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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02522/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino 1/b - ricorrent e - contro Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato - costituito in giudizio - avverso la sentenza n. 1631 /2020 della Corte d ’ appello di Roma depositatail 31 luglio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici a seguito di immissione in ruolo per effetto del riconoscimento dei servizi svolti in precedenza in virtù di vari contratti a tempo determinato;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenut o l’appello tardivamente proposto in quanto, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata – attestata al 13 novembre 2018 –il ricorso era stato depositato presso la cancelleria il 14 maggio 2018, quindi oltre il termine semestrale applicabile ai sensi dell’art.327 cod. proc. civ., termine che, computato ex art. 155, cpv., cod. proc. civ. scadeva lunedì 13 maggio 2018;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo;

4. il Ministero dell’Istruzione non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 21 giugno 2022;

6. la ricorrente ha depositato memoria;

7. all’adunanza del 21 giugno 2022 il Collegio ha disposto l’acquisizione della certificazione di cancelleria attestante le modalità di deposito del ricorso in appello, la data di deposito e l’eventuale differente data di accettazione dell’atto da parte dellacancelleria, non risultando all’uopo idoneo il deposito della stampa della “schermata” eseguito da parte ricorrente senza alcun crisma di autenticità;

8. in data 18 ottobre 2022 è pervenuta la richiesta certificazionedella cancelleria della Corte d’appello di Roma;

9. è stata nuovamente fissata l’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 e dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività, atteso che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 13 maggio 2019, come risultante dalla stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico– prodott a in allegato – mentre non influiva sulla tempestività dell’atto il fatto che l’ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all’accettazione del medesimo at to sol o il giorno successivo al deposito, vale a dire il 14 maggio;

2. non risulta correttamente comunicato il decreto di fissazione della adunanzain camera di consiglio.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino 1/b - ricorrent e - contro Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato - costituito in giudizio - avverso la sentenza n. 1631 /2020 della Corte d ’ appello di Roma depositatail 31 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici a seguito di immissione in ruolo per effetto del riconoscimento dei servizi svolti in precedenza in virtù di vari contratti a tempo determinato; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenut o l’appello tardivamente proposto in quanto, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata – attestata al 13 novembre 2018 –il ricorso era stato depositato presso la cancelleria il 14 maggio 2018, quindi oltre il termine semestrale applicabile ai sensi dell’art.327 cod. proc. civ., termine che, computato ex art. 155, cpv., cod. proc. civ. scadeva lunedì 13 maggio 2018; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; 4. il Ministero dell’Istruzione non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 21 giugno 2022; 6. la ricorrente ha depositato memoria; 7. all’adunanza del 21 giugno 2022 il Collegio ha disposto l’acquisizione della certificazione di cancelleria attestante le modalità di deposito del ricorso in appello, la data di deposito e l’eventuale differente data di accettazione dell’atto da parte dellacancelleria, non risultando all’uopo idoneo il deposito della stampa della “schermata” eseguito da parte ricorrente senza alcun crisma di autenticità; 8. in data 18 ottobre 2022 è pervenuta la richiesta certificazionedella cancelleria della Corte d’appello di Roma; 9. è stata nuovamente fissata l’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 e dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività, atteso che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 13 maggio 2019, come risultante dalla stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico– prodott a in allegato – mentre non influiva sulla tempestività dell’atto il fatto che l’ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all’accettazione del medesimo at to sol o il giorno successivo al deposito, vale a dire il 14 maggio; 2. non risulta correttamente comunicato il decreto di fissazione della adunanzain camera di consiglio. P.Q.M. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. C
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