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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 20617/2026

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essa dalla Corte di appello di Genovaparti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 30/06/2025 la Corte di appello di Genova, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diSavona, ha ridotto a mesi 6 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] peril reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 1, cod. pen. a lui ascritto, confermandonel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, ivi inclusa la condannadell'imputato al risarcimento del danno – da liquidarsi in separato giudizio – afavore delle parti civili costituite.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giusto il combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto indata 05/02/2026, il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],munito di procura speciale, ha fatto pervenire atto di rinuncia all'impugnazione(senza indicare le ragioni della stessa).2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essa dalla Corte di appello di Genovaparti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30/06/2025 la Corte di appello di Genova, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diSavona, ha ridotto a mesi 6 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] peril reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 1, cod. pen. a lui ascritto, confermandonel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, ivi inclusa la condannadell'imputato al risarcimento del danno – da liquidarsi in separato giudizio – afavore delle parti civili costituite.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giusto il combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto indata 05/02/2026, il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],munito di procura speciale, ha fatto pervenire atto di rinuncia all'impugnazione(senza indicare le ragioni della stessa).2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20617/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris