CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 20248/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato a lui ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: i) non avere ritenuto la condotta dell'imputato scriminata ex art.50 cod. pen. quantomeno sotto forma putativa, stante il consenso dell'avente diritto Milani a fare asportare all'imputato il materiale ferroso; ii) mancata esclusione dell'elemento soggettivo del reato, essendo l'imputato convinto di agire in buona fede; iii) mancata esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento ex art. 625 n. 2 cod. pen., non trattandosi di azione caratterizzata da astuzia e scaltrezza; iv) erroneo bilanciamento in equivalenza della contestata aggravante con le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. I primi due motivi sviluppano censure di merito e reiterano doglianze che sono state già prospettate in sede di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha offerto argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, prive di errori in diritto e coerenti con le risultanze processuali, come tali insindacabili in cassazione. I giudici di merito hanno legittimamente escluso la ricorrenza, nel caso di specie, della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto ex art. 50 cod. pen., neppure in forma putativa, e affermato la configurabilità del dolo, sulla base di circostanze fattuali (la spontanea presentazione per ritirare il materiale ferroso, il repentino allontanamento dopo il prelevamento del rame, la mancata restituzione non appena contattato dalla persona offesa) impeccabilmente motivate, che non possono essere rimesse in discussione nella presente sede di legittimità. 4.2. Anche il terzo motivo trascende nel merito, muovendo da una lettura diversa delle condotte attribuite al provenuto, mentre l'affermata sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento è stata riconosciuta facendo buon governo dei principi ermeneutici in materia. Invero, tale aggravante è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (cfr. Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924 - 01). Nel caso che occupa, i giudici territoriali hanno motivatamente rappresentato agli elementi a sostegno di tale condizione, sulla scorta dell'attività preparatoria al furto posta in essere dal prevenuto, consistente nel mettere ordine e pulire il cortile, finanche consegnando il proprio biglietto da visita alla vittima, in modo da creare - con tali stratagemmi - le condizioni affinché la persona offesa si fidasse di lui (tanto da rientrare in ufficio e lasciarlo solo) e così allentasse la sorveglianza sul materiale presente in loco. 4.3. Quanto al quarto motivo, basterà osservare che il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti risulta adeguatamente motivato in ragione della sussistenza di plurimi precedenti a carico del prevenuto, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito incensurabile in cassazione. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]