Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 20850/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.38610/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di COMM.TRIB.

PROV.

MILANO n. 2103/2019 depositata il 05/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 5 novembre 2019, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano respinse il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso il 19 giugno 2019 dalla Commissione presso la CTP Lombardia.

L’ordinanza giustificava il rigetto col fatto che la motivazione del decreto impugnato resisteva alle critiche del Canesi, per un verso, contenendo specifiche considerazioni sui motivi del ricorso principale e, per altro verso, valutando l’inconsistenza delle ragioni del ricorso in esito ad un sommario esame.

Contro la predetta ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.

La causa, originariamente avviata alla camera di consiglio della sesta sezione, è stata rimessa all’udienza pubblica, in mancanza di evidenza decisoria.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., dell’art. 74 comma 2° D.P.R. n. 115/1992, giacché la reiezione del reclamo era intervenuta senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni considerate.

2. Col secondo mezzo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 131 c.p.c., dell’art. 2 comma 2° D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 7 l. n. 212/2002, dell’art. 111 Cost.

L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di annullare il decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato, nonostante il provvedimento fosse mancante dell’esposizione di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell’art. 131 c.p.c.

Inoltre, la necessità della motivazione si evincerebbe altresì dalle disposizioni in tema di “Statuto del contribuente”.

In tal modo, il provvedimento impugnato sarebbe venuto meno al dovere di specificare “se risultino evidenti errori di diritto nell’interpretazione delle norme poste a sostegno della richiesta”.

3. Inoltre, l’Associazione assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 702 ter c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver liquidato le spese del procedimento, ma avendole compensate perché la parte intimata non si era costituita.

4. Infine, il Canesi lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe completamente omesso di esaminare il secondo motivo del ricorso, concernente “la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente all’inesistenza giuridica ed alla insanabile nullità dell’atto per essere stato inviato per posta e non tramite un’agente della riscossione del tutto ignorato dalla commissione”.

I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché s’imperniano entrambi sul vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato.

Essi sono inammissibili.

Innanzitutto, quanto al sindacato di legittimità sulla motivazione, rileva la Corte che secondo il costante orientamento di legittimità, anche a sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso in esame, i motivi in esame non evidenziano un siffatto vizio.

Per un verso, censurano le considerazioni che l’ordinanza ha svolto per rigettare il reclamo alla Commissione.

Ma il Presidente della CTP ha offerto una sia pur concisa motivazione del rigetto, richiamando le “specifiche considerazioni circa uno dei motivi del ricorso principale” nonché valutando il contenuto del decreto reclamato, che aveva ritenuto “inconsistenti le ragioni di merito del ricorso tributario non tout courtma dando atto di aver compiuto un sommario esame”.

Con tali argomenti non si confronta il ricorrente, né adduce o riporta ulteriori elementi per far ritenere che la replica al reclamo non fosse esaustiva delle concrete doglianze portate all’attenzione dell’organo giudicante.

Anzi, contravvenendo all’onere di specificità imposto dall’art. 366 n.3 cpc, non riporta neppure i motivi posti a base della opposizione.

Per altro verso, essendo stata invocata una violazione e falsa applicazione dellalegge, non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella decisione gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: il motivo è dunque inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione.

Non è infatti sufficiente un'affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata.

Il quarto mezzo d’impugnazione – che per motivi logico - espositivi va delibato a questo punto - è carente di autosufficienza.

Da un lato, non riporta esattamente il testo del motivo asseritamente ignorato, né indica la collocazione dello stesso in modo da dare a questa Corte la possibilità di verificare nel dettaglio l’omissione.

Dall’altro, non spiega in che modo si sarebbe concretizzata la nullità dell’atto, né a quale specifico atto sia riferita.

Infine, il terzo motivo è invece inammissibile per difetto di interesse: esso, a ben vedere, si risolve in una richiesta contra se, nel senso che il ricorrente si duole della compensazione delle spese di lite anziché della condanna, in forza del principio della soccombenza: ma, essendo il medesimo Canesi soccombente, egli non ha interesse a sollevare il problema.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato Ministero, che non ha depositato controricorso.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez.

U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.38610/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di COMM.TRIB. PROV. MILANO n. 2103/2019 depositata il 05/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 5 novembre 2019, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano respinse il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso il 19 giugno 2019 dalla Commissione presso la CTP Lombardia. L’ordinanza giustificava il rigetto col fatto che la motivazione del decreto impugnato resisteva alle critiche del Canesi, per un verso, contenendo specifiche considerazioni sui motivi del ricorso principale e, per altro verso, valutando l’inconsistenza delle ragioni del ricorso in esito ad un sommario esame. Contro la predetta ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica. La causa, originariamente avviata alla camera di consiglio della sesta sezione, è stata rimessa all’udienza pubblica, in mancanza di evidenza decisoria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., dell’art. 74 comma 2° D.P.R. n. 115/1992, giacché la reiezione del reclamo era intervenuta senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni considerate. 2. Col secondo mezzo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 131 c.p.c., dell’art. 2 comma 2° D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 7 l. n. 212/2002, dell’art. 111 Cost. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di annullare il decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato, nonostante il provvedimento fosse mancante dell’esposizione di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell’art. 131 c.p.c. Inoltre, la necessità della motivazione si evincerebbe altresì dalle disposizioni in tema di “Statuto del contribuente”. In tal modo, il provvedimento impugnato sarebbe venuto meno al dovere di specificare “se risultino evidenti errori di diritto nell’interpretazione delle norme poste a sostegno della richiesta”. 3. Inoltre, l’Associazione assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 702 ter c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver liquidato le spese del procedimento, ma avendole compensate perché la parte intimata non si era costituita. 4. Infine, il Canesi lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe completamente omesso di esaminare il secondo motivo del ricorso, concernente “la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente all’inesistenza giuridica ed alla insanabile nullità dell’atto per essere stato inviato per posta e non tramite un’agente della riscossione del tutto ignorato dalla commissione”. I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché s’imperniano entrambi sul vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato. Essi sono inammissibili. Innanzitutto, quanto al sindacato di legittimità sulla motivazione, rileva la Corte che secondo il costante orientamento di legittimità, anche a sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso in esame, i motivi in esame non evidenziano un siffatto vizio. Per un verso, censurano le considerazioni che l’ordinanza ha svolto per rigettare il reclamo alla Commissione. Ma il Presidente della CTP ha offerto una sia pur concisa motivazione del rigetto, richiamando le “specifiche considerazioni circa uno dei motivi del ricorso principale” nonché valutando il contenuto del decreto reclamato, che aveva ritenuto “inconsistenti le ragioni di merito del ricorso tributario non tout courtma dando atto di aver compiuto un sommario esame”. Con tali argomenti non si confronta il ricorrente, né adduce o riporta ulteriori elementi per far ritenere che la replica al reclamo non fosse esaustiva delle concrete doglianze portate all’attenzione dell’organo giudicante. Anzi, contravvenendo all’onere di specificità imposto dall’art. 366 n.3 cpc, non riporta neppure i motivi posti a base della opposizione. Per altro verso, essendo stata invocata una violazione e falsa applicazione dellalegge, non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella decisione gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: il motivo è dunque inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione. Non è infatti sufficiente un'affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata. Il quarto mezzo d’impugnazione – che per motivi logico - espositivi va delibato a questo punto - è carente di autosufficienza. Da un lato, non riporta esattamente il testo del motivo asseritamente ignorato, né indica la collocazione dello stesso in modo da dare a questa Corte la possibilità di verificare nel dettaglio l’omissione. Dall’altro, non spiega in che modo si sarebbe concretizzata la nullità dell’atto, né a quale specifico atto sia riferita. Infine, il terzo motivo è invece inammissibile per difetto di interesse: esso, a ben vedere, si risolve in una richiesta contra se, nel senso che il ricorrente si duole della compensazione delle spese di lite anziché della condanna, in forza del principio della soccombenza: ma, essendo il medesimo Canesi soccombente, egli non ha interesse a sollevare il problema. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato Ministero, che non ha depositato controricorso. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, com
Decreto Cassazione n. 20850/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris