CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18878/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, aggravato dall'avere commesso il fatto in tre persone e con violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa all'applicazione delle circostanze aggravanti, sarebbe palesemente viziata. La Corte di appello avrebbe basato su mere congetture l'applicazione della circostanza di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. Avrebbe, poi, basato l'applicazione della circostanza di avere commesso il fatto in tre persone esclusivamente sulle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali, tuttavia, emergerebbe che solo nella <<attività di recupero» del monitor marca "Asus" sarebbero state presenti tre persone. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nella parte in cui non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato l'atteggiamento collaborativo che l'imputato aveva mantenuto nel corso del procedimento (e, in particolare, le dichiarazioni da lui rese) e che la difesa, al fine del riconoscimento delle generiche, aveva posto in rilievo con il terzo motivo di gravame. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in relazione al motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso o, in subordine, di dichiarare il reato «improcedibile, non avendo la persona offesa sporto querela».[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le censure nelle quali si articola, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente rilevato che la circostanza dell'avere commesso il fatto con violenza sulle cose era resa evidente dal fatto che alcuni beni sottratti erano parti di impianti istallati nel capannone ove era avvenuto il furto, che potevano essere rimosse solo usando violenza sulle cose; come confermato dal fatto che i rei erano stati trovati in possesso di arnesi atto allo scasso. La sussistenza dell'altra circostanza emerge in maniera evidente dal fatto che la polizia giudiziaria aveva sorpreso tre persone nel possesso dei beni rubati e degli arnesi atti allo scasso. Le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio, dal [OSCURATO:PERSONA] sono analizzate dai giudici di merito solo per evidenziare l'infondatezza delle giustificazioni addotte dall'imputato. I giudici di merito, sulle circostanze in questione, hanno reso motivazioni congrue e prive di vizi logici, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il motivo anche privo del necessario requisito di specificità estrinseca. 1.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente, essendo sostanzialmente relativi alla medesima questione - sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, infatti, si è adeguatamente soffermata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rendendo sul punto motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], deve essere rilevato che esse sono state ritenute poco attendibili dalla Corte di appello. 2. La presunta mancanza di querela è del tutto irrilevante, atteso che il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, numeri 2 e 5, cod. pen., nel momento in cui sono stati commessi i reati in questione, era procedibile d'ufficio e l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso di specie, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore de