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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04073/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29583/22 Iacobbe OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attiene alla violazione di legge quanto al divieto di reformatio in peius a seguito del modificato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza dell'attenuante ex art. 73 co. 7, d.P.R. 309/1990, poiché la Corte territoriale ha operato identico aumento per la continuazione interna rispetto a quello del giudice di primo grado; che esso, oltre che formulato in termini generici, è manifestamente infondato, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, "ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e non più equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e/o alla recidiva, operi la relativa riduzione solo sulla pena base, confermando gli aumenti per la continuazione effettuati dal giudice di primo grado" (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29583/22 Iacobbe OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attiene alla violazione di legge quanto al divieto di reformatio in peius a seguito del modificato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza dell'attenuante ex art. 73 co. 7, d.P.R. 309/1990, poiché la Corte territoriale ha operato identico aumento per la continuazione interna rispetto a quello del giudice di primo grado; che esso, oltre che formulato in termini generici, è manifestamente infondato, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, "ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e non più equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e/o alla recidiva, operi la relativa riduzione solo sulla pena base, confermando gli aumenti per la continuazione effettuati dal giudice di primo grado" (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris