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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 12910/2026

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parti civili nel procedimento penale a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanzaproposta dalle parti civili ricorrenti con la quale era stato chiesto di poter restituire le sommericevute a titolo di provvisionale ed oggetto di sequestro conservativo disposto con lasentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino in data 22 novembre 2023, poi riformatadalla Corte di appello, con sentenza del 2 luglio 2025, che ha assolto gli imputati revocandole statuizioni civili, sentenza non passata in giudicato perché gravata dal ricorso delProcuratore generale e delle parti civili.2.

Le parti civili ricorrenti avevano chiesto alla Corte di appello, nell’originaria istanza, diindicare le modalità con le quali le somme andavano restituite, facendole confluire nelcompendio oggetto di sequestro conservativo in origine disposto dal primo giudice.La Corte di appello, nel rigettare l’istanza, ha precisato che l’originario sequestroconservativo era venuto meno, posto che in data 2 luglio 2024, dietro richiesta delle parti, lesomme a loro attribuite a titolo di provvisionale erano state dissequestrate e non era statocostituito alcun nuovo vincolo.2.Ricorrono per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo,con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto che il sequestroconservativo fosse venuto meno nonostante la mancata impugnazione in allora di taleprovvedimento e la non definitività della sentenza assolutoria della Corte di appello di Torino,in quanto gravata da ricorso per cassazione.Il dissequestro delle somme operato dal primo giudice, non avrebbe potuto intaccare ilsequestro conservativo e doveva ritenersi un atto abnorme, cosicchè andava tutelatol’obbligo restitutorio in capo alle parti civili con modalità tali da assicurare il ripristino dellagaranzia in favore delle stesse e dell’Erario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve darsi atto, preliminarmente, che le parti civili hanno fatto pervenire incancelleria la loro rinuncia all’impugnazione, priva di vizi formali, sicché i ricorsi devonoessere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.2.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione dellacausa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti civili nel procedimento penale a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanzaproposta dalle parti civili ricorrenti con la quale era stato chiesto di poter restituire le sommericevute a titolo di provvisionale ed oggetto di sequestro conservativo disposto con lasentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino in data 22 novembre 2023, poi riformatadalla Corte di appello, con sentenza del 2 luglio 2025, che ha assolto gli imputati revocandole statuizioni civili, sentenza non passata in giudicato perché gravata dal ricorso delProcuratore generale e delle parti civili.2. Le parti civili ricorrenti avevano chiesto alla Corte di appello, nell’originaria istanza, diindicare le modalità con le quali le somme andavano restituite, facendole confluire nelcompendio oggetto di sequestro conservativo in origine disposto dal primo giudice.La Corte di appello, nel rigettare l’istanza, ha precisato che l’originario sequestroconservativo era venuto meno, posto che in data 2 luglio 2024, dietro richiesta delle parti, lesomme a loro attribuite a titolo di provvisionale erano state dissequestrate e non era statocostituito alcun nuovo vincolo.2.Ricorrono per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo,con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto che il sequestroconservativo fosse venuto meno nonostante la mancata impugnazione in allora di taleprovvedimento e la non definitività della sentenza assolutoria della Corte di appello di Torino,in quanto gravata da ricorso per cassazione.Il dissequestro delle somme operato dal primo giudice, non avrebbe potuto intaccare ilsequestro conservativo e doveva ritenersi un atto abnorme, cosicchè andava tutelatol’obbligo restitutorio in capo alle parti civili con modalità tali da assicurare il ripristino dellagaranzia in favore delle stesse e dell’Erario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve darsi atto, preliminarmente, che le parti civili hanno fatto pervenire incancelleria la loro rinuncia all’impugnazione, priva di vizi formali, sicché i ricorsi devonoessere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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