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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25662/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 710/2024 depositata il 24/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 710/2024 depositata il 24.1.2024, la CGT di IIgrado della Campania dichiarava l’inammissibilità, per tardività,Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.131/2023 con cui la CGT di I grado di Benevento aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 10440/1del 29.9.2020, relativo alla TARI 2015.La Corte regionale - premesso che la sentenza di primo grado, emessain data 13.10.2022 e depositata in data 10.2.2023, era stata notificata aldifensore della [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – accertavache il termine breve per proporre appello era scaduto il 14.4.2023, aisensi dell’art. 51 del Codice del processo tributario, mentre l’appello erastato notificato solo in data 29.8.2023.2.

Avverso la sentenza n. 710/2024 della CGT di II grado dellaCampania proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chedepositava inoltre memoria integrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari spiegatedalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per inesistenza di unavalida procura speciale alle liti, in quanto il suo contenuto sarebbeinidoneo a conferire al difensore il potere di proporre ricorso percassazione, rendendola pertanto priva del requisito della specialità ed inquanto al momento della sottoscrizione del ricorso il difensore sarebbestato privo di procura.

Al tal proposito la controricorrente evidenzia che:“Da una verifica del file denominato “Ricorso per Cassazione _Nestlè.pdf.p7m” (cfr. doc. 03 allegato al presente atto - 03 ricorso percassazione notificato dalla ricorrente), infatti è agevole verificare come lostesso sia stato sottoscritto in data 24 luglio 2024, alle ore 09:39:59 (cfr.doc. 04 contenente l’esito della verifica relativa alla sottoscrizione digitaledel ricorso che, per comodità di consultazione, si allega - 04 schermatacontenente la verifica della sottoscrizione digitale del ricorso).

Al contrario,Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dal file della procura (cfr. doc. 02 allegato al presente atto - 02 procuraalle liti notificata dalla ricorrente) si evince come la stessa sia statasottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].r.l. in data 24 luglio 2024 alle ore 10:55, vale a dire successivamentealla sottoscrizione digitale del ricorso del difensore…A ciò, poi, va ancheaggiunto che l’autentica della firma sulla procura risulta apposta daldifensore prima ancora della firma del cliente rappresentato e difeso!Invero, come già innanzi esposto, analizzando il file della procura (cfr.doc. 02 allegato al presente atto - 02 procura alle liti notificata dallaricorrente) si evince come la stessa sia stata sottoscritta digitalmente dallegale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 24 luglio 2024alle ore 10:55, laddove la sottoscrizione digitale per autentica da partedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta apposta alle ore 10:37:40.Nella memoria illustrativa la ricorrente, con riferimento allo specificoprofilo della eccepita inesistenza della procura al momento dellasottoscrizione del ricorso e segnatamente alla “rilevazione della ‘data/ora’delle firme”, ha rimarcato che “il preciso ed esatto momento diapposizione della firma non va individuato nei dati letterali e numerici cheappaiono graficamente all’interno firma digitale apposta sull’atto, bensìmediante l’operazione ‘verifica firma’…”, effettuabile, per la firma digitalein questione, mediante il programma ‘aruba sign’, da cui risulta (come dascreen shot allegati dalla ricorrente) che la procura speciale è statafirmata digitalmente dal legale rappresentante della concessionaria alleore 10:55 del 24.7.2024, l’autentica del difensore è stata apposta alle ore11:37 del 24.7.2024 ed il ricorso è stato sottoscritto dal difensore alle ore11:39:59 del 24.7.2024.Tanto premesso, va rilevato che, con sentenza n. 36057/2022, leSezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio didiritto: “A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dallalegge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiestoNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorsoper cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, aprescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel sensoche la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redattaa margine o in calce allo stesso.

Tale collocazione topografica fa sì che laprocura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche senon contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modoassolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione;tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciatodall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi laprocura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà checonsenta all’atto di produrre i suoi effetti”.

Principio, questo, che, comeposto in rilievo dalla stessa anzidetta pronuncia, si estende alle ulteriorifattispecie, contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., di procuranativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supportocartaceo.Con successiva sentenza n. 2075/2024, le Sezioni Unite di questaCorte hanno inoltre affermato il seguente principio di diritto: “In tema diricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità delrelativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendoa tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente omediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non siaantecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non siasuccessivo alla notificazione del ricorso stesso”, principio successivamenteribadito in altre pronunce di legittimità (v.

Cass., n. 17017/25; Cass., n.12628/25).In particolare, la sentenza evidenzia che, “…ai fini del validoconferimento della procura alle liti (anche) per il giudizio di legittimità, aiNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026sensi dell’art. 365 c.p.c. (richiamato per il controricorso dall’art. 370c.p.c.), non è necessario che esso sia contestuale o successivo allaredazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, ladimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto delmedesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post.Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distintemodalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procurarilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell’art. 83c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed ilpatrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art.83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esternodel potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio laparte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensoreall'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente alrapporto interno tra difensore e cliente.

Di qui, l’irrilevanza dellacircostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quelladella redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez.

Lav., 16 maggio 1997,n. 4389; Cass., Sez.

III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass., Sez.

I, 25 marzo2003, n. 4368; Cass., Sez.

Lav., 13 settembre 2006, n. 19560; Cass., Sez.II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577;Cass., Sez.

II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez.

III, 17 gennaio2022, n. 1165)….

Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai finidell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento dellaprocura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dalmomento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e daquello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, néprima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata).

In questafinestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente aricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “siconsidera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legaleNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora visia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragionedi una operazione materiale di incorporazione (la “collocazionetopografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente,che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, èrequisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizioneche il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, apena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.

A maggior ragione tanto vale inambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi – anch’essecontemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., a seguito della novellarecata dalla legge n. 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copiainformatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano aricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono esserecongiunti (ossia, associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggioPEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivoalla loro formazione.”.Questa Corte ha poi successivamente ribadito (Cass., n. 7604/2025)che, affinché la procura possa dirsi speciale ai sensi dell’art. 365 cod. proc.civ., è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:a) il suo rilascio in data successiva alla pronuncia impugnata; b) l’espressoconferimento al difensore del potere di difendere parte ricorrente avanti laCorte di Cassazione e con riferimento alla sentenza impugnata; c) laanteriorità o, perlomeno, la contestualità cronologica del suo rilasciorispetto alla notifica del ricorso.Passando all’esame delle suddette eccezioni alla luce dei suddettiprincipi di diritto, con riferimento all’asserita inidoneità della procura aconferire al difensore il potere di proporre il ricorso per cassazione, varilevato che nell’atto in questione si legge che il legale rappresentantedella società ricorrente “conferisce procura speciale all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mensitieri,…per rappresentarla e difenderla, nel giudizio innanzi allaNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026Suprema Corte di Cassazione n. reg. gen. 4996/2023 e relativoall’impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Campania Sezione 13, n. 710/2024 pronunciata indata 23/01/2024 e depositata in Segreteria in data 24/01/2024nell’ambito del procedimento R.G. 4996/2023 in materia di TARI(annualità 2015) per il comune di BENEVENTO, intentato [OSCURATO:SOCIETA]….”.

Dal tenore dell’atto, deve pertanto ritenersi che laprocura sia stata senz’altro conferita per proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza d’appello, ivi specificamente individuata mediante ilriferimento all’Autorità giudiziaria emittente, al numero delprovvedimento, alla data di emissione e di deposito, al numero di ruolo delprocedimento di appello, alla controparte e all’oggetto, essendoverosimile, a fronte di tale espressa e chiara volontà e trattandosi diprocura allegata al ricorso con cui la suddetta sentenza vieneeffettivamente impugnata per cassazione, che siano frutto di un merorefuso il riferimento del numero di ruolo del giudizio d’appello anche algiudizio di cassazione, nonché l’inciso “al fine di ottenere la conferma dellasentenza impugnata” e il riferimento al conferimento della facoltà “disottoscrivere il controricorso”, contenuti nell’atto.Quanto, alla eccepita inesistenza della procura alla data disottoscrizione del ricorso, alla luce dei principi di diritto affermati dalleSezioni Unite, la questione, a prescindere dalla sua fondatezza (contestatadalla ricorrente), è irrilevante, essendo necessario, in applicazione deisuddetti principi di diritto, solo che il conferimento della procura non siaantecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non siasuccessivo alla notificazione del ricorso per cassazione.

Tale lassotemporale è stato senz’altro rispettato nel caso di specie, in cui è pacificoche la procura è stata conferita successivamente alla pubblicazione dellasentenza impugnata - la quale viene menzionata espressamente nell’atto -Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026e antecedentemente alla notifica del ricorso, che risulta notificatounitamente alla procura.Quanto alla dedotta “autenticazione”, da parte del difensore dellaricorrente, della sottoscrizione digitale del legale rappresentante dellasocietà asseritamente avvenuta antecedentemente all’apposizione di talesottoscrizione digitale, va preliminarmente rilevato che detto assunto,contestato dalla ricorrente, non può ritenersi dimostrato in ragione dellemere stampigliature relative alle firme digitali riportate in calce all’atto, lequali, in presenza di contestazioni, non costituiscono prova certa delladata ed orario di apposizione della firma, fornibile con certezza solomediante i software di verifica delle firme digitali.L’esito di tale verifica è stato, per contro, documentato dallaricorrente, mediante gli screenshot richiamati nella memoria illustrativa ealla stessa allegati, da cui la sottoscrizione digitale del legalerappresentante della ricorrente risulta effettuata il 24.7.2024, alle 10:55”GTM +02:00” (dove “GTM” è l’acronimo di [OSCURATO:PERSONA]), ossia2 ore in più rispetto a Greenwich, corrispondente all'ora legale, pertanto almedesimo orario risultante dalla stampigliatura in calce alla procura senzaspecificazione dell’orario solare o legale (al quale ultimo, però,verosimilmente va fatto riferimento nel periodo estivo), mentre lasottoscrizione digitale del difensore risulta avvenuta sempre il 24.7.2024ma successivamente, alle ore 11.37:40 ”GTM +02:00”, ossia 2 ore in piùrispetto a Greenwich, corrispondente all'ora legale, pertanto, di fatto, almedesimo orario stampigliato in calce alla procura, ossia 10.37:40 ”GTM+01:00”, ossia 1 ora in più rispetto a Greenwich, corrispondente all’orariosolare e a cui va perciò aggiunta un’altra ora, stante la vigenza dell’orariolegale nel periodo estivo.2.

Tanto premesso, con l’unico motivo la ricorrente deduce la“Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.38 comma 2 e 51 d.lgs. n. 546/1992, nonché all’art. 327 c.p.c., ai sensiNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”, in quanto, non avendo la contribuenteprovveduto a depositare in segreteria la sentenza notificata, entro iltermine e secondo le formalità di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. n.546/1992, nonostante l’avvenuta notifica della sentenza a mezzo pec indata 13.2.2023 avrebbe dovuto trovare applicazione il termine lungosemestrale di cui all’art. 327 c.p.c., scadente il 10.9.2023, richiamando asostegno precedenti di questa Corte.

Sulla scorta di tale prospettazione, sisostiene la tempestività dell’appello notificato alla contribuente in data29.8.2023, con conseguente richiesta di cassazione della sentenza e dirinvio al competente giudice di secondo grado per l’esame nel meritodell’appello.Il motivo è infondato, ritenendosi assorbita, per il principio dellaragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consentonola decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevolesoluzione, anche ove logicamente subordinata, senza che sia necessarioesaminare previamente le altre (v. tra le tante, Cass., n. 9908/2023,nonché Cass., n. 33741/2024; Cass., n. 7698/2024; Cass., n.29358/2025), la eccezione di inammissibilità della suddetta censura peravere la ricorrente dedotto in cassazione per la prima volta il mancatodeposito della sentenza d’appello in segreteria.Orbene, non è contestato ed invero risulta confermato in atti, che lasentenza di primo grado è stata notificata al difensore dell’odiernaricorrente in data 13.2.2023, che l’atto d’appello è stato notificato allacontroparte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che la predettasentenza notificata non è stata depositata in segreteria.Tanto premesso, l’art. 38 d.lgs. 546/92 dispone che: ”1.

Ciascunaparte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e lasegreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previacorresponsione delle spese.2.

Le parti hanno l'onere di provvederedirettamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a normaNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell'articolo 16, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale ocopia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica dellasentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaleunitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilasciaricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.3.

Se nessuna delle partiprovvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1,del codice di procedura civile.

Tale disposizione non si applica se la partenon costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo pernullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso difissazione d'udienza.”.Orbene, ritiene questa Corte che, al fine del decorso del termine brevedi cui all’art. 51, d.lgs. 546/92, non osti la mancanza di prova degliadempimenti previsti dal comma 2 del sopracitato art. 38, deponendo intal senso plurimi elementi.Anzitutto il comma 3 del medesimo articolo fa discendere ladecorrenza del termine lungo solo dall’omessa notifica della sentenzaimpugnata e non anche dall’omesso deposito dell’originale o della copianotificata, il quale deve ritenersi funzionale a consentire alla segreterial’espletamento degli adempimenti di competenza ed in particolare ilrilascio di copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità, nonché aconsentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata.Pertanto, ove la parte destinataria non contesti di aver ricevuto la regolarenotifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve previstodall’art. 51, comma 1, del citato d.lgs. sarebbe formalistico richiederecomunque l’adempimento del deposito, non incidendo, inoltre, l’omissionedi tale adempimento sulla idoneità dell’avvenuta notificazione a portare lasentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte, aprescindere dal suddetto deposito o meno in segreteria.Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026Pertanto, non si ritiene condivisibile l’opzione ermeneutica fattapropria da una parte della giurisprudenza (Cass., n. 5871/12, n.26449/17, n. 20740/19, n. 24791/21, n. 27758/2025) secondo cui, indifetto del deposito in cancelleria, il termine breve non può operare,rendendo così sostanzialmente inutile e improduttiva di effetti la regolarenotifica della sentenza, in presenza della quale opererebbe comunque iltermine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.Si ritiene, invece, maggiormente convincente, alla luce degli elementisopra valorizzati e considerato che, nel caso di specie, non sussiste alcunacontestazione circa la completezza o l’effettiva corrispondenza all’originaledella copia notificata, l’orientamento affermato da questa Corte con lasentenza n. 4222/2015 e recentemente ribadito (v.

Cass., n. 5155/2025;Cass. n. 19132/2026), secondo cui la notifica della sentenza è di per séidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione anche in mancanzadel deposito previsto dal comma 2 del sopracitato art. 38.Il ricorso va, pertanto, rigettato e, stante il contrasto giurisprudenzialequale sopra emerso, va disposta la compensazione delle spese delpresente giudizio.

P.Q.Mrigetta il ricorso;compensa le spese del presente giudizio;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 710/2024 depositata il 24/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 710/2024 depositata il 24.1.2024, la CGT di IIgrado della Campania dichiarava l’inammissibilità, per tardività,Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.131/2023 con cui la CGT di I grado di Benevento aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 10440/1del 29.9.2020, relativo alla TARI 2015.La Corte regionale - premesso che la sentenza di primo grado, emessain data 13.10.2022 e depositata in data 10.2.2023, era stata notificata aldifensore della [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – accertavache il termine breve per proporre appello era scaduto il 14.4.2023, aisensi dell’art. 51 del Codice del processo tributario, mentre l’appello erastato notificato solo in data 29.8.2023.2. Avverso la sentenza n. 710/2024 della CGT di II grado dellaCampania proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chedepositava inoltre memoria integrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari spiegatedalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per inesistenza di unavalida procura speciale alle liti, in quanto il suo contenuto sarebbeinidoneo a conferire al difensore il potere di proporre ricorso percassazione, rendendola pertanto priva del requisito della specialità ed inquanto al momento della sottoscrizione del ricorso il difensore sarebbestato privo di procura. Al tal proposito la controricorrente evidenzia che:“Da una verifica del file denominato “Ricorso per Cassazione _Nestlè.pdf.p7m” (cfr. doc. 03 allegato al presente atto - 03 ricorso percassazione notificato dalla ricorrente), infatti è agevole verificare come lostesso sia stato sottoscritto in data 24 luglio 2024, alle ore 09:39:59 (cfr.doc. 04 contenente l’esito della verifica relativa alla sottoscrizione digitaledel ricorso che, per comodità di consultazione, si allega - 04 schermatacontenente la verifica della sottoscrizione digitale del ricorso). Al contrario,Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dal file della procura (cfr. doc. 02 allegato al presente atto - 02 procuraalle liti notificata dalla ricorrente) si evince come la stessa sia statasottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].r.l. in data 24 luglio 2024 alle ore 10:55, vale a dire successivamentealla sottoscrizione digitale del ricorso del difensore…A ciò, poi, va ancheaggiunto che l’autentica della firma sulla procura risulta apposta daldifensore prima ancora della firma del cliente rappresentato e difeso!Invero, come già innanzi esposto, analizzando il file della procura (cfr.doc. 02 allegato al presente atto - 02 procura alle liti notificata dallaricorrente) si evince come la stessa sia stata sottoscritta digitalmente dallegale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 24 luglio 2024alle ore 10:55, laddove la sottoscrizione digitale per autentica da partedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta apposta alle ore 10:37:40.Nella memoria illustrativa la ricorrente, con riferimento allo specificoprofilo della eccepita inesistenza della procura al momento dellasottoscrizione del ricorso e segnatamente alla “rilevazione della ‘data/ora’delle firme”, ha rimarcato che “il preciso ed esatto momento diapposizione della firma non va individuato nei dati letterali e numerici cheappaiono graficamente all’interno firma digitale apposta sull’atto, bensìmediante l’operazione ‘verifica firma’…”, effettuabile, per la firma digitalein questione, mediante il programma ‘aruba sign’, da cui risulta (come dascreen shot allegati dalla ricorrente) che la procura speciale è statafirmata digitalmente dal legale rappresentante della concessionaria alleore 10:55 del 24.7.2024, l’autentica del difensore è stata apposta alle ore11:37 del 24.7.2024 ed il ricorso è stato sottoscritto dal difensore alle ore11:39:59 del 24.7.2024.Tanto premesso, va rilevato che, con sentenza n. 36057/2022, leSezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio didiritto: “A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dallalegge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiestoNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorsoper cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, aprescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel sensoche la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redattaa margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che laprocura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche senon contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modoassolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione;tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciatodall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi laprocura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà checonsenta all’atto di produrre i suoi effetti”. Principio, questo, che, comeposto in rilievo dalla stessa anzidetta pronuncia, si estende alle ulteriorifattispecie, contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., di procuranativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supportocartaceo.Con successiva sentenza n. 2075/2024, le Sezioni Unite di questaCorte hanno inoltre affermato il seguente principio di diritto: “In tema diricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità delrelativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendoa tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente omediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non siaantecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non siasuccessivo alla notificazione del ricorso stesso”, principio successivamenteribadito in altre pronunce di legittimità (v. Cass., n. 17017/25; Cass., n.12628/25).In particolare, la sentenza evidenzia che, “…ai fini del validoconferimento della procura alle liti (anche) per il giudizio di legittimità, aiNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026sensi dell’art. 365 c.p.c. (richiamato per il controricorso dall’art. 370c.p.c.), non è necessario che esso sia contestuale o successivo allaredazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, ladimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto delmedesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post.Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distintemodalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procurarilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell’art. 83c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed ilpatrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art.83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esternodel potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio laparte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensoreall'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente alrapporto interno tra difensore e cliente. Di qui, l’irrilevanza dellacircostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quelladella redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez. Lav., 16 maggio 1997,n. 4389; Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass., Sez. I, 25 marzo2003, n. 4368; Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19560; Cass., Sez.II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577;Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez. III, 17 gennaio2022, n. 1165)…. Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai finidell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento dellaprocura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dalmomento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e daquello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, néprima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata). In questafinestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente aricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “siconsidera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legaleNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora visia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragionedi una operazione materiale di incorporazione (la “collocazionetopografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente,che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, èrequisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizioneche il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, apena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c. A maggior ragione tanto vale inambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi – anch’essecontemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., a seguito della novellarecata dalla legge n. 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copiainformatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano aricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono esserecongiunti (ossia, associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggioPEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivoalla loro formazione.”.Questa Corte ha poi successivamente ribadito (Cass., n. 7604/2025)che, affinché la procura possa dirsi speciale ai sensi dell’art. 365 cod. proc.civ., è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:a) il suo rilascio in data successiva alla pronuncia impugnata; b) l’espressoconferimento al difensore del potere di difendere parte ricorrente avanti laCorte di Cassazione e con riferimento alla sentenza impugnata; c) laanteriorità o, perlomeno, la contestualità cronologica del suo rilasciorispetto alla notifica del ricorso.Passando all’esame delle suddette eccezioni alla luce dei suddettiprincipi di diritto, con riferimento all’asserita inidoneità della procura aconferire al difensore il potere di proporre il ricorso per cassazione, varilevato che nell’atto in questione si legge che il legale rappresentantedella società ricorrente “conferisce procura speciale all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mensitieri,…per rappresentarla e difenderla, nel giudizio innanzi allaNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026Suprema Corte di Cassazione n. reg. gen. 4996/2023 e relativoall’impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Campania Sezione 13, n. 710/2024 pronunciata indata 23/01/2024 e depositata in Segreteria in data 24/01/2024nell’ambito del procedimento R.G. 4996/2023 in materia di TARI(annualità 2015) per il comune di BENEVENTO, intentato [OSCURATO:SOCIETA]….”. Dal tenore dell’atto, deve pertanto ritenersi che laprocura sia stata senz’altro conferita per proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza d’appello, ivi specificamente individuata mediante ilriferimento all’Autorità giudiziaria emittente, al numero delprovvedimento, alla data di emissione e di deposito, al numero di ruolo delprocedimento di appello, alla controparte e all’oggetto, essendoverosimile, a fronte di tale espressa e chiara volontà e trattandosi diprocura allegata al ricorso con cui la suddetta sentenza vieneeffettivamente impugnata per cassazione, che siano frutto di un merorefuso il riferimento del numero di ruolo del giudizio d’appello anche algiudizio di cassazione, nonché l’inciso “al fine di ottenere la conferma dellasentenza impugnata” e il riferimento al conferimento della facoltà “disottoscrivere il controricorso”, contenuti nell’atto.Quanto, alla eccepita inesistenza della procura alla data disottoscrizione del ricorso, alla luce dei principi di diritto affermati dalleSezioni Unite, la questione, a prescindere dalla sua fondatezza (contestatadalla ricorrente), è irrilevante, essendo necessario, in applicazione deisuddetti principi di diritto, solo che il conferimento della procura non siaantecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non siasuccessivo alla notificazione del ricorso per cassazione. Tale lassotemporale è stato senz’altro rispettato nel caso di specie, in cui è pacificoche la procura è stata conferita successivamente alla pubblicazione dellasentenza impugnata - la quale viene menzionata espressamente nell’atto -Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026e antecedentemente alla notifica del ricorso, che risulta notificatounitamente alla procura.Quanto alla dedotta “autenticazione”, da parte del difensore dellaricorrente, della sottoscrizione digitale del legale rappresentante dellasocietà asseritamente avvenuta antecedentemente all’apposizione di talesottoscrizione digitale, va preliminarmente rilevato che detto assunto,contestato dalla ricorrente, non può ritenersi dimostrato in ragione dellemere stampigliature relative alle firme digitali riportate in calce all’atto, lequali, in presenza di contestazioni, non costituiscono prova certa delladata ed orario di apposizione della firma, fornibile con certezza solomediante i software di verifica delle firme digitali.L’esito di tale verifica è stato, per contro, documentato dallaricorrente, mediante gli screenshot richiamati nella memoria illustrativa ealla stessa allegati, da cui la sottoscrizione digitale del legalerappresentante della ricorrente risulta effettuata il 24.7.2024, alle 10:55”GTM +02:00” (dove “GTM” è l’acronimo di [OSCURATO:PERSONA]), ossia2 ore in più rispetto a Greenwich, corrispondente all'ora legale, pertanto almedesimo orario risultante dalla stampigliatura in calce alla procura senzaspecificazione dell’orario solare o legale (al quale ultimo, però,verosimilmente va fatto riferimento nel periodo estivo), mentre lasottoscrizione digitale del difensore risulta avvenuta sempre il 24.7.2024ma successivamente, alle ore 11.37:40 ”GTM +02:00”, ossia 2 ore in piùrispetto a Greenwich, corrispondente all'ora legale, pertanto, di fatto, almedesimo orario stampigliato in calce alla procura, ossia 10.37:40 ”GTM+01:00”, ossia 1 ora in più rispetto a Greenwich, corrispondente all’orariosolare e a cui va perciò aggiunta un’altra ora, stante la vigenza dell’orariolegale nel periodo estivo.2. Tanto premesso, con l’unico motivo la ricorrente deduce la“Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.38 comma 2 e 51 d.lgs. n. 546/1992, nonché all’art. 327 c.p.c., ai sensiNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”, in quanto, non avendo la contribuenteprovveduto a depositare in segreteria la sentenza notificata, entro iltermine e secondo le formalità di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. n.546/1992, nonostante l’avvenuta notifica della sentenza a mezzo pec indata 13.2.2023 avrebbe dovuto trovare applicazione il termine lungosemestrale di cui all’art. 327 c.p.c., scadente il 10.9.2023, richiamando asostegno precedenti di questa Corte. Sulla scorta di tale prospettazione, sisostiene la tempestività dell’appello notificato alla contribuente in data29.8.2023, con conseguente richiesta di cassazione della sentenza e dirinvio al competente giudice di secondo grado per l’esame nel meritodell’appello.Il motivo è infondato, ritenendosi assorbita, per il principio dellaragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consentonola decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevolesoluzione, anche ove logicamente subordinata, senza che sia necessarioesaminare previamente le altre (v. tra le tante, Cass., n. 9908/2023,nonché Cass., n. 33741/2024; Cass., n. 7698/2024; Cass., n.29358/2025), la eccezione di inammissibilità della suddetta censura peravere la ricorrente dedotto in cassazione per la prima volta il mancatodeposito della sentenza d’appello in segreteria.Orbene, non è contestato ed invero risulta confermato in atti, che lasentenza di primo grado è stata notificata al difensore dell’odiernaricorrente in data 13.2.2023, che l’atto d’appello è stato notificato allacontroparte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che la predettasentenza notificata non è stata depositata in segreteria.Tanto premesso, l’art. 38 d.lgs. 546/92 dispone che: ”1. Ciascunaparte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e lasegreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previacorresponsione delle spese.2. Le parti hanno l'onere di provvederedirettamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a normaNumero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell'articolo 16, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale ocopia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica dellasentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaleunitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilasciaricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.3. Se nessuna delle partiprovvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1,del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la partenon costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo pernullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso difissazione d'udienza.”.Orbene, ritiene questa Corte che, al fine del decorso del termine brevedi cui all’art. 51, d.lgs. 546/92, non osti la mancanza di prova degliadempimenti previsti dal comma 2 del sopracitato art. 38, deponendo intal senso plurimi elementi.Anzitutto il comma 3 del medesimo articolo fa discendere ladecorrenza del termine lungo solo dall’omessa notifica della sentenzaimpugnata e non anche dall’omesso deposito dell’originale o della copianotificata, il quale deve ritenersi funzionale a consentire alla segreterial’espletamento degli adempimenti di competenza ed in particolare ilrilascio di copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità, nonché aconsentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata.Pertanto, ove la parte destinataria non contesti di aver ricevuto la regolarenotifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve previstodall’art. 51, comma 1, del citato d.lgs. sarebbe formalistico richiederecomunque l’adempimento del deposito, non incidendo, inoltre, l’omissionedi tale adempimento sulla idoneità dell’avvenuta notificazione a portare lasentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte, aprescindere dal suddetto deposito o meno in segreteria.Numero registro generale 16840/2024Numero sezionale 5575/2026Numero di raccolta generale 25662/2026Data pubblicazione 21/09/2026Pertanto, non si ritiene condivisibile l’opzione ermeneutica fattapropria da una parte della giurisprudenza (Cass., n. 5871/12, n.26449/17, n. 20740/19, n. 24791/21, n. 27758/2025) secondo cui, indifetto del deposito in cancelleria, il termine breve non può operare,rendendo così sostanzialmente inutile e improduttiva di effetti la regolarenotifica della sentenza, in presenza della quale opererebbe comunque iltermine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.Si ritiene, invece, maggiormente convincente, alla luce degli elementisopra valorizzati e considerato che, nel caso di specie, non sussiste alcunacontestazione circa la completezza o l’effettiva corrispondenza all’originaledella copia notificata, l’orientamento affermato da questa Corte con lasentenza n. 4222/2015 e recentemente ribadito (v. Cass., n. 5155/2025;Cass. n. 19132/2026), secondo cui la notifica della sentenza è di per séidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione anche in mancanzadel deposito previsto dal comma 2 del sopracitato art. 38.Il ricorso va, pertanto, rigettato e, stante il contrasto giurisprudenzialequale sopra emerso, va disposta la compensazione delle spese delpresente giudizio. P.Q.Mrigetta il ricorso;compensa le spese del presente giudizio;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris