Commercio), in supermercato di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo continuativo da maggio 2000 al 30/9/2003, regolarizzato con contratto a tempo indeterminato solo in data 1/7/2003 e seguito da dimissioni, e nel periodo continuativo maggio 2005 - febbraio 2007 presso supermercato in [OSCURATO:PERSONA], regolarizzato con contratti a termine per i periodi 26/5 -26/9/2005, 1/6 -30/9/2006, 10/1 - 10/2/2007; 3.la società ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza con 4 motivi, illustrati da memoria; la lavoratrice resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e del d.lgs. n. 368/2001 applicabile ratione temporis(in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.): sostiene che il giudice di appello, al fine di affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto nei prevalenti periodi non coperti dai contratti a tempo determinato, non ha applicato i più importanti principi regolatori della materia (specialmente la soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro), ma solo gli indici residuali della continuità della prestazione e dell'orario di lavoro; 2.il motivo è inammissibilmente proposto; 3.la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, ed il ragionamento concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (autonomia o subordinazione) non è censurabile per violazione di legge in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 22846/2022; v. anche Cass.n. 4884/2018, S.U. n. 379/1999); 4.d'altra parte, nel caso di specie non si pone questione di autonomia o subordinazione delle mansioni di addetta alla vendita/banconista/cassiera di supermercato, svolte dalla lavoratrice e regolarizzate per alcuni periodi con contratti di lavoro subordinato, ma di continuità delle stesse, nel senso di loro svolgimento per periodi maggiori di quelli risultanti dai contratti a tempo determinato stipulati tra le parti; pertanto, non si pone un problema di qualificazione del rapporto, ma di accertamento della sua durata, problema esterno alle norme richiamate nel presente motivo; 5.con il secondo motivo di ricorso per cassazione, la società deduce vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., avendo il giudice di appello omesso l’esame di fatti storici decisivi e controversi, quali il godimento dell’indennità di disoccupazione dopo la conclusione del primo e del secondo contratto a tempo determinato; 6.il motivo non è fondato; 7.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/2017, n. 7794/2017 e giurisprudenza ivi richiamata, n. 22428/2021); 8.tali principi sono applicabili anche alla fattispecie in esame, in cui la percezione da parte della lavoratrice di sussidi a sostegno del reddito erogati dall'INPS è stata ritenuta, dalla Corte d'appello, nella complessiva valutazione del quadro probatorio, circostanza non sufficiente ad escludere lo svolgimento di attività lavorativa subordinata non regolarizzata dai punti di vista fiscale e contributivo nei periodi considerati;

9. pertanto, spetta, nel caso, all'istituto previdenziale il diritto alla ripetizione delle prestazioni sociali indebitamente erogate, anche in dipendenza della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro da parte del datore, che si è avvalso di prestazioni lavorative non registrate in danno del lavoratore e dell'istituto previdenziale stesso; 10.con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione sub specie di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, riconducibile all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.; si assume che la discontinuità tra i due periodi di lavoro comporterebbe la legittimità dei tre contratti a termine nel secondo periodo; 11.anche tale motivo risulta inammissibilmente proposto, perché lamenta l'omesso esame delle causali dei contratti a termine stipulati tra le parti (nel periodo 2005-2007), laddove l'illegittimità dei termini non è stata valutata con riferimento alla eventuale conversione, ma al calcolo di differenze retributive basate sulla continuità per due periodi di prestazionilavorative non regolarizzat e per l'intera durata, con richiesta di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, azionata nel termine di prescrizione;12.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. per vizio del ragionamento presuntivo, apoditticamente avvalorato dalle testimonianze della cognata e del fidanzato della lavoratrice; 13.il motivo è inammissibile; 14.il quadro probatorio, sulla base del quale la Cor te d'appello di Catanzaro è pervenuta alla condanna della società (attuale ricorrente) al pagamento di somme a titolo di differenze retributive in favore della lavoratrice (attuale controricorrente) in conseguenza di mancata integrale regolarizzazione fiscale e contributiva di rapporto di lavoro subordinato, è stato descritto ed analizzato compiutamente nella motivazione della sentenza impugnata, e non si fonda solo sulle testimonianze contestate dalla società; 15.il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale rivalutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 20814/2018); è esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (così Cass. n. 15276/2021; cfr. Cass. 21054/2013); in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass. n. 16526/2016); 16.conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della controricorrente dichiaratisi antistatari; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6967/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P.T., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A MENDICINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1377/2018pubblicata i l 18/10/2018 RGN 145/20 1 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, in accoglimento dell’appello per quanto di ragione ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di € 80.040,40, oltre accessori; 2.la Corte di merito, in particolare, rivalutato il quadro probatorio (testimoniale e documentale) raccolto in primo grado e svolta CTU contabile, ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato con mansioni di addetta alla vendita, banconista e cassiera (V livello CCNL Commercio), in supermercato di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo continuativo da maggio 2000 al 30/9/2003, regolarizzato con contratto a tempo indeterminato solo in data 1/7/2003 e seguito da dimissioni, e nel periodo continuativo maggio 2005 - febbraio 2007 presso supermercato in [OSCURATO:PERSONA], regolarizzato con contratti a termine per i periodi 26/5 -26/9/2005, 1/6 -30/9/2006, 10/1 - 10/2/2007; 3.la società ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza con 4 motivi, illustrati da memoria; la lavoratrice resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e del d.lgs. n. 368/2001 applicabile ratione temporis(in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.): sostiene che il giudice di appello, al fine di affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto nei prevalenti periodi non coperti dai contratti a tempo determinato, non ha applicato i più importanti principi regolatori della materia (specialmente la soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro), ma solo gli indici residuali della continuità della prestazione e dell'orario di lavoro; 2.il motivo è inammissibilmente proposto; 3.la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, ed il ragionamento concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (autonomia o subordinazione) non è censurabile per violazione di legge in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 22846/2022; v. anche Cass.n. 4884/2018, S.U. n. 379/1999); 4.d'altra parte, nel caso di specie non si pone questione di autonomia o subordinazione delle mansioni di addetta alla vendita/banconista/cassiera di supermercato, svolte dalla lavoratrice e regolarizzate per alcuni periodi con contratti di lavoro subordinato, ma di continuità delle stesse, nel senso di loro svolgimento per periodi maggiori di quelli risultanti dai contratti a tempo determinato stipulati tra le parti; pertanto, non si pone un problema di qualificazione del rapporto, ma di accertamento della sua durata, problema esterno alle norme richiamate nel presente motivo; 5.con il secondo motivo di ricorso per cassazione, la società deduce vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., avendo il giudice di appello omesso l’esame di fatti storici decisivi e controversi, quali il godimento dell’indennità di disoccupazione dopo la conclusione del primo e del secondo contratto a tempo determinato; 6.il motivo non è fondato; 7.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/2017, n. 7794/2017 e giurisprudenza ivi richiamata, n. 22428/2021); 8.tali principi sono applicabili anche alla fattispecie in esame, in cui la percezione da parte della lavoratrice di sussidi a sostegno del reddito erogati dall'INPS è stata ritenuta, dalla Corte d'appello, nella complessiva valutazione del quadro probatorio, circostanza non sufficiente ad escludere lo svolgimento di attività lavorativa subordinata non regolarizzata dai punti di vista fiscale e contributivo nei periodi considerati; 9. pertanto, spetta, nel caso, all'istituto previdenziale il diritto alla ripetizione delle prestazioni sociali indebitamente erogate, anche in dipendenza della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro da parte del datore, che si è avvalso di prestazioni lavorative non registrate in danno del lavoratore e dell'istituto previdenziale stesso; 10.con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione sub specie di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, riconducibile all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.; si assume che la discontinuità tra i due periodi di lavoro comporterebbe la legittimità dei tre contratti a termine nel secondo periodo; 11.anche tale motivo risulta inammissibilmente proposto, perché lamenta l'omesso esame delle causali dei contratti a termine stipulati tra le parti (nel periodo 2005-2007), laddove l'illegittimità dei termini non è stata valutata con riferimento alla eventuale conversione, ma al calcolo di differenze retributive basate sulla continuità per due periodi di prestazionilavorative non regolarizzat e per l'intera durata, con richiesta di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, azionata nel termine di prescrizione;12.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. per vizio del ragionamento presuntivo, apoditticamente avvalorato dalle testimonianze della cognata e del fidanzato della lavoratrice; 13.il motivo è inammissibile; 14.il quadro probatorio, sulla base del quale la Cor te d'appello di Catanzaro è pervenuta alla condanna della società (attuale ricorrente) al pagamento di somme a titolo di differenze retributive in favore della lavoratrice (attuale controricorrente) in conseguenza di mancata integrale regolarizzazione fiscale e contributiva di rapporto di lavoro subordinato, è stato descritto ed analizzato compiutamente nella motivazione della sentenza impugnata, e non si fonda solo sulle testimonianze contestate dalla società; 15.il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale rivalutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 20814/2018); è esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (così Cass. n. 15276/2021; cfr. Cass. 21054/2013); in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass. n. 16526/2016); 16.conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della controricorrente dichiaratisi antistatari; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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