CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica del reato presupposto, sono manifestamente infondati; che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334- 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01), secondo cui, ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto poiché la provenienza delittuosa della res può desumersi attraverso prove logiche; che, nella specie, i giudici del merito hanno valorizzato la provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio, essendo del tutto irrilevante, ai fini dell'affermazione circa la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., la correttezza della qualificazione giuridica del delitto presupposto ai sensi dell'art. 640 cod. pen. ovvero dell'art. 640-ter cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, sul dolo, non è consentito in questa sede, in quanto tende alla rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni concettuali estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova della consapevolezza circa la provenienza delittuosa per l'assenza di una causa legittimante il trasferimento del denaro con contestuale messa a disposizione del conto per il trasferimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci