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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41826/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso - invocata dall'istante sulla scorta dell'omogeneità delle condotte (truffe) - è stata esclusa perché tale circostanza non era ritenuta decisiva per l'invocato riconoscimento dell'istituto «che richiede un effettivo e concreto accertamento, fondato su ulteriori elementi, i quali tuttavia, non sono stati rigorosamente e positivamente provati».

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia e deduce tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen.

Il provvedimento impugnato muove da premesse errate posto che, le condotte tenute dall'istante sono omogenee, trattandosi di violazioni dell'art. 640 cod.

Pen. ed essendo consistite nella pubblicazione su siti web di false proposte di lavoro edile, per le quali le persone raggirate versavano somme di denaro.

La diversità del /ocus commissi delícti - rileva il ricorrente - è solo apparente e determinata dalla realizzazione per via telematica di tali fattispecie criminose.

A riprova dell'ideazione preventiva di tutti i fatti reato vi è che le condotte erano state poste in essere in un ampio arco temporale, ma senza soluzione di continuità e che l'unica cesura era coincidente con il periodo in cui il ricorrente era stato detenuto e, una volta scarcerato, egli era tornato a delinquere con il medesimo modus operandi.

Tali elementi, del tutto negletti dal giudice a quo, erano stati dedotti e argomentati tanto nell'istanza, formulata personalmente dal condannato, quanto nella memoria successivamente depositata.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 111 Cost.

Segnala che il provvedimento oggi oggetto di ricorso è perfettamente identico ad altro precedente, emesso due anni prima dal medesimo Tribunale, a fronte di una richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] avente contenuto più ridotto, poiché riguardante un minor numero di sentenze con riferimento alle quali si invocava l'istituto della continuazione.

L'utilizzo della tecnica del copia-incolla informatico integra una totale assenza di motivazione.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione.Il giudice dell'esecuzione, dopo una manifesta contraddizione argomentativa, rileva l'assenza dei presupposti della medesimezza del disegno criminoso sulla scorta del mero richiamo al principio espresso in una sentenza della Corte di legittimità e di vuote formule che non rendono ragione dell'avvenuta disamina degli elementi posti alla sua attenzione con l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione e la con successiva memoria difensiva.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 aprile 2027, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse.

2. La motivazione dell'ordinanza appare carente, in rapporto all'invocata continuazione, ove non contraddittoria, poiché - al di là del laconico richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Unite Gargiulo, n. 28659 dell08/06/2017, Rv. 270074 - a fronte di un'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione articolata e puntuale, il Giudice dell'esecuzione, dopo avere affermato la «sussistenza dell'unicità del disegno criminoso», è contraddittoriamente pervenuto al diniego del beneficio, peraltro sulla scorta di una motivazione meramente apparente.

Il Tribunale, come segnalato dal ricorrente, non ha dato adeguato conto della propria motivazione a fronte del complesso degli elementi segnalati dall'istante e, segnatamente, l'omogeneità delle condotte, il comune modus operandi, la circostanza che la natura "telematica" della condotta non permetteva di stabilire ove il ricorrente si trovasse effettivamente al momento della loro realizzazione, privando di rilievo l'elemento della diversità del luogo di commissione dei reati.

Se è, infatti, pacifico che «Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura, non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell'unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo- relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia» (Sez. 2, n. 287 del 23/09/2021, dep. 2022, Carretta, Rv. 285512), è altrettanto innegabile che il giudice dell'esecuzione, nel caso che ci occupa, non ha tuttavia chiarito le ragioni per le quali ha escluso, per condotte analoghe e alcune delle quali commesse in un arco temporale contenuto, la medesinnezza del disegno criminoso, a suggerire la sussistenza della quale può concorrere anche l'impiego di un unico instrumentum criminis.

Osserva, inoltre, il Collegio, che - come segnalato dal ricorrente - il Giudice dell'esecuzione, in data 16 settembre 202, aveva rigettato una precedente istanza di applicazione della continuazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], riguardante un numero inferiore di sentenze, ma parzialmente coincidenti con quelle indicate nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione che ci occupa.

Sicché il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, dovrà altresì valutare la preclusione derivante dall'eventuale definitività del provvedimento citato, ove non siano stati dedotti elementi nuovi.

Il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem opera, invero, anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi.

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406).

3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Isernia, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso - invocata dall'istante sulla scorta dell'omogeneità delle condotte (truffe) - è stata esclusa perché tale circostanza non era ritenuta decisiva per l'invocato riconoscimento dell'istituto «che richiede un effettivo e concreto accertamento, fondato su ulteriori elementi, i quali tuttavia, non sono stati rigorosamente e positivamente provati». 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. Il provvedimento impugnato muove da premesse errate posto che, le condotte tenute dall'istante sono omogenee, trattandosi di violazioni dell'art. 640 cod. Pen. ed essendo consistite nella pubblicazione su siti web di false proposte di lavoro edile, per le quali le persone raggirate versavano somme di denaro. La diversità del /ocus commissi delícti - rileva il ricorrente - è solo apparente e determinata dalla realizzazione per via telematica di tali fattispecie criminose. A riprova dell'ideazione preventiva di tutti i fatti reato vi è che le condotte erano state poste in essere in un ampio arco temporale, ma senza soluzione di continuità e che l'unica cesura era coincidente con il periodo in cui il ricorrente era stato detenuto e, una volta scarcerato, egli era tornato a delinquere con il medesimo modus operandi. Tali elementi, del tutto negletti dal giudice a quo, erano stati dedotti e argomentati tanto nell'istanza, formulata personalmente dal condannato, quanto nella memoria successivamente depositata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. Segnala che il provvedimento oggi oggetto di ricorso è perfettamente identico ad altro precedente, emesso due anni prima dal medesimo Tribunale, a fronte di una richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] avente contenuto più ridotto, poiché riguardante un minor numero di sentenze con riferimento alle quali si invocava l'istituto della continuazione. L'utilizzo della tecnica del copia-incolla informatico integra una totale assenza di motivazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione.Il giudice dell'esecuzione, dopo una manifesta contraddizione argomentativa, rileva l'assenza dei presupposti della medesimezza del disegno criminoso sulla scorta del mero richiamo al principio espresso in una sentenza della Corte di legittimità e di vuote formule che non rendono ragione dell'avvenuta disamina degli elementi posti alla sua attenzione con l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione e la con successiva memoria difensiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 aprile 2027, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse. 2. La motivazione dell'ordinanza appare carente, in rapporto all'invocata continuazione, ove non contraddittoria, poiché - al di là del laconico richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Unite Gargiulo, n. 28659 dell08/06/2017, Rv. 270074 - a fronte di un'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione articolata e puntuale, il Giudice dell'esecuzione, dopo avere affermato la «sussistenza dell'unicità del disegno criminoso», è contraddittoriamente pervenuto al diniego del beneficio, peraltro sulla scorta di una motivazione meramente apparente. Il Tribunale, come segnalato dal ricorrente, non ha dato adeguato conto della propria motivazione a fronte del complesso degli elementi segnalati dall'istante e, segnatamente, l'omogeneità delle condotte, il comune modus operandi, la circostanza che la natura "telematica" della condotta non permetteva di stabilire ove il ricorrente si trovasse effettivamente al momento della loro realizzazione, privando di rilievo l'elemento della diversità del luogo di commissione dei reati. Se è, infatti, pacifico che «Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura, non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell'unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo- relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia» (Sez. 2, n. 287 del 23/09/2021, dep. 2022, Carretta, Rv. 285512), è altrettanto innegabile che il giudice dell'esecuzione, nel caso che ci occupa, non ha tuttavia chiarito le ragioni per le quali ha escluso, per condotte analoghe e alcune delle quali commesse in un arco temporale contenuto, la medesinnezza del disegno criminoso, a suggerire la sussistenza della quale può concorrere anche l'impiego di un unico instrumentum criminis. Osserva, inoltre, il Collegio, che - come segnalato dal ricorrente - il Giudice dell'esecuzione, in data 16 settembre 202, aveva rigettato una precedente istanza di applicazione della continuazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], riguardante un numero inferiore di sentenze, ma parzialmente coincidenti con quelle indicate nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione che ci occupa. Sicché il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, dovrà altresì valutare la preclusione derivante dall'eventuale definitività del provvedimento citato, ove non siano stati dedotti elementi nuovi. Il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem opera, invero, anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406). 3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Isernia, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giu
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