Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:197
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
4 luglio 2007
Causa T‑502/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Attribuzione di punti di priorità»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione recante attribuzione al ricorrente dei punti di priorità per l’esercizio
di promozione 2003, nonché della decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco dei funzionari promossi al grado A5 per
il medesimo esercizio.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità
(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)
2.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], basato sulla quantificazione dei
meriti e caratterizzato dall’attribuzione annuale ai funzionari di diversi tipi di punti e dalla necessità di raggiungere,
sin dall’esercizio 2003, una certa soglia pari a un determinato punteggio cumulativo per poter essere promossi, la misura
transitoria consistente nell’attribuzione automatica, a seconda dell’anzianità nel grado, di un numero molto limitato di punti
di priorità nell’esercizio 2003 è, da una parte, giustificata da una necessità imperativa connessa alla transizione verso
un nuovo sistema di promozione e, dall’altra, non sproporzionata, perché non attribuisce, di per sé, un ruolo determinante
all’anzianità nel grado. Pertanto, tale misura non può essere considerata come eccedente i poteri di cui dispone l’autorità
che ha il potere di nomina per disciplinare, in via transitoria, la modifica delle norme relative alla promozione dei funzionari,
e non è pertanto in contrasto con gli artt. 43 e 45 dello Statuto.
(v. punti 51-54)
2.
Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], basato sulla quantificazione dei
meriti e caratterizzato, da una parte, dall’attribuzione annuale ai funzionari di diversi tipi di punti, di cui alcuni – «punti
di merito» – risultanti dalla trasformazione dei voti ricevuti dal funzionario in occasione della sua valutazione periodica
in base all’art. 43 dello Statuto, e altri – «punti di priorità» – diretti a distinguere, tra i funzionari, quelli più meritevoli
al fine di aumentare le loro possibilità di promozione, e, dall’altra, dalla necessità di raggiungere una determinata soglia,
pari a un determinato punteggio cumulativo, per poter essere promossi, né l’esistenza della soglia di promozione, né l’esistenza
di un contingente per l’attribuzione dei punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale, né l’indicazione di una
media obiettivo per l’attribuzione dei punti di merito sono tali da impedire uno scrutinio per merito comparativo contrastante
con l’art. 45 dello Statuto, con il principio di parità di trattamento e con quello dell’aspettativa di carriera. È chiaro,
invece, che tali meccanismi sono tali da favorire l’espressione effettiva di una valutazione rappresentativa dei meriti dei
funzionari garantendo nel contempo il più elevato livello di comparabilità delle valutazioni nel complesso delle direzioni
generali della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, la parità di trattamento dei detti funzionari. Al riguardo è importante ricordare
che, in pratica, lo scrutinio per merito comparativo dev’essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d’informazione
ed elementi di valutazione comparabili.
Per quanto riguarda il contingente di punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale, esso risponde all’obiettivo
generale di questo tipo di punti diretto a distinguere, tra i funzionari, quelli più meritevoli al fine di aumentare le loro
possibilità di promozione. Infatti, una limitazione dei punti disponibili è tale da portare le direzioni generali ad operare
una siffatta selezione. Questo obiettivo è a sua volta compatibile con l’art. 45 dello Statuto, la parità di trattamento e
l’aspettativa di carriera. Il fatto che la concessione dei detti punti in un caso di specie possa avere come effetto che un
solo funzionario in seno ad una direzione generale sia promosso è una conseguenza logica di tale obiettivo di selezione. D’altro
canto, è parimenti logico e proporzionato che una direzione generale di piccole dimensioni annoveri un numero ridotto di funzionari
che ottengono tale categoria di punti rispetto a direzioni generali che annoverano un numero più elevato di funzionari promuovibili.
In ogni caso, l’argomento secondo cui i contingenti di tali punti di priorità penalizzerebbero le direzioni generali di piccole
dimensioni perché queste ultime potrebbero promuovere solo un funzionario è irrilevante, in quanto il numero dei detti punti
di priorità assegnato ad un funzionario non è, di per sé o, determinante per raggiungere la soglia di promozione poiché altri
tipi di punti di priorità possono essere assegnati dall’autorità che ha il potere di nomina per consentire al funzionario
di raggiungere detta soglia.
Infine, il sistema così istituito non è in contrasto né con lo spirito né con la lettera dell’art. 45 dello Statuto per il
fatto di non comportare una comparazione dei meriti dei funzionari delle varie direzioni generali al momento dell’attribuzione
dei punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale, dato che il direttore generale non può effettuare l’esame comparativo
previo delle prestazioni effettuate nella direzione generale rispetto alle prestazioni dei funzionari delle altre direzioni
generali. Infatti, da una parte, la varietà dei compiti svolti dai funzionari delle varie direzioni generali in un’istituzione
come la [OSCURATO:PERSONA] implica che le responsabilità che incombono ai funzionari dello stesso grado in seno all’istituzione non
siano equivalenti e i loro meriti si rivelino, pertanto, difficilmente comparabili. Alla luce del numero limitato di punti
di priorità disponibili per direzione generale, ciascun funzionario che abbia i requisiti per essere promosso concorre con
tutti gli altri funzionari della sua direzione o del suo servizio per un numero limitato di punti ai fini della promozione.
D’altra parte, l’attribuzione dei punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale si concretizza con la redazione
di un elenco di merito che non fissa, in maniera definitiva, l’ordine di promozione dei funzionari, figuranti o no su tale
elenco, in quanto l’autorità che ha il potere di nomina decide quali siano i funzionari da promuovere in ciascun grado sul
fondamento delle proposte dei comitati di promozione che accompagnano tale elenco, le quali non vincolano la detta autorità.
Quest’ultima prende la decisione di promuovere un funzionario, in conformità all’art. 45 dello Statuto, dopo uno scrutinio
per merito comparativo di tutti i funzionari dell’istituzione che abbiano i requisiti per essere promossi su detto elenco.
Esso rispetta così il principio di parità di trattamento e di aspettativa di carriera dei funzionari secondo il loro grado.
(v. punti 111, 112 e 147-152)
Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 21); Tribunale 21
settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 35)