CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42808/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23562/21 Cerasoli [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché - a suo avviso - l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame l'atto di appello non mostra un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, che aveva ricostruito analiticamente la condotta tenuta dall'imputato, il quale aveva ripetutamente minacciato di morte il verbalizzante; che parimenti l'atto di appello non si confronta con la sentenza di primo grado anche in punto di dosimetria della pena, laddove veniva applicato il minimo edittale e si argomentava coerentemente circa la mancata emersione di elementi favorevoli, tali da non consentire la concessione delle attenuanti generiche; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estenso