CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 05895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 19/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BRINDISI in data 14/09/2019 aveva condannato PROCIDA Francesco a pena di giustizia per i reati di rapina impropria e di danneggiamento, uniti per continuazione, commessi a SAVELLETRI il 27/09/2018. PROCIDA propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere estensore Il dente AlfrEfdo [OSCURATO:PERSONA] anni D 'tal v» DEPO