CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. n. 038W34G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 2025, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 4 dicembre 2020 dal Tribunale di Rovigo con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e dell'art. 99, comma 4, cod. pen. commesso il 15 settembre 2014. 2. Contro la sentenza, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore di fiducia deducendo inosservanza o erronea interpretazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'art. 63, comma 4, e all'art. 99, comma 4, cod. pen. Sostiene il difensore che la condanna inflitta in primo grado non avrebbe potuto essere confermata perché il reato oggetto di imputazione, commesso il 15 settembre 2014, era già estinto per prescrizione quando la sentenza di appello è stata pronunciata. A sostegno di tali conclusioni la difesa rileva che la Corte di appello ha escluso che il reato fosse estinto per prescrizione in ragione dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ma nel calcolare il termine prescrizionale è incorsa in errore di diritto: in primo luogo, perché non ha tenuto conto che all'imputata è stato contestato un furto tentato e non consumato; in secondo luogo, perché, nel caso di specie, l'aggravante della recidiva concorreva con altra aggravante ad effetto speciale (quella prevista dall'art. 625, n. 2 cod. pen) e, pertanto, ha trovato applicazione l'art. 63, comma 4, cod. pen. In tesi difensiva, per effetto di questa norma, l'applicazione della recidiva comporta un aumento di pena facoltativo e, comunque, non superiore ad un terzo. Di conseguenza, questa circostanza perde il carattere di aggravante ad effetto speciale e, per calcolare il termine di prescrizione, non se ne può tenere conto. Muovendo da queste premesse, il difensore della ricorrente sostiene che nel caso di specie, nel calcolare la prescrizione, sarebbe stato doveroso tenere conto della pena massima prevista per la violazione degli artt. 56, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen., e si duole che Corte di appello abbia calcolato in dieci anni il termine ordinario di prescrizione senza considerare la riduzione per il tentativo. Sostiene, inoltre, che non avrebbe dovuto essere operato l'ulteriore aumento di un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen. In tesi difensiva, nel caso di specie, il termine prescrizionale massimo sarebbe pari ad anni otto e mesi quattro. Pertanto, il reato ascritto all'imputata si sarebbe estinto per prescrizione il 15 gennaio 2023 ed era già estinto il 23 gennaio 2025 quando è stata pronunciata la sentenza d'appello. Col secondo motivo, la difesa sostiene che, essendovi contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di tenere conto dell'aumento previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. nel calcolo della prescrizione, la questione dovrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite. Indica come sintomatiche di questo contrasto due decisioni: Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 secondo la quale «Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo» e Sez. 4, n. 21781 del 03/12/2020 (non massimata). Sostiene che, in questa seconda decisione, sarebbe stata esclusa la possibilità di tenere conto nel calcolo della prescrizione dell'aumento di pena previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. commesso il 15 settembre 2014 e, nel determinare la pena, è stata applicata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. La difesa non contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, per effetto della quale trova applicazione l'art. 624 bis, comma 3, cod. pen., né si duole della applicazione della recidiva. Sostiene, invece, che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel calcolare il tempo necessario a prescrivere: in primo luogo, perché lo ha fatto tenendo conto della pena massima prevista dall'art. 624 bis, comma 3, cod. pen. (pari a dieci anni di reclusione), senza operare la riduzione per il tentativo; in secondo luogo, perché ha operato un aumento di un terzo della pena prevista per il reato aggravato facendo applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. In tesi difensiva, quest'ultimo aumento non avrebbe dovuto essere operato atteso che, per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante meno grave può determinare un aumento della pena non superiore ad un terzo e si trasforma, quindi, in una aggravante ad effetto comune della quale non si deve tenere conto ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. 3. Si deve dare atto al ricorrente che, nel determinare la pena massima alla quale fare riferimento nel calcolare il termine di prescrizione, la Corte di appello è incorsa in errore. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti (pag. 5), che, ai fini del calcolo della prescrizione, si è fatto riferimento alla pena massima prevista dall'art. 625 bis, comma 3, cod. pen. per il reato consumato (pari ad anni dieci di reclusione), senza tenere conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di un tentativo di furto. Tuttavia, anche correggendo questo errore, alla data nella quale la sentenza di appello è stata pronunciata il termine di prescrizione non era decorso, non essendo decorso neppure alla data odierna. Com'è noto, la pena detentiva massima per un reato tentato deve essere calcolata operando la riduzione minima prevista dalla legge per il tentativo, che è pari ad un terzo. Poiché la pena detentiva massima per un furto in appartamento aggravato ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3, cod. pen., all'epoca dei fatti (e ancora adesso) era di anni dieci di reclusione, la pena detentiva massima per il reato tentato è pari ad anni 6 e mesi 8 di reclusione. Su questa pena deve essere operato l'aumento massimo di un terzo previsto dall'art. 63, comma 4 cod. pen. e ciò porta ad anni 8, mesi 2 e giorni 20 la pena edittale massima. Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 4 dicembre 2020, e per effetto di tale interruzione, il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere. Opera pertanto l'art. 161, comma 2, cod. pen. e, trattandosi di imputata alla quale è stata applicata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, l'aumento del tempo necessario a prescrivere è di due terzi. Si tratta, quindi, di un aumento di 5 anni, 5 mesi e 20 giorni che porta il tempo necessario a prescrivere a complessivi anni 13, mesi 8 e giorni 10. Un termine che, all'evidenza, a tutt'oggi non è decorso. 4. Secondo la difesa, nel calcolare il termine di prescrizione ordinario non si dovrebbe tenere conto dell'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. perché, nel caso di specie, è stato applicato 63, comma 4, cod. pen. Ed invero, secondo la difesa, a seguito dell'applicazione di questa norma, l'aggravante della recidiva si sarebbe trasformata da aggravante ad effetto speciale in aggravante ad effetto comune. L'argomento non ha pregio. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, deve aversi riguardo all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. Com'è stato condivisibilmente osservato, infatti, l'art. 157 cod. pen. prevede che le circostanze ad effetto speciale incidano sui termini di prescrizione e non prevede alcuna deroga nel caso in cui ne sia contestata più d'una, sicché il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., non interviene sulla natura delle aggravanti ad effetto speciale tra loro concorrenti, ma comporta solo una limitazione dell'aumento di pena che non può essere superiore ad un terzo. Data l'autonomia della disciplina della prescrizione, inoltre, neppure la facoltatività di tale ulteriore aumento rileva in senso contrario. In sintesi, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, le circostanze concorrenti, se ritenute sussistenti, devono essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione, con l'unico limite che il calcolo deve essere effettuato applicando la norma generale di cui all'art. 63 comma 4, cod. pen. (Sez. 2. n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253525; Sez. 2. n. 32656 del 15/07/2014, Rv. 259833; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986). Si tratta di conclusioni coerenti con la lettera della legge e coerenti con le più importanti pronunce adottate dalle Sezioni Unite in materia di prescrizione e recidiva. Ed invero, già nella sentenza n. 28953 del 27/04/2017, Rv. 269784, il massimo Consesso di legittimità, dopo aver ribadito l'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione delle sole aggravanti autonome e ad effetto speciale, aveva sottolineato che l'art. 157 cod. pen. ha fissato una regola per effetto della quale le circostanze (aggravanti e attenuanti) non rilevano sul calcolo della prescrizione, e ha contrapposto ad essa una eccezione in base alla quale si calcolano a tal fine le aggravanti autonome e le circostanze ad effetto speciale. Indicazioni in tal senso possono trarsi anche dalla sentenza n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328, con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti». Deve pertanto essere ribadito il principio - enunciato con chiarezza da Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 - secondo il quale «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo». Nella giurisprudenza di legittimità, del resto, non si rinvengono pronunce di segno contrario. Non è tale la sentenza Sez. 4, n. 21781 del 03/12/2020 (non massimata) citata dalla difesa nell'atto di ricorso, che si riferisce a un reato commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n. 251 del 05/12/2005 (c.d. ex Cirielli); dunque ad un assetto normativo nel quale il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti (compresa tra queste la recidiva) produceva effetti sul calcolo del termine di prescrizione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.