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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 18283/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22552/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il decreto nr. 6388/2017 d e l Tribunale di Padova , depositato in data 24/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Padova, con decreto del 24/7/2017, ha rigettato l’opposizione ex art.98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . (di seguito Vipp), in liquidazione e in concordato preventivo , avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Fallimento) in liquidazione , col quale il giudice delegato aveva escluso il credito di € 2

00. 000 insinuato dall’opponente a titolo di risarcimento danni, per la perdita di macchinari ( due escavatori link - belt LS 418) ) che essa aveva affidato alla società poi fallita per il trasporto da Varsavia alla propria sede di Angiari (Verona). 2 Il tribunale patavinoha rilevato che Vipp non aveva fornito prova di essere proprietaria degli escavatori smarriti, non potendo la prova in questione trarsi dalla casella “proprietario merce” da essa stessa sbarrata nella lettera di vettura; ha aggiunto che non poteva ritenersi dimostrato neppure il valore dei macchinari, in quanto il ct incaricato da Vipp di stimarli aveva redatto la propria relazione senza poterli esaminare e che , a tal fine , non poteva neppure essere disposta una ctu, perché non era stato prodotto alcun documento che attestasse le caratteristiche dei beni, quali, ad es., il loro stato di vetustà. 3 Vipp ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo la ricorrente de nuncia violazione de ll’ art. 112 c.p.c., per aver il t ribunale, a fronte di un’azione di risarcimento del danno emergente, pari al valore dei macchinari, che traeva fondamento dall’inadempimento del vettore poi fallito alle obbligazioni di cui agli artt . 1176 e 1687 c.c ., erroneamente respinto la domanda, stravolgendone causa petendi e petitum , sul presupposto che essa non avesse fornit o la prova della proprietà dei beni oggetto del contratto di traporto. 2 La censura è fondata. 2.1 E’ circostanza non contestata, emergente dalla stessa lettura del decreto, nonché risultante dal tenore della domanda di ammissione (che Vipp , in ossequio al principio di specificità, ha trascritto per estratto nel corpo del motivo di ricorso) che la ricorrente si è insinuata al passivo facendo valere il credito da risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento della società poi fallita alle obbligazioni assunte col contratto stipulato nell’ottobre 2012, col quale essa, anche nella qualità di destinataria, le aveva commissionato il tra s porto (da Varsavia alla propria sede) e la consegna d e i due macchinari che erano invece andati smarriti. 2.2 Si trattava, quindi , di un’ azione risarcitoria d a responsabilità contrattuale, certamente esperibile dal contraente (mittente) che ha affidato i beni al vettore per il trasporto,o dal destinatario della consegna, a prescindere dal rapporto di proprietà con la cosa: come affermato da questa Corte, la volontaria consegna di una res in forza di contratto di trasporto, come di un contratto di comodato, locazione deposito, che giustifica la relazione di fatto sussistente tra il bene e l’accipiens , non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (cfr. Cass.nn. 2075/2014,. 14665/2015, 27116/023) 2.3 I l t ribunale ha perciò errato nel ritenere che il danno derivato dall’inadempimento, e consistito nella perdita dei macchinari , potesse essere risarcito solo dietro prova della loro proprietà, così procedendo ad una arbitraria immutazione della domanda da personale a reale (cfr. Cass S.U. 7305/2014). 3 Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il t ribunale preteso la prova di un fatto ( il valore dei ben i non consegnat i) che era stato indicato nella ct di parte prodotta e non specificamente contestato dalla curatela ; lamenta inoltre che il giudice del merito abbia ritenuto di non poter disporre la ctu estimativa dei macchinari, da essa chiesta in subordine, per difetto dei dati necessari per poterli valutare, nonostante che nell’allegato M della ct prodotta , richiamato in decreto, ciascun escavatore fosse stato identificato col numero di codice, con la sigla del modello e con l’indicazione degli anni di costruzione. 3.1 La prima delle due censure in cui si articola il motivo è infondata, in quanto le risultanze di una consulenza di parte non costituiscono “fatto” che può ritenersi provato se non contestato. 3.2.Meritevole di accoglimento è, invece, la seconda censura, che , benché anch’essa dedotta sotto il profilo della violazione dell’art.115 c.p.c., va qualificata come denuncia di un vizio di motivazione.

3.3. L’allegato M della perizia del geom. [OSCURATO:PERSONA](richiamato dal decreto e versato in atti ai sensi dell’art 369, 2° comma nr. 4 c.p.c.), identificava infatti imacchinari (due [OSCURATO:PERSONA] LS418) con il numero di codice (E056A e E064), sigla del modello (LS418 c) e anno di costruzione ( 1976 e 1982): il tribunale, dunque , non ha tenuto conto dell’avvenuta allegazione dei fatti decisivi ( i predetti dati identificativi) in base ai quali poter disporre la ctu. 4 Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinviodella causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Padova in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nellacame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22552/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il decreto nr. 6388/2017 d e l Tribunale di Padova , depositato in data 24/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Padova, con decreto del 24/7/2017, ha rigettato l’opposizione ex art.98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . (di seguito Vipp), in liquidazione e in concordato preventivo , avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Fallimento) in liquidazione , col quale il giudice delegato aveva escluso il credito di € 2 00. 000 insinuato dall’opponente a titolo di risarcimento danni, per la perdita di macchinari ( due escavatori link - belt LS 418) ) che essa aveva affidato alla società poi fallita per il trasporto da Varsavia alla propria sede di Angiari (Verona). 2 Il tribunale patavinoha rilevato che Vipp non aveva fornito prova di essere proprietaria degli escavatori smarriti, non potendo la prova in questione trarsi dalla casella “proprietario merce” da essa stessa sbarrata nella lettera di vettura; ha aggiunto che non poteva ritenersi dimostrato neppure il valore dei macchinari, in quanto il ct incaricato da Vipp di stimarli aveva redatto la propria relazione senza poterli esaminare e che , a tal fine , non poteva neppure essere disposta una ctu, perché non era stato prodotto alcun documento che attestasse le caratteristiche dei beni, quali, ad es., il loro stato di vetustà. 3 Vipp ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo la ricorrente de nuncia violazione de ll’ art. 112 c.p.c., per aver il t ribunale, a fronte di un’azione di risarcimento del danno emergente, pari al valore dei macchinari, che traeva fondamento dall’inadempimento del vettore poi fallito alle obbligazioni di cui agli artt . 1176 e 1687 c.c ., erroneamente respinto la domanda, stravolgendone causa petendi e petitum , sul presupposto che essa non avesse fornit o la prova della proprietà dei beni oggetto del contratto di traporto. 2 La censura è fondata. 2.1 E’ circostanza non contestata, emergente dalla stessa lettura del decreto, nonché risultante dal tenore della domanda di ammissione (che Vipp , in ossequio al principio di specificità, ha trascritto per estratto nel corpo del motivo di ricorso) che la ricorrente si è insinuata al passivo facendo valere il credito da risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento della società poi fallita alle obbligazioni assunte col contratto stipulato nell’ottobre 2012, col quale essa, anche nella qualità di destinataria, le aveva commissionato il tra s porto (da Varsavia alla propria sede) e la consegna d e i due macchinari che erano invece andati smarriti. 2.2 Si trattava, quindi , di un’ azione risarcitoria d a responsabilità contrattuale, certamente esperibile dal contraente (mittente) che ha affidato i beni al vettore per il trasporto,o dal destinatario della consegna, a prescindere dal rapporto di proprietà con la cosa: come affermato da questa Corte, la volontaria consegna di una res in forza di contratto di trasporto, come di un contratto di comodato, locazione deposito, che giustifica la relazione di fatto sussistente tra il bene e l’accipiens , non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (cfr. Cass.nn. 2075/2014,. 14665/2015, 27116/023) 2.3 I l t ribunale ha perciò errato nel ritenere che il danno derivato dall’inadempimento, e consistito nella perdita dei macchinari , potesse essere risarcito solo dietro prova della loro proprietà, così procedendo ad una arbitraria immutazione della domanda da personale a reale (cfr. Cass S.U. 7305/2014). 3 Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il t ribunale preteso la prova di un fatto ( il valore dei ben i non consegnat i) che era stato indicato nella ct di parte prodotta e non specificamente contestato dalla curatela ; lamenta inoltre che il giudice del merito abbia ritenuto di non poter disporre la ctu estimativa dei macchinari, da essa chiesta in subordine, per difetto dei dati necessari per poterli valutare, nonostante che nell’allegato M della ct prodotta , richiamato in decreto, ciascun escavatore fosse stato identificato col numero di codice, con la sigla del modello e con l’indicazione degli anni di costruzione. 3.1 La prima delle due censure in cui si articola il motivo è infondata, in quanto le risultanze di una consulenza di parte non costituiscono “fatto” che può ritenersi provato se non contestato. 3.2.Meritevole di accoglimento è, invece, la seconda censura, che , benché anch’essa dedotta sotto il profilo della violazione dell’art.115 c.p.c., va qualificata come denuncia di un vizio di motivazione. 3.3. L’allegato M della perizia del geom. [OSCURATO:PERSONA](richiamato dal decreto e versato in atti ai sensi dell’art 369, 2° comma nr. 4 c.p.c.), identificava infatti imacchinari (due [OSCURATO:PERSONA] LS418) con il numero di codice (E056A e E064), sigla del modello (LS418 c) e anno di costruzione ( 1976 e 1982): il tribunale, dunque , non ha tenuto conto dell’avvenuta allegazione dei fatti decisivi ( i predetti dati identificativi) in base ai quali poter disporre la ctu. 4 Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinviodella causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Padova in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nellacame
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