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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16006/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure in merito alla mancata concessione delle I attenuanti generiche e, in generale, alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, per entrambi gli aspetti, la particolare gravità dei fatti e la consistenza delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali, l'assenza di elementi positivi e di resipiscenza, i plurimi precedenti penali in uno alla valorizzata capacità a delinquere (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure in merito alla mancata concessione delle I attenuanti generiche e, in generale, alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, per entrambi gli aspetti, la particolare gravità dei fatti e la consistenza delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali, l'assenza di elementi positivi e di resipiscenza, i plurimi precedenti penali in uno alla valorizzata capacità a delinquere (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03
Sentenza Cassazione n. 16006/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris