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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 32296/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 17/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 gennaio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Addosio avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale il 4 giugno 2021 in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, comma 6, cod. pen., 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 286/98, 476, 477, 482 e 497-bis cod. pen., avente a oggetto cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato, e in particolare: a) documenti cartacei contraffatti (passaporti, titoli di viaggio per stranieri e documenti di viaggio per rifugiati); b) documenti su supporto plastico in policarbonato (quali permessi di soggiorni, carte di identità elettroniche ologrammate da applicare su supporti di policabonato; d) materiale (solvente e altro) e/o attrezzature anche informatiche (personal computer, stampanti e memorie di massa portatili) utili per la contraffazione, agende e telefoni cellulari comprovanti i contatti del ricorrente.

1.1. In particolare, il giorno 10 novembre 2021 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli emetteva un decreto di perquisizione e sequestro probatorio, anche nei confronti del D'Addosio, per i reati sopra indicati rappresentando che, nelle indagini svolte dai Carabinieri di Roma-gruppo antifalsificazione monetaria erano evidenziati elementi di gravità indiziaria a carico del D'Addosio per i reati sopra indicati e che soprattutto emergeva che egli come intermediario intratteneva contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA] per l'approvvigionamento di documenti falsi su supporto in policarbonato (patenti di guida e permessi di soggiorno).

Inoltre, il provvedimento di sequestro rilevava la sussistenza di urgenti esigenze probatorie relativamente agli accertamenti documentali necessari a riscontrare quanto emerso nel corso delle indagini, nonché per l'effettuazione di ulteriori investigazioni finalizzate all'individuazione, presso l'abitazione o comunque nei luoghi dove si svolgeva l'attività, di tracce e cose pertinenti al reato.

1.2. Il pubblico ministero pertanto ordinava, ai sensi degli artt. 252 e ss. cod. proc. pen., la perquisizione dei locali della disponibilità del D'Addosio con il conseguente sequestro di quanto rinvenuto.

1.3. In sede di esecuzione del citato decreto, venivano asportate al D'Addosio due chiavette USB, due schede di memoria di macchina fotografica, un hard disk esterno, due telefoni cellulare Iphone, un personal computer, uno scanner e una stampante laser.

1.4. Avverso tale decreto l'indagato ha proposto impugnazione avanti il Tribunale del riesame di Napoli lamentando: i) l'assenza del fumus commissi delicti in relazione alla motivazione contraddittoria e apparente del provvedimento; ii) l'omessa motivazione in ordine alla qualificazione dei beni sottoposti a sequestro e alla relazione qualificata rispetto al delitto contestato; iii) l'omessa motivazione rispetto alla concreta finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti; iv) la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura disposta in base ai principi della Corte EDU.

1.5. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza sopra indicata, ha respinto l'impugnazione ritenendo infondate le doglianze e verificata la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto di perquisizione e sequestro.

2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Addosio, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo lamenta violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Il ricorrente evidenzia l'omessa indicazione (sia nel decreto di sequestro che nell'ordinanza del Tribunale del riesame) degli estremi di tempo, di luogo e di azione dei reati e, in particolare, delle coordinate spazio-temporali delle condotte a lui riconducibili, e sottolinea l'assoluta genericità della condotta a lui contestata.

2.2. Con il secondo censura l'ordinanza per violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 1,5 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dei beni sottoposti a sequestro e alla loro relazione qualificata rispetto al delitto contestato.

Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame non ha rilevato la nullità del decreto del Pubblico ministero, poiché in esso non erano stati specificati, rispetto ai beni sequestrati, le ragioni per le quali essi dovevano considerarsi corpo del reato o cosa pertinente al reato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle finalità probatorie in concreto perseguite.

In particolare, egli osserva che è stata omessa la motivazione in ordine alla qualificazione delle cose sequestrate come oggetto del reato e non è stato descritto il legame sussistente tra i beni sequestrati e le fattispecie di reato solo astrattamente ipotizzate.2.4.

Infine il D'Addosio censura l'ordinanza per violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.

In sostanza, secondo il ricorrente, per il Tribunale del riesame la mera contestazione del reato associativo giustifica la compressione dei diritti individuali della persona nel disporre liberamente dei propri beni e tale mezzo, nonostante la sua invasività, non violerebbe il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura.

2.5. In data 3 maggio 2022 il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con i quali lamenta violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui l'ordinanza ha richiamato per relationem gli atti di indagine con conseguente difetto di motivazione della ordinanza impugnata.

In particolare, ritiene viziata la motivazione del Tribunale del riesame che ha confermato il decreto di perquisizione e di sequestro, nonostante che a esso non fosse allegata la nota del 13 ottobre 2021 del Comando antifalsificazione monetaria dei Carabinieri, della quale la difesa ha avuto cognizione soltanto nel giudizio di riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si rileva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato o dell'indagato che invece non sia cassazionista (Sez.

U, n. 40517 del 28/4/2016, Taysir, Rv. 267627).

2. Ciò posto, la Corte osserva che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto poiché con esso si vorrebbe, nella sostanza, effettuare una nuova valutazione degli elementi indiziari.

2.1. Anzitutto, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542).

Orbene, il Tribunale del riesame non si è discostato da tale insegnamento e ha evidenziato, in modo adeguato e non contraddittorio, che il ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] era quello di falsario e che la circostanza che, in alcuni casi, è stato indicato come intermediario vale solo come ulteriore specificazione dell'attività di falsificazione.

Le censure sollevate dal ricorrente, pertanto, sono infondate considerato che non vi è stata alcuna violazione di legge o vizio di motivazione; in realtà con l'impugnazione si vorrebbe pervenire a una differente valutazione degli elementi indicati nel decreto di sequestro che non è consentita in questa sede.

2.2. Quanto al secondo motivo, si ricorda che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 2/4/2014, Rv. 260339).

Anche rispetto a tale profilo il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha dato conto del fatto che nel decreto di sequestro erano stati correttamente indicati i beni oggetto di eventuale sequestro (documenti cartacei contraffatti come passaporti, titoli di viaggio per stranieri e documenti di viaggio per rifugiati; documenti su supporto plastico in policarbonato quali permessi di soggiorni, carte di identità elettroniche nazionali ed estere, patenti di guida, codici fiscali; pellicole di sicurezza ologrammate da applicare su supporti di policabonato; materiale, come solvente e altro e/o attrezzature anche informatiche quali pc, stampanti e memorie di massa portatili utili per la contraffazione, agende e telefoni cellulari che comprovino i contatti tra gli stessi).

Pertanto, considerato che il reato ipotizzato è quella di una associazione finalizzata alla produzione di documenti falsi, è stato ritenuto ragionevolmente configurabile un rapporto tra le cose sequestrate con il reato medesimo.

2.3. Analogo ragionamento vale anche rispetto al terzo motivo, atteso che il Tribunale del riesame ha spiegato sempre in modo sufficiente ed esente da vizi logici che - tenuto conto del reato contestato - quanto sequestrato al D'Addosio è finalizzato all'accertamento sotto il profilo probatorio della intervenuta contraffazione dei documenti nonché della individuazione dei contatti intercorsi tra il ricorrente e il Della Monica.

Ne consegue che nemmeno rispetto a tale profilo sussistono i vizi lamentati con l'impugnazione.

2.4. Anche il quarto motivo è infondato.Nel provvedimento impugnato è stato dato conto, in modo adeguato e non contraddittorio, che in considerazione del reato contestato (associazione finalizzata alla contraffazione di documenti anche per favore l'immigrazione clandestina) il sequestro risultava non sostituibile con altri mezzi di ricerca della prova, poiché la natura associativa della contestazione e la fitta rete di contatti e di relazione rende imprescindibile una complessa attività di estrazione dei dati dal materiale sequestrato.

Anche rispetto a tale argomentazione il ricorrente si limita a prospettare una differente valutazione di merito che, in quanto tale, risulta inammissibile.

2.5. Infine, devono essere dichiarati inammissibili i motivi aggiunti depositati il giorno 3 maggio 2022, lamentandosi con essi il difetto di motivazione del decreto di sequestro, mentre oggetto della presente impugnazione è l'ordinanza del Tribunale di Napoli.

In ogni caso, la nota dei Carabinieri del 13 ottobre 2021 era allegata pacificamente (come ammesso dallo stesso ricorrente) al fascicolo del sequestro, di talché il D'Addosio aveva la possibilità di prenderne visione e contezza prima di proporre impugnazione.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 17/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 gennaio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Addosio avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale il 4 giugno 2021 in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, comma 6, cod. pen., 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 286/98, 476, 477, 482 e 497-bis cod. pen., avente a oggetto cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato, e in particolare: a) documenti cartacei contraffatti (passaporti, titoli di viaggio per stranieri e documenti di viaggio per rifugiati); b) documenti su supporto plastico in policarbonato (quali permessi di soggiorni, carte di identità elettroniche ologrammate da applicare su supporti di policabonato; d) materiale (solvente e altro) e/o attrezzature anche informatiche (personal computer, stampanti e memorie di massa portatili) utili per la contraffazione, agende e telefoni cellulari comprovanti i contatti del ricorrente. 1.1. In particolare, il giorno 10 novembre 2021 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli emetteva un decreto di perquisizione e sequestro probatorio, anche nei confronti del D'Addosio, per i reati sopra indicati rappresentando che, nelle indagini svolte dai Carabinieri di Roma-gruppo antifalsificazione monetaria erano evidenziati elementi di gravità indiziaria a carico del D'Addosio per i reati sopra indicati e che soprattutto emergeva che egli come intermediario intratteneva contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA] per l'approvvigionamento di documenti falsi su supporto in policarbonato (patenti di guida e permessi di soggiorno). Inoltre, il provvedimento di sequestro rilevava la sussistenza di urgenti esigenze probatorie relativamente agli accertamenti documentali necessari a riscontrare quanto emerso nel corso delle indagini, nonché per l'effettuazione di ulteriori investigazioni finalizzate all'individuazione, presso l'abitazione o comunque nei luoghi dove si svolgeva l'attività, di tracce e cose pertinenti al reato. 1.2. Il pubblico ministero pertanto ordinava, ai sensi degli artt. 252 e ss. cod. proc. pen., la perquisizione dei locali della disponibilità del D'Addosio con il conseguente sequestro di quanto rinvenuto. 1.3. In sede di esecuzione del citato decreto, venivano asportate al D'Addosio due chiavette USB, due schede di memoria di macchina fotografica, un hard disk esterno, due telefoni cellulare Iphone, un personal computer, uno scanner e una stampante laser. 1.4. Avverso tale decreto l'indagato ha proposto impugnazione avanti il Tribunale del riesame di Napoli lamentando: i) l'assenza del fumus commissi delicti in relazione alla motivazione contraddittoria e apparente del provvedimento; ii) l'omessa motivazione in ordine alla qualificazione dei beni sottoposti a sequestro e alla relazione qualificata rispetto al delitto contestato; iii) l'omessa motivazione rispetto alla concreta finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti; iv) la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura disposta in base ai principi della Corte EDU. 1.5. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza sopra indicata, ha respinto l'impugnazione ritenendo infondate le doglianze e verificata la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto di perquisizione e sequestro. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Addosio, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente evidenzia l'omessa indicazione (sia nel decreto di sequestro che nell'ordinanza del Tribunale del riesame) degli estremi di tempo, di luogo e di azione dei reati e, in particolare, delle coordinate spazio-temporali delle condotte a lui riconducibili, e sottolinea l'assoluta genericità della condotta a lui contestata. 2.2. Con il secondo censura l'ordinanza per violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 1,5 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dei beni sottoposti a sequestro e alla loro relazione qualificata rispetto al delitto contestato. Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame non ha rilevato la nullità del decreto del Pubblico ministero, poiché in esso non erano stati specificati, rispetto ai beni sequestrati, le ragioni per le quali essi dovevano considerarsi corpo del reato o cosa pertinente al reato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle finalità probatorie in concreto perseguite. In particolare, egli osserva che è stata omessa la motivazione in ordine alla qualificazione delle cose sequestrate come oggetto del reato e non è stato descritto il legame sussistente tra i beni sequestrati e le fattispecie di reato solo astrattamente ipotizzate.2.4. Infine il D'Addosio censura l'ordinanza per violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura. In sostanza, secondo il ricorrente, per il Tribunale del riesame la mera contestazione del reato associativo giustifica la compressione dei diritti individuali della persona nel disporre liberamente dei propri beni e tale mezzo, nonostante la sua invasività, non violerebbe il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura. 2.5. In data 3 maggio 2022 il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con i quali lamenta violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui l'ordinanza ha richiamato per relationem gli atti di indagine con conseguente difetto di motivazione della ordinanza impugnata. In particolare, ritiene viziata la motivazione del Tribunale del riesame che ha confermato il decreto di perquisizione e di sequestro, nonostante che a esso non fosse allegata la nota del 13 ottobre 2021 del Comando antifalsificazione monetaria dei Carabinieri, della quale la difesa ha avuto cognizione soltanto nel giudizio di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si rileva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato o dell'indagato che invece non sia cassazionista (Sez. U, n. 40517 del 28/4/2016, Taysir, Rv. 267627). 2. Ciò posto, la Corte osserva che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto poiché con esso si vorrebbe, nella sostanza, effettuare una nuova valutazione degli elementi indiziari. 2.1. Anzitutto, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542). Orbene, il Tribunale del riesame non si è discostato da tale insegnamento e ha evidenziato, in modo adeguato e non contraddittorio, che il ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] era quello di falsario e che la circostanza che, in alcuni casi, è stato indicato come intermediario vale solo come ulteriore specificazione dell'attività di falsificazione. Le censure sollevate dal ricorrente, pertanto, sono infondate considerato che non vi è stata alcuna violazione di legge o vizio di motivazione; in realtà con l'impugnazione si vorrebbe pervenire a una differente valutazione degli elementi indicati nel decreto di sequestro che non è consentita in questa sede. 2.2. Quanto al secondo motivo, si ricorda che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 2/4/2014, Rv. 260339). Anche rispetto a tale profilo il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha dato conto del fatto che nel decreto di sequestro erano stati correttamente indicati i beni oggetto di eventuale sequestro (documenti cartacei contraffatti come passaporti, titoli di viaggio per stranieri e documenti di viaggio per rifugiati; documenti su supporto plastico in policarbonato quali permessi di soggiorni, carte di identità elettroniche nazionali ed estere, patenti di guida, codici fiscali; pellicole di sicurezza ologrammate da applicare su supporti di policabonato; materiale, come solvente e altro e/o attrezzature anche informatiche quali pc, stampanti e memorie di massa portatili utili per la contraffazione, agende e telefoni cellulari che comprovino i contatti tra gli stessi). Pertanto, considerato che il reato ipotizzato è quella di una associazione finalizzata alla produzione di documenti falsi, è stato ritenuto ragionevolmente configurabile un rapporto tra le cose sequestrate con il reato medesimo. 2.3. Analogo ragionamento vale anche rispetto al terzo motivo, atteso che il Tribunale del riesame ha spiegato sempre in modo sufficiente ed esente da vizi logici che - tenuto conto del reato contestato - quanto sequestrato al D'Addosio è finalizzato all'accertamento sotto il profilo probatorio della intervenuta contraffazione dei documenti nonché della individuazione dei contatti intercorsi tra il ricorrente e il Della Monica. Ne consegue che nemmeno rispetto a tale profilo sussistono i vizi lamentati con l'impugnazione. 2.4. Anche il quarto motivo è infondato.Nel provvedimento impugnato è stato dato conto, in modo adeguato e non contraddittorio, che in considerazione del reato contestato (associazione finalizzata alla contraffazione di documenti anche per favore l'immigrazione clandestina) il sequestro risultava non sostituibile con altri mezzi di ricerca della prova, poiché la natura associativa della contestazione e la fitta rete di contatti e di relazione rende imprescindibile una complessa attività di estrazione dei dati dal materiale sequestrato. Anche rispetto a tale argomentazione il ricorrente si limita a prospettare una differente valutazione di merito che, in quanto tale, risulta inammissibile. 2.5. Infine, devono essere dichiarati inammissibili i motivi aggiunti depositati il giorno 3 maggio 2022, lamentandosi con essi il difetto di motivazione del decreto di sequestro, mentre oggetto della presente impugnazione è l'ordinanza del Tribunale di Napoli. In ogni caso, la nota dei Carabinieri del 13 ottobre 2021 era allegata pacificamente (come ammesso dallo stesso ricorrente) al fascicolo del sequestro, di talché il D'Addosio aveva la possibilità di prenderne visione e contezza prima di proporre impugnazione. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento de
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