CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- colò, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 25 novembre 2010 al 21 gennaio 2011 e degli arresti domiciliari da tale data fino al 18 maggio 2011 per reati di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], per ricettazione e per delitti tributari. In relazione a tali addebiti, il Tardino era poi assolto perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2014, confermata con sentenza della Corte di appello del 16 giugno 2020. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del Tardino che aveva dato causa alla restrizione cautelare era caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che all'esito del giudizio assolutorio i giudici di merito avevano eviden- ziato che non v'era piena prova dei prestiti usurai elargiti al Busciglio dagli imputati né di un'associazione a delinquere finalizzata ad erogare prestiti usurai dei quali il Busciglio risulterebbe danneggiato né del reato di ricettazione. Nell'ordinanza impugnata la Corte territoriale ha erroneamente riportato una breve rassegna delle emergenze probatorie evidenziate durante il giudizio, richia- mando le sentenze di primo e di secondo grado, nonostante la vicenda cautelare che aveva coinvolto il Tardino si fosse dipanata in un momento antecedente all'apertura di quella propriamente processuale. Il G.I.P. del Tribunale di Bologna aveva applicato la custodia cautelare sulla base dei seguenti elementi: le dichiarazioni della persona offesa; la documentazione riepi- logativa di gran parte delle somme a lui erogate e da lui restituite agli indagati; gli accertamenti bancari e di natura contabile svolti nel corso dell'attività investigativa. Risultavano così estranee all'apprezzamento del giudice cautelare le ulteriori cir- costanze considerate incidenti nella determinazione del provvedimento restrittivo, essendo emerse solo in una fase successiva a quella dibattimentale e, cioè: il coin- volgimento del ricorrente in attività criminose svolte in concorso con gli imputati e col denunciante Busciglio; l'emersione di rapporti illeciti tra gli imputati e con lo stesso Busciglio; la comune attività lavorativa nel settore dell'edilizia, avendo gli stessi le- gami professionali caratterizzati dallo scambio di reciproci favori di natura economico- finanziaria, spesso finalizzati alla commissione di illeciti tributari, in assenza di vincolo stabile aldilà dei singoli accordi illeciti, principalmente per emissione di fatture per operazioni inesistenti, spesso connesse a subappalto di modesti lavori edili. In ogni caso, in ordine alle frequentazioni ambigue e agli addebiti di tali compor- tamenti l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata non è risultato soddisfa- cente, in quanto contenente asserzioni vacue ed inconsistenti. Peraltro, la Corte bo- lognese non ha svolto valutazioni sull'effettiva graduazione della colpa, limitandosi ad aggettivarla quale grave. 3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso sia respinto. Si deduce che la Corte bolognese ha esaminato approfonditamente gli atti pro- cessuali che evidenziavano movimentazioni sospette di ingenti somme di denaro sui conti dell'istante e della di lui consorte. Di tali somme non v'era prova di lecita pro- venienza di talché, la situazione, valutata ex ante, conduceva a ritenere, legittima- mente, nell'autorità procedente, la "falsa" apparenza dei reati contestati (vedi, in particolare, le argomentazioni riportate a pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Si rileva, pertanto, che la condotta gravemente colposa dell'istante, pertanto, appare manifestamente ostativa all'indennizzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realiz- zazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso conflig- gente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accet- tate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costi- tuire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consape- volmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un prov- vedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Le Sezioni Unite hanno affermato altresì che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solida- ristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con per- sone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "tra- visanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 2. Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, il Giudice della riparazione ha motivato in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. Il provvedimento impugnato, invero, dopo avere offerto una ricostruzione della vicenda in cui era rimasto coinvolto il ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in materia, sostenendo che i suoi comportamenti colposi, collegati causalmente alla custodia cautelare applicata nei suoi confronti, erano rinvenibili proprio nelle condotte antecedenti e successive all'episodio criminoso contestato, anche se, solo all'esito del giudizio dibattimentale emergeva l'insufficienza della prova in relazione all'accusa di usura ed altro. Risultavano ampiamente acclarati i seguenti comportamenti che avevano contri- buito in via sinergica all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare e, pertanto, da ritenere ostativi al riconoscimento della riparazione. In base all'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, il Giudice della riparazione deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti anteriori e successivi alla libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza della configura- bilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 51779 del 2013 cit.; Sez. U, n. 34599 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). La Corte territoriale, infatti, ha legittimamente valutato negativamente i seguenti aspetti, considerandoli indice di macroscopica leggerezza ed imprudenza: a) il coinvolgimento del Tardino in attività criminose svolte in concorso con gli imputati e col denunciante Busciglio; b) l'emersione di rapporti illeciti tra gli imputati e con lo stesso Busciglio; c) in ragione del comune coinvolgimento in attività edilizie, lo scambio di reciproci favori di natura economico-finanziaria, spesso finalizzati alla commissione di illeciti tributari, in assenza di un vincolo stabile, aldilà dei singoli accordi relativi alla realiz- zazione di singoli reati fiscali e, in particolare, di emissione di fatture per operazioni inesistenti; d) le consegne di elevate somme di danaro a vari soggetti, non dichiarate al fisco, in mancanza di documentazione giustificatrice; e) il versamento della somma di euro 500.000 nei conti correnti propri e del coniuge, senza giustificazione e senza dichiarare gli introiti al fisco; f) la movimentazione della somma di danaro di oltre 1.200.000, senza giustifi- cazione e senza dichiarare gli introiti al fisco; g) le ammissioni del Tardino di plurimi rapporti contrattuali leciti, non formal- mente regolarizzati e non dichiarati al fisco. Si tratta principalmente di rapporti commerciali non documentati e non dichiarati - con particolare riferimento a quelli di credito-debito col Busciglio - ritenuti logica- mente idonei a giustificare la falsa apparenza dell'ascrivibilità dei reati contestati al Tardino. Il ricorrente si limita a contestare il rilievo assegnato dalla Corte bolognese a tali condotte, senza negarne l'esistenza; inoltre, in violazione del principio di autosuffi- cienza, non allega documentazione idonea a smentire che tali dati fossero emersi solo in epoca successiva alla data di emissione della misura cautelare. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resi- stente che, tenuto conto della relativa complessità del giudizio, vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché