CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2020
Cassazione n. 14028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19898-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] -ORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 567/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/01/2020; i a relazione della causa svolta nella camera di consiglio non artecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Lecce, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto, che, per quel che qui rileva, aveva respinto sia la domanda di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, sia quella di risarcimento del danno da illegittima precarizzazione, ed ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda principale, in ragione della stabilizzazione intervenuta in corso di causa, condannando l'Azienda USL di Taranto al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione percepita, a titolo di risarcimento del danno liquidato ex art. 32 della legge n. 183/2010; 2. la Corte territoriale ha escluso che l'immissione in ruolo, avvenuta all'esito di procedura concorsuale, potesse essere ritenuta idonea ad eliminare ed a ristorare il danno da illegittima precarizzazione, perché l'assunzione era stata ottenuta in ragione dell'esito favorevole del concorso e non in conseguenza della sola stipula dei contratti a termine oggetto di impugnazione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Azienda [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi ai quali ha opposto difese con ontroricorso [OSCURATO:PERSONA]; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 19898 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- YQ 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.C.M. 6 marzo 2015, dell'art. 20 comma 1 della legge n. 107/2015, e sostiene, in sintesi, che in ragione dell'intervenuta • :abilizzazione la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere ,essata la materia del contendere e, comunque, rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto non provata; 2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia «motivazione mancante e/o apparente; contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» perché il giudice d'appello da un lato ha preso atto dell'intervenuta stabilizzazione, dall'altro ha finito per disconoscerla nel momento in cui ha ritenuto applicabile l'art. 32 della legge n. 183/2010; 3.. con la terza critica l'azienda ricorrente si duole della violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 nonché della direttiva 1999/70/CE in combinato disposto con l'art. 32 della legge n. 183/2010 e, attraverso il r nvio a precedenti di questa Corte, insiste nel sostenere che la stabilizzazione rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente, con la conseguenza che al personale stabilizzato il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo se il danno stesso sia allegato e provato; 4. argomenti analoghi vengono sviluppati nel quarto motivo che addebita alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2059 cod. cív. nonché dell'art. 32 della legge n. 183/2010 perché, una volta esclusi i presupposti dell'agevolazione probatoria imposta dalla necessità di conformare l'ordinamento al diritto dell'Unione, torna ad espandersi il principio secondo cui il danno non può essere in re ipsa e deve essere provato; 5. infine con la quinta critica si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 416 cod. proc. civ. perché il giudice d'appello nel disconoscere gli effetti Ric. 2020 n. 19898 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- dell'intervenuta stabilizzazione avrebbe finito per far ricadere l'onere della prova su una parte diversa da quella tenuta a dimostrare il pregiudizio subito; 7. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili, quanto alla denuncia del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ed infondati per il resto, per le ragioni già indicate da questa Corte con ordinanza n. 28085/2021, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa; 8. all'esito della riformulazione del richiamato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne unicamente l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, l'anomalia motivazionale denunciabile, ex art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132 cod. proc. civ., in sede di legittimità, è solo quella che si traduce in una violazione di legge Dstituzionalmente rilevante, e, poiché attiene all'esistenza della motivazione in sé a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014 e fra le tante più recenti Cass. n. 22598/2018 e Cass. n. 23940/2017); 8.1. nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie perché la Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica, ha dato atto delle ragioni per le quali, nonostante l'intervenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, si dovesse fare ricorso, quanto al risarcimento del danno, all'agevolazione probatoria di all'art. 32 della legge n. 183/2010, ed ha richiamato il principio affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016 in tema di reiterazione abusiva del contratto a termine nell'impiego pubblico contrattualizzato; 8.2. le affermazioni che si leggono nella motivazione della sentenza impugnata non sono inconciliabili tra loro in quanto attengono ad effetti diversi dell'intervenuta immissione in ruolo, Ric. 2020 n. 19898 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- che la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, senz'altro idonea a determinare la cessazione della materia del contendere sulla omanda principale di conversione del rapporto, dall'altro non ifficiente, perché conseguita all'esito di procedura concorsuale, a cancellare l'abuso nella reiterazione del contratto ed a costituire una misura satisfattiva e sanzionatoria, ai fini e per gli effetti richiesti dalla clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; 9. quanto a quest'ultimo aspetto il giudice d'appello ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi 'i stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; 9.1. la partecipazione ad un concorso pubblico, che prevedeva una parziale riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione previste dalle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007 nonché di quello ne aveva maturato tre anni di servizio alla data del 30.10.2013, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale Ric. 2020 n. 19898 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base '-'ell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); 9.2. solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 ( in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 ( in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006); 10. dalle considerazioni che precedono discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nella 3ttispecie il superamento della procedura concorsuale, sia pure in parte riservata, non potesse essere equiparata, ai fini del rispetto della clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA], alla conversione del rapporto e pertanto, altrettanto condivisibilmente, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito; 10.1. la pronuncia gravata è conforme al principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 5072/2016, ha costantemente affermato che « in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista 20 n. 19898 sez. ML - ud. 21-12-2021 all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata H1 conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno 'sarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del anno subito.» (Cass. S.U. n. 5072/2016); 11. sono pertanto infondati anche il quarto, il quinto ed il sesto motivo che ripropongono la tesi, disattesa dalla Corte territoriale, della necessaria prova del danno; 12. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Azienda ricorrente nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione nelle conclusioni del controricorso; 13. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste alna legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto ualla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al Ric. 2020 n. 19898 sez. ML - ud. 21-12-2021 -7- rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà -tto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a tolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza came