CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 00771/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa 1'8 febbraio 2021 dal G.i.p. del medesimo Tribunale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 in qualità di promotore, finanziatore e organizzatore dell'associazione finalizzata all'importazione, all'acquisto e distribuzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, contestato al capo 2) e dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90, contestati ai capi 3) e 12), aventi ad oggetto rispettivamente la cessione di 1 kg di cocaina purissima a [OSCURATO:PERSONA] e la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 51,8 grammi di cocaina, destinata al cliente [OSCURATO:PERSONA], reati entrambi aggravati dalla finalità di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte. Se ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati: 1.1 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al reato associativo per mancanza di gravità indiziaria. L'ordinanza dedica gran parte dell'esposizione all'associazione mafiosa, non contestata al ricorrente, al quale si contesta solo la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, che ha caratteristiche autonome, insussistenti nel caso di specie, non essendo rilevanti gli elementi indicati dal Tribunale. Non sono conferenti le dichiarazioni del collaboratore Trunfio, le cui conoscenze si fermano al 2016, mentre l'associazione è contestata a far data dal 2017 con condotta perdurante; le tre conversazioni intercettate tra Etzi, Cutrì e Sansotta non offrono elementi utili, risultando dalle stesse che: il [OSCURATO:PERSONA] trattava affari solo da 50 mila euro in su; al biglietto trovato in possesso del Cutrì si attribuisce un significato fondato su un'ipotesi non verificata né più verificabile, atteso che il container era partito 24 giorni prima. Mancano contatti tra il ricorrente e i presunti sodali; la base associativa è individuata in locali pubblici di libero accesso, monitorati da telecamere, in cui si svolgerebbero le riunioni tra i sodali; il Cutrì risponde solo di due reati fine, a fronte di 11 episodi di cessione; non è accertata alcuna disponibilità di capitali né risultano individuati luoghi di stoccaggio e custodia. 1.2 vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione, fondata su elementi privi di significatività indiziaria. In ordine alle dichiarazioni del Trunfio, a quanto già detto deve aggiungersi che il soprannome che egli attribuisce al Cutrì è diverso da quello indicato in atti; i rapporti con il Sorrenti e con poliziotti della polizia di frontiera di [OSCURATO:PERSONA] sono irrilevanti, non risultando gli stessi indagati; la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Pochì non è interpretabile nel senso indicato nell'ordinanza, atteso che dati i rapporti tra gli interlocutori e il Cutrì, lo avrebbero indicato per nome. Peraltro, nell'esaminare la posizione del Pochì, ritenuto assiduo frequentatore del circolo il Pontile e del chiosco dei [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha escluso la capacità dimostrativa di tali incontri e per i viaggi del Cutrì in Spagna e a Roma non vi sono elementi da cui desumere le ragioni delle trasferte. 1.3 vizio di motivazione in ordine alla qualifica di promotore, finanziatore e organizzatore dell'associazione. Il Tribunale non ha risposto ai rilievi difensivi relativi al limitato numero di incontri con il [OSCURATO:PERSONA], ripresi dalle telecamere, e alla mancata intercettazione dei colloqui nel corso dei quali sarebbero state concordate le linee programmatiche da dettare all'associazione, sicché l'ipotesi accusatoria è sul punto priva di riscontri. 1.4 manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 3). La ricostruzione dell'episodio è fondata sui filmati registrati dalle telecamere poste presso l'attività commerciale del Cutrì, ma il Tribunale non ha colto il senso dell'obiezione difensiva, secondo la quale non poteva escludersi che il Corallo avesse già concluso con altri l'acquisto prima di recarsi dal Cutrì e non dopo. 1.5 illogicità della motivazione relativa alla gravità indiziaria per il capo 12), desunta da due circostanze: la sera del 5 ottobre 2018 [OSCURATO:PERSONA] fu ripreso mentre usciva dall'abitazione del Cutrì con una mano in tasca e qualche ora dopo l'arresto dello Iannì, trovato in possesso di 52 grammi di cocaina il mattino seguente, vi furono contatti tra parenti di Iannì e il Cutrì. Si tratta di elementi irrilevanti, in quanto il Cutrì era estraneo a quella transazione, il cui destinatario finale era il Pagliuso di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal colloquio tra il Maiolo e il Martinone, che ne commentava l'esposizione debitoria: colloquio ignorato e non valutato dal Tribunale, a riprova della illogica ricostruzione effettuata nell'ordinanza. 1.6 vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante agevolativa della cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, non desumibile solo dalla ipotizzata appartenenza del Cutrì al sodalizio dedito al narcotraffico, ritenuto specifico settore operativo della cosca in assenza di riscontri. 1.7 omessa motivazione in punto di esigenze cautelari per mancata valutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, per assenza di elementi successivi all'ottobre 2018, insussistenza del ruolo di promotore dell'associazione e dell'aggravante mafiosa, ed assenza di autonomia operativa. La prognosi di pericolosità non è specifica e la valutazione è affidata a considerazioni generiche e formule di stile anche in punto di adeguatezza di una misura meno gravosa. 2. Con memoria in data 1/12/2021 sono stati depositati motivi nuovi per segnalare l'annullamento con rinvio disposto per il Fondacaro, ritenuto factotum del ricorrente, e ribadire la mancanza di elementi relativi al reato associativo; in udienza è stato, altresì, segnalato l'esito analogo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che in tema di misure cautelari personali, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere A comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificato il provvedimento adottato ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), l'ordinanza impugnata si sottrae a censure, risultando motivata in modo congruo e non manifestamente illogico. Il controllo di legittimità non concerne, infatti, né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati indiziarli, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2. In tale prospettiva risulta inammissibile il primo motivo di ricorso nella misura in cui critica l'impostazione dell'ordinanza, ritenendo fuori fuoco la illustrazione dell'associazione mafiosa, non contestata al ricorrente, piuttosto che concentrarsi sul reato associativo ascritto al Cutrì, svaluta gli elementi valorizzati a tal fine dal Tribunale, parcellizza i dati indiziari e ne propone una lettura alternativa. L'ordinanza ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta, costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, unite anche da vincoli familiari a seguito del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due sorelle Patamia; spiega le ragioni dell'alleanza tra le due famiglie, che avevano acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA], soppiantando il blocco mafioso Molé-Piromalli; dà atto che dall'attività investigativa, dalle intercettazioni e dalle videoriprese, dai servizi di osservazione e dai sequestri eseguiti era emerso che: l'associazione mafiosa ha nel traffico di stupefacenti la principale fonte di sostentamento; nei locali dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sono state individuate le basi operative, destinate agli incontri riservati con i sodali e con esponenti di altre cosche mafiose; in detti luoghi era stata organizzata una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici per l'occultamento di armi e di sostanze stupefacenti; il 5 aprile 2017 erano state rinvenute armi, materiale esplodente e sostanze stupefacenti occultati in un terreno della moglie di [OSCURATO:PERSONA], arrestato insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di quanto asserito, l'ordinanza dà conto della netta differenza tra le due associazioni, autonome, ma funzionalmente collegate, indicando gli elementi che ne attestano l'esistenza e dimostrano la partecipazione del ricorrente, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore Trunfio e le risultanze intercettative, che la difesa svilisce, depotenziandone la significatività indiziari 3. Del tutto infondate risultano le censure sull'affidabilità e sulla rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore perché risalenti al 2016, secondo la prospettazione difensiva, a fronte della contestazione del periodo di operatività dell'associazione decorrente dal 2017. Alcuna incoerenza o manifesta illogicità è, invece, ravvisabile nella valutazione del Tribunale, atteso che nell'ordinanza si spiegano le ragioni della ritenuta attendibilità del collaboratore, già appartenente alle famiglie mafiose Mazzaferro-Trimboli, inserite nell'alveo della famiglia mafiosa Piromalli; si dà atto della condanna subita dal dichiarante per appartenenza alla famiglia Piromalli e della radicata militanza negli ambienti della criminalità mafiosa al pari dei suoi familiari; si attesta, inoltre, che il Trunfio collabora dal dicembre 2018 (p.4 ordinanza), sicché le informazioni del collaboratore, fonte qualificata e interna a contesti mafiosi di rilievo, depongono per il risalente inserimento del ricorrente nel gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] dal fratello [OSCURATO:PERSONA], dal cognato, dal fratello di [OSCURATO:PERSONA]-, gruppo dedito al traffico di stupefacenti e lo ha indicato tra i soggetti portuali coinvolti nel traffico, in rapporto con appartenenti alla polizia di frontiera in servizio al porto di [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di una impresa operante in ambito portuale, circostanze tutte verificate e accertate nel corso delle indagini (p. 8 ordinanza). Il rilievo attribuito dalla difesa al soprannome del Cutrì, indicato dal collaboratore, che non troverebbe riscontro in atti, non mina l'attendibilità del dichiarante, tenuto conto dell'episodio narrato dal Trunfio (incendio di due autovettura, subito dal ricorrente), che ha trovato preciso riscontro nel corso delle indagini e in un colloquio tra il [OSCURATO:PERSONA]° e il Pochì (p.8 ordinanza), che la difesa svaluta, dubitando che gli interlocutori si riferissero al ricorrente. Non solo la lettura alternativa è fondata su un'ipotesi a fronte del riferimento specifico al danneggiamento a mezzo incendio subito dal ricorrente e ad affari di droga, ma soprattutto, non considera che nell'ordinanza si dà atto che l'episodio era stato riferito al Trunfio da un esponente della cosca Pelle, che aveva conosciuto il ricorrente per affari di droga (p.7 ordinanza): elementi questi del tutto trascurati nel ricorso, invece, valorizzati nell'ordinanza con apprezzamento conforme ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione probatoria. Trascurata nel ricorso è anche la vicenda relativa a rapporti del Cutrì con esponenti di altre cosche, insieme ai quali aveva trattato l'affare-truffa per l'acquisto di 50 kg di hashish nell'agosto 2019 (p.11 dell'ordinanza), episodio ritenuto confermativo delle dichiarazioni del collaboratore sull'alleanza criminale tra la cosca Molé, della quale i [OSCURATO:PERSONA] erano articolazione, e i rappresentanti della cosca Pesce per concludere affari di droga. L'ordinanza dà, altresì, atto dei numerosi reati fine accertati nel corso delle indagini, ritenuti al contempo dimostrativi della rete di corrieri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di spacciatori (Modaffari, [OSCURATO:PERSONA] e Rocco, Caccamo e Martinone) disponibile (p. 7 ordinanza). Risultano quindi, delineati, in conformità ai principi affermati da questa Corte e riportati nell'ordinanza (p.6), gli elementi costitutivi dell'associazione dedita al narcotraffico, gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e agevolata dal potere criminale della parallela associazione mafiosa, desunti dagli stabili contatti tra i sodali, dalla divisione di compiti, dalla disponibilità di basi operative, collocate in un luogo strategico come il porto, dalla molteplicità di reati fine accertati, dimostrativa della indeterminatezza del programma criminoso, ma, soprattutto, dalle quantità di sostanze stupefacenti pesanti e leggere trattate e dal volume di affari gestito dall'associazione. Né la valutazione sul punto può risultare inficiata dall'esito dei ricorsi di alcuni partecipi, come dedotto dalla difesa, non essendo sufficiente tale generica indicazione, occorrendo avere riguardo ai motivi di ricorso, verificando se diretti a contestare l'esistenza dell'associazione o circoscritti alla sola partecipazione. 4. Degli elementi indicati le intercettazioni offrono riscontro, come ritenuto dal Tribunale, che ha valorizzato la significatività del colloquio tra l'Etzi e [OSCURATO:PERSONA], in quanto conferma la notevole disponibilità di sostanze stupefacenti, conferma che il [OSCURATO:PERSONA] praticava prezzi differenti a seconda che la droga arrivasse o meno nel porto di [OSCURATO:PERSONA] e poteva garantire all'interlocutore, intermediario per conto di altri, lo stesso prezzo per la cocaina venduta all'intero del porto; dimostra il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA], il pieno controllo esercitato sul traffico di cocaina ma, soprattutto, la rilevanza strategica del porto di [OSCURATO:PERSONA] e della postazione di cui i [OSCURATO:PERSONA] disponevano nel porto, ritenuta il quartiere generale dell'associazione. Analoga significatività è stata correttamente attribuita al colloquio del [OSCURATO:PERSONA] con il Sansotta, avente ad oggetto la vendita di 30 kg di hashish con predisposizione del mezzo di trasporto e parziale assunzione del rischio del trasporto sino a [OSCURATO:PERSONA]. 5. Pari rilievo è stato attribuito al colloquio in cui il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente affermavano di essere interessati a trattare solo affari da 50 mila euro in su, coerentemente ritenuto indicativo dell'affidamento riposto nell'interlocutore, coinvolto nel traffico di stupefacenti e consapevole del volume di affari trattato e della dimensione del traffico gestito dal [OSCURATO:PERSONA]: correttamente il colloquio è stato ritenuto particolarmente significativo ed indicativo della partecipazione del ricorrente, che trova preciso riscontro nella cessione di cui al capo 3), avente ad oggetto la consegna di 1 kg di cocaina, che giustifica la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 (p. 9 ordinanza). Quanto alla significatività indiziaria del rinvenimento in possesso del ricorrente di un biglietto contenente l'annotazione dei codici di un container, proveniente dal Sudamerica, giunto nel porto di [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2018 e ripartito il 2 gennaio per la Cina senza subire controlli doganali, non illogicamente il Tribunale ha ritenuto che sì trattasse di mezzo utilizzato per occultare un carico di droga, in ragione sia della preoccupazione dimostrata dal Cutrì all'atto del controllo, sia delle dichiarazioni del collaboratore, che aveva inserito il ricorrente tra i soggetti portuali coinvolti nel traffico di stupefacenti, gestito dal [OSCURATO:PERSONA]: infatti, sono stati accertati i rapporti e gli incontri tra il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali presso i locali del [OSCURATO:PERSONA], monitorati dagli inquirenti, nonché i rapporti del Cutrì con il Sorrenti, titolare di società operanti all'interno dell'area portuale, e con due appartenenti alla polizia di Stato in servizio presso la polizia di frontiera delllo scalo marittimo di [OSCURATO:PERSONA], documentati da videoriprese, non rilevando la mancata captazione dei colloqui in occasione degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali, stante il riscontro proveniente dal coinvolgimento del ricorrente nei reati fine contestati. Né possono risultare insignificanti alla luce del contesto descritto le cautele utilizzate dal ricorrente nel corso delle trasferte in Spagna e nel Lazio, trattandosi di precauzioni altamente indicative della necessità di sfuggire a controlli. 5. Del tutto infondato è il motivo relativo al capo 3) alla luce della precisa ricostruzione della cessione descritta nell'ordinanza in base alla sequenza delle circostanze di fatto risultanti dalle videoriprese, incompatibile con la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa; né rileva che il Tribunale si sia concentrato sulle fasi successive alla consegna e sul breve lasso di tempo intercorso tra il momento dell'allontanamento dall'abitazione del Cutrì e il controllo di p.g. per escludere la fondatezza della tesi dell'acquisto presso terzi di un kg di cocaina in tale lasso di tempo, risultando ancor più improponibile perché contrastante con la logica e con lo scambio registrato e descritto a pagina 9 dell'ordinanza la tesi dell'acquisto precedente all'incontro con il Cutrì. 6. Analogamente sono del tutto infondate le censure relative al capo 12). Come ritenuto dal Tribunale, anche per tale reato sussistono gravi indizi di colpevolezza, risultanti dalla lettura coordinata delle videoriprese e dei colloqui intercettati (p. 9-10). Con argomentazione logica il Tribunale ha attribuito rilievo al contatto successivo all'arresto dello Iannì tra i parenti di questi e il Cutrì, non giustificati da ragioni diverse dalla necessità di informare il fornitore dell'accaduto e dall'esigenza di consegnare la merce all'acquirente, che l'aveva già pagata: infatti, l'acquirente, identificato nel Pagliuso, si recava presso l'abitazione dello Iannì al pari del Maiolo e che non si trattasse di un rapporto di fornitura occasionale risultava dal colloquio, riportato nell'ordinanza (p.10), chiaramente indicativo della circostanza che l'attività illecita era svolta per conto del gruppo criminale e non in proprio dallo Iannì e dal Maiolo. 7. Sono inammissibili per carenza di interesse i motivi con i quali si contesta la qualifica di promotore e finanziatore ascritta al ricorrente e la sussistenza della finalità agevolativa, ravvisata in ragione dell'appartenenza dei protagonisti dei reati fine alla cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte e della consapevolezza 1V-Z1 di agevolare la cosca con il traffico di droga, rientrante nel programma dell'associazione mafiosa e finalizzato ad alimentarla sul piano economico e su quello della supremazia territoriale, stante la posizione privilegiata e di controllo esercitata in ambito portuale. È, infatti, consolidato il principio secondo il quale in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Alla luce di tale principio risultano irrilevanti le censure con le quali si contesta l'astratta configurabilità delle aggravanti, non derivando una concreta utilità all'accoglimento del motivo. 8. Parimenti inammissibile è il motivo relativo alle esigenze cautelari. La valutazione del Tribunale sul punto è fondata sul ruolo operativo e sull'attivismo del ricorrente nonché sull'epoca recente dei fatti e sull'assenza di elementi in grado di superare la presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia in punto di sussistenza delle esigenze cautelari che di adeguatezza esclusiva della misura custodiale. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ha giustificato l'impossibilità di optare per una soluzione cautelare attenuata in presenza di elementi di segno opposto, in particolare, tenuto conto della condotta del ricorrente, sottrattosi all'esecuzione della misura e costituitosi solo dopo qualche mese, replicando un comportamento tenuto anche in una precedente occasione, ritenuto indicativo di autonomia e incapacità di distacco dall'ambiente e dal contesto criminale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma