CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 04889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13582/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con gli avvocatiMaurizio Cimetti e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagnan. 3109/2016 depositata i l 16/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre, con tremotivi, avverso la sentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] in epigrafe indicata, che ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della CTP di Piacenza che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l’atto di pignoramento presso terzi ex art. 73 d.P.R. n. 602/1973, notificato in data 11/09/2012 per il mancato pagamento di cartelle esattoriali per gli anni 1994, 1995 e 1996. 2. Resiste la contribuente con controricorso e l’Agenzia delleentrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c. e 2700 c.c. 1.1. Lamenta la ricorrente che i giudici di appello non abbiano rilevato che la notificazione di una delle cartelle di pagamento presupposte all’atto di pignoramento impugnato risultasse, come da relata dell’Ufficiale di riscossione, consegnata personalmente alladestinataria e, dunque, a nulla rilevasse la mancata sottoscrizione da parte di quest’ultima. 1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto oppone solamente una delle due, autonome, rationes decidendi espress e dalla CTR nel punto della sentenza specificamente impugnato. I giudici di appello, oltre ad accertare la nullità della notifica, ne hanno, infatti, rilevato la tardività , per essere stata eseguita oltre il termine di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente , statuizione quest’ultima che non viene in alcun modo attaccata. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la v iolazione degli artt. 12 e 50 d. P . R . 602/73, 16 d.lgs. n. 46/ 19 99 , per non avere la CTR ritenuto preclusiva la omessa tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, emesse e notificatenel 2005. 2.1. Ai fini della autosufficienza, Equitalia riporta integralmente , a p. 14 del proprio ricorso, le relative ampie deduzioni svolte nell’atto di appello, e comunque si rileva che la controricorrente ha richiama to il passo della sentenza di primo grado, ove la CTP aveva rilevato che « i primiatti che sono risultati notificati sono le intimazioni di pagamento del 2005». 2.2. Ora, questa Corte ha affermato che, i n tema di processo tributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione; sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento. (Cass. Sez. 5, 16/12/2024, n. 32671, Rv. 673255 -01). 2.3. Quindi, si è recentemente precisato che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, Rv. 674383 -01). 2.4. Nella specie si è dunque affermato di voler dare continuità alla giurisprudenza secondo laquale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo),comporta che, se l’intimazione di pagamento –nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valerevicende estintive anteriori alla sua notifica ( Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, in motiv., che richiama Cass., n. 22108 del 2024, Cass. 22/04/2024, n. 10736). 2.5. Ciò in applicazione del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimastoincontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme) , dovendosi richiamare il principio già affermato da questa Corte secondo cui, i n tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, cit.; Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 –01). 3. La CTR, omettendo qualsiasi esame della notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/ 1973, che ha ritenuto irrilevante, non si è conformata ai superiori principi. 4. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.с. da parte dei giudici di appello, risulta assorbito a seguito dell’accoglimento del precedente. 5. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia - Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda