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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 06034/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] dei Librai 39; - controricorrente - avverso la sentenza n. 329/2020 della Corte di appello di Napoli, depositata il 23 gennaio 2020, NRG 1965/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’avv.

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 Numero sezionale 9469/2021 [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Numero di raccolta generale 6034/2022Data pubblicazione 23/02/2022 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui all’avviso bonario ricevuto dal contribuente solo in data 2 luglio 2015, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2010, ritenendo infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.

“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile, quantomeno univocamente, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e, comunque, l’effetto conseguente non è configurabile in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli;

3. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

6. le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020

1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e Numero sezionale 9469/2021Numero di raccolta generale 6034/2022 falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in Data pubblicazione 23/02/2022 relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista (avvocato), iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR;

2. la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009 disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che nel ricorso si fa riferimento ad avviso di pagamento notificato alla contribuente in data 2 luglio 2015;

3. questa Corte ha esaminato tale questione, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd.

“quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 Numero sezionale 9469/2021 individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei Numero di raccolta generale 6034/2022Data pubblicazione 23/02/2022 contributi;

5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile (area previdenza) della Corte.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 e del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] dei Librai 39; - controricorrente - avverso la sentenza n. 329/2020 della Corte di appello di Napoli, depositata il 23 gennaio 2020, NRG 1965/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’avv. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 Numero sezionale 9469/2021 [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Numero di raccolta generale 6034/2022Data pubblicazione 23/02/2022 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui all’avviso bonario ricevuto dal contribuente solo in data 2 luglio 2015, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2010, ritenendo infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile, quantomeno univocamente, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e, comunque, l’effetto conseguente non è configurabile in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli; 3. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; 6. le parti hanno depositato memorie. Considerato che: F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e Numero sezionale 9469/2021Numero di raccolta generale 6034/2022 falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in Data pubblicazione 23/02/2022 relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista (avvocato), iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del cd. quadro RR; 2. la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009 disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che nel ricorso si fa riferimento ad avviso di pagamento notificato alla contribuente in data 2 luglio 2015; 3. questa Corte ha esaminato tale questione, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 23922/2020 Numero sezionale 9469/2021 individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei Numero di raccolta generale 6034/2022Data pubblicazione 23/02/2022 contributi; 5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile (area previdenza) della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 e del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Sentenza Cassazione n. 06034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris