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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32796/2026

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to a ROMA il 12/05/1969 avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. argomentazioni logiche e ineccepibili, essendo il fatto di reato connotato da una gravità tale da escludere l'applicabilità dell'invocato beneficio; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che entrambi i suddetti motivi sono, inoltre, indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROMA il 12/05/1969 avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. argomentazioni logiche e ineccepibili, essendo il fatto di reato connotato da una gravità tale da escludere l'applicabilità dell'invocato beneficio; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che entrambi i suddetti motivi sono, inoltre, indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32796/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris