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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 16539/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 54/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva con allegati documenti datata 07/01/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori intervenuti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi dedotti; preso atto che la Suprema Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], considerata la molteplicità e l'importanza delle questioni da decidere e tenuto conto delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] Presidente sulla durata delle udienze nel periodo dell'emergenza sanitaria, ha differito la deliberazione in camera di consiglio alla data del 25/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il pubblico ministero emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 353 bis cod. pen. 1.1.

Agli indagati veniva contestato di aver posto in essere atti fraudolenti, consistiti nel posticipare all'esito della procedura di vendita dell'immobile (conclusasi con l'aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con il conseguente rogito del 01/06/2018) la definizione della procedura di variante del P.G.T. avviata il 31/01/2018 che avrebbe dovuto modificare la destinazione d'uso del terreno identificato catastalmente ai fogli 11 e 12, mappali 377, 379, 210, 465 e 467 in area ad uso privato (poi definita il 10/10/2018) e di avere in tal modo turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando per l'alienazione dell'area in parola, al fine di scoraggiare la partecipazione all'asta pubblica per la vendita del terreno in questione, ulteriori offerenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) garantendone l'aggiudicazione a quest'ultima ad un prezzo di molto inferiore rispetto a quello ottenibile se la variante fosse stata approvata prima di procedere alla procedura di vendita.

In particolare, è risultato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (BS), con una delibera del 07/02/2018 aveva approvato "un piano triennale delle alienazioni e dismissioni immobiliari" nel quale risulta inserita un'area di 75.365 mq. sita nel medesimo Comune in via Donatori del Sangue; conseguentemente, in data 02/03/2018, veniva pubblicato un bando di alienazione dei relativi terreni e fissata una base d'asta di euro 1.350.000,00 (a cui seguiva nella gara, un'unica offerta - quella di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - con un rilancio dello 0,01%, pari a solo 135 euro), secondo una perizia di stima effettuata dall'ente pubblico.

Tuttavia, anche secondo quanto sostenuto in più sedi da un comitato di cittadini di [OSCURATO:PERSONA], contrario alla dismissione dell'area, il valore attribuito alla stessa sarebbe risultato incongruo per difetto, non avendo tenuto conto di tre diverse relazioni estimative asseverate che attribuivano all'area un valore oscillante tra il 2.500.000,00 ed i 3.500.000,00 di euro.

Di contro, la perizia comunale aveva stimato l'area senza considerare talune variazioni apportate al PGT (Piano di gestione del territorio) che prevedevano un considerevole aumento della "cubatura" autorizzata e che avrebbe dovuto, necessariamente, comportare un incremento del valore del bene.

Il pubblico ministero evidenziava che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (R.U.P. della procedura), [OSCURATO:PERSONA] (consigliere comunale), [OSCURATO:PERSONA] (Vicesindaco e Assessore), [OSCURATO:PERSONA] (Assessore), [OSCURATO:PERSONA] (Assessore), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e dalla documentazione raccolta era emerso che l'Amministrazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si era determinata a vendere l'area di via Donatori di Sangue in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per concretizzare alcune promesse elettorali e per fregiarsi di avere portato la squadra calcistica nel territorio comunale.

In particolare, veniva ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA], sindaco di [OSCURATO:PERSONA], grazie al cognato, fosse riuscita ad entrare in contatto con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e che con lui avesse concordato l'acquisto del terreno a patto che l'Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] modificasse il P.G.T. in tempi rapidi, cambiano la destinazione d'uso dell'area in questione da uso pubblico ad uso privato.

Il pubblico ministero riteneva decisiva per l'accertamento dei fatti l'estrazione di copia forense "di tutti i telefoni cellulari e dei computer ed ogni device in uso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di acquisire tutte le e-mail ed i messaggi scambiati tra gli indagati e tra gli stessi, naturalmente con riferimento alla vicenda della vendita del terreno in questione e della variante al P.G.T. collegata".

1.2. Con ordinanza in data 31/03/2021, il Tribunale di Brescia respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 18/02/2021 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione.

Primo motivo: violazione di legge quanto all'applicazione degli artt. 125, comma 3, 253 e 324 cod. proc. pen.

Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, il giudice amministrativo ha avuto piena cognizione dei documenti concernenti la vendita del terreno a prezzo doppio a distanza di pochi mesi dall'aggiudicazione.

In più passaggi della sentenza del TAR di Brescia, pubblicata il 10/06/2020, vi era esplicito riferimento, da un lato, alla costituzione in giudizio della controinteressata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proprio per essere acquirente del terreno cedutole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dall'altro lato, all'avvenuto rilascio del permesso di costruire proprio a tale controinteressata.

La sentenza amministrativa aveva così escluso qualunque illegittimità della procedura di gara come ipotizzata nell'incolpazmone provvisoria ed ogni potenziale natura fraudolenta degli atti consistiti nel posticipare all'esito della procedura di vendita la procedura di variante del PGT, ed anzi, all'opposto, aveva concluso che le società riferibili al Cellino non erano state minimamente favorite ma al più esposte al rischio di non conseguire il cambio di destinazione dell'area da pubblica a privata.

Secondo motivo: violazione di legge quanto all'applicazione degli artt. 247, comma 1 bis, 253 e 354, comma 2, cod. proc. pen., stante la natura meramente esplorativa e la connessa manifesta sproporzione del decreto di sequestro probatorio del 18/02/2021.

Come lamentato in sede di riesame, il tenore del decreto di sequestro aveva condotto ad eseguire nei confronti del Cenino la perquisizione informatica e la successiva copia-clone dell'intera memoria dei dispositivi al medesimo in uso, laddove, l'esecuzione preventiva della perquisizione informatica ha invece di per sé la funzione di evitare un'indiscriminata acquisizione, tramite copia forense integrale, di dati la cui effettiva pertinenza con i fatti da provare non sia verificabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, la difesa critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza e la contraddittorietà del suo apparato motivazionale.

2.1. Va premesso che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. può essere proposto soltanto per violazione di legge.

Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod. proc. pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi successivamente dalle stesse Sezioni Unite (sent. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice).

2.2. In particolare, questa Suprema Corte, nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548),

2.3. In tal senso, con specifico riferimento alla cosa pertinente al reato, si è precisato che il decreto di sequestro probatorio deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200).

E, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989).

Infatti, l'attività integrativa del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che stanno a fondamento del vincolo reale è possibile solo se le stesse sono state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329), giacché il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272).

3. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Lo stesso si fonda sulla circostanza in fatto che il [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, al momento della sua decisione, conoscesse perfettamente, a differenza di quanto si sostiene nell'ordinanza impugnata, la circostanza della vendita del terreno a prezzo doppio a distanza di pochi mesi dall'aggiudicazione.

Il rilievo difensivo è, in ogni caso, del tutto inconferente ed ogni ulteriore questione del tutto assorbita.

3.1. Invero, quand'anche l'ordinanza impugnata fosse smentita sul punto, si osserva che: a) l'argomento in questione non costituisce elemento fondante del discorso giustificativo della decisione; b) l'ordinanza impugnata adopera un primo, fondamentale ed assorbente argomento, vale a dire che comunque "la pronuncia del TAR di Brescia non può valere ad escludere il fumus del reato contestato, sia perché la decisione è condizionata dalle allegazioni dei ricorrenti, sia perché sussiste, in ogni caso, un elemento nuovo che non poteva essere valutato in sede giurisdizionale amministrativa, ovvero la vendita del terreno a prezzo doppio a distanza di pochi mesi dall'aggiudicazione".

3.2. Argomento - quello della valutazione del fumus di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del tutto ineccepibile, poiché in caso contrario dovrebbe affermarsi l'abnorme principio secondo cui l'attività di indagine del pubblico ministero è preclusa e definitivamente bloccata dalla presenza assorbente di una pronuncia del giudice amministrativo circa la legittimità formale dell'operato della pubblica amministrazione nella vicenda oggetto dell'investigazione: il che renderebbe il principio in assoluta e frontale frizione con il parametro costituzionale dell'art. 112 Cost.

3.3. Inoltre, pienamente conforme agli orientamenti di codesta Corte è sul punto la motivazione dell'ordinanza circa i presupposti che strutturano il fumus e, dunque, circa i limiti dell'impugnazione: limiti che ancor di più vengono in rilievo in questa sede di legittimità ove il tema in oggetto inerisce un sequestro probatorio, nei cui confronti, il sindacato del giudice di legittimità non si estende ai fondamenti dell'indagine, ma si limita a delibare esclusivamente la violazione di legge.

Nella specie, il provvedimento genetico ha indicato il rapporto di pertinenzialità tra i beni ed il reato provvisoriamente contestato ed ha sufficientemente motivato con riferimento alla necessità dell'apprensione degli stessi ai fini di prova dell'indicato delitto in fase di accertamento: e, l'operata descrizione del fatto ha consentito di apprezzare le esigenze probatorie e di comprendere la ragione per cui i beni sequestrati sono stati considerati come cose pertinenti al reato.Nel provvedimento impugnato si legge infatti che "nel decreto (ndr., di sequestro) si dava atto che, per essere sicura di onorare la promessa fatta a Ce/lino, la Sisti, d'accordo con l'assessore Ometto, promuoveva lo scorporo della variante al P.G.T. di via Donatori di Sangue dal piano di variante generale, concludendolo il 10.10.2018, allorché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già aveva stipulato il rogito (1.06.2018) per il trasferimento del terreno oggetto di gara, terreno che, successivamente, veniva ceduto, in data 28.22.2018, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. società di fatto amministrata da Ce/lino Massimo".

3.4. Il sequestro de quo, pertanto, non é affetto da carenza di descrizione del fatto (cfr., Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061, in cui si è affermato che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata) ed il relativo provvedimento motiva anche le ragioni giuridiche che ne hanno imposto l'adozione (cfr., Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato ai fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti ed in cui ha precisato che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare).

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Il ricorrente si lamenta della natura meramente esplorativa del mezzo e della manifesta sproporzione dello stesso rispetto alla finalità probatoria sottostante.

4.1. L'espressione adoperata in ricorso di "attività processuale meramente esplorativa" è oscura.

Potrebbe significare solo che la stessa fosse priva di uno scopo ovvero di un tema di indagine e che il pubblico ministero si sia avvalso di tale strumento solo per cercare di costruire, in modo illegittimo ed arbitrario, un'ipotesi d'accusa.

In realtà, se questo è il senso delle espressioni utilizzate, è possibile riconoscere che la realtà ha lumeggiato una situazione tutt'affatto diversa: esiste ed è stata perfettamente esplicata un'ipotesi di accusa per sorreggere la richiesta del sequestro finalizzato alla prova della sua esistenza.

4.2. è diffuso nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui anche la funzione "cautelare" del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità, che nella specie si ritengono pienamente osservati (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art.275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali.

Ciò «al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata»; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103 e, più recentemente, Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616).

Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione.

In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU.

In tal senso, è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità.

4.2.1. Il principio è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali.

Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico.Il principio di proporzionalità assolve così ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.

4.2.2. È ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione.

Pur in presenza di indirizzi interpretativi diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (cfr., Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza, non mass.; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso).

4.3. In ogni caso - come evidenziato dal Tribunale - va considerato come l'oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., non può essere l'esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del pubblico ministero che lo dispone.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del pubblico ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Zambelli, Rv. 270126).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 54/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva con allegati documenti datata 07/01/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori intervenuti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi dedotti; preso atto che la Suprema Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], considerata la molteplicità e l'importanza delle questioni da decidere e tenuto conto delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] Presidente sulla durata delle udienze nel periodo dell'emergenza sanitaria, ha differito la deliberazione in camera di consiglio alla data del 25/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il pubblico ministero emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 353 bis cod. pen. 1.1. Agli indagati veniva contestato di aver posto in essere atti fraudolenti, consistiti nel posticipare all'esito della procedura di vendita dell'immobile (conclusasi con l'aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con il conseguente rogito del 01/06/2018) la definizione della procedura di variante del P.G.T. avviata il 31/01/2018 che avrebbe dovuto modificare la destinazione d'uso del terreno identificato catastalmente ai fogli 11 e 12, mappali 377, 379, 210, 465 e 467 in area ad uso privato (poi definita il 10/10/2018) e di avere in tal modo turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando per l'alienazione dell'area in parola, al fine di scoraggiare la partecipazione all'asta pubblica per la vendita del terreno in questione, ulteriori offerenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) garantendone l'aggiudicazione a quest'ultima ad un prezzo di molto inferiore rispetto a quello ottenibile se la variante fosse stata approvata prima di procedere alla procedura di vendita. In particolare, è risultato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (BS), con una delibera del 07/02/2018 aveva approvato "un piano triennale delle alienazioni e dismissioni immobiliari" nel quale risulta inserita un'area di 75.365 mq. sita nel medesimo Comune in via Donatori del Sangue; conseguentemente, in data 02/03/2018, veniva pubblicato un bando di alienazione dei relativi terreni e fissata una base d'asta di euro 1.350.000,00 (a cui seguiva nella gara, un'unica offerta - quella di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - con un rilancio dello 0,01%, pari a solo 135 euro), secondo una perizia di stima effettuata dall'ente pubblico. Tuttavia, anche secondo quanto sostenuto in più sedi da un comitato di cittadini di [OSCURATO:PERSONA], contrario alla dismissione dell'area, il valore attribuito alla stessa sarebbe risultato incongruo per difetto, non avendo tenuto conto di tre diverse relazioni estimative asseverate che attribuivano all'area un valore oscillante tra il 2.500.000,00 ed i 3.500.000,00 di euro. Di contro, la perizia comunale aveva stimato l'area senza considerare talune variazioni apportate al PGT (Piano di gestione del territorio) che prevedevano un considerevole aumento della "cubatura" autorizzata e che avrebbe dovuto, necessariamente, comportare un incremento del valore del bene. Il pubblico ministero evidenziava che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (R.U.P. della procedura), [OSCURATO:PERSONA] (consigliere comunale), [OSCURATO:PERSONA] (Vicesindaco e Assessore), [OSCURATO:PERSONA] (Assessore), [OSCURATO:PERSONA] (Assessore), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e dalla documentazione raccolta era emerso che l'Amministrazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si era determinata a vendere l'area di via Donatori di Sangue in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per concretizzare alcune promesse elettorali e per fregiarsi di avere portato la squadra calcistica nel territorio comunale. In particolare, veniva ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA], sindaco di [OSCURATO:PERSONA], grazie al cognato, fosse riuscita ad entrare in contatto con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e che con lui avesse concordato l'acquisto del terreno a patto che l'Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] modificasse il P.G.T. in tempi rapidi, cambiano la destinazione d'uso dell'area in questione da uso pubblico ad uso privato. Il pubblico ministero riteneva decisiva per l'accertamento dei fatti l'estrazione di copia forense "di tutti i telefoni cellulari e dei computer ed ogni device in uso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di acquisire tutte le e-mail ed i messaggi scambiati tra gli indagati e tra gli stessi, naturalmente con riferimento alla vicenda della vendita del terreno in questione e della variante al P.G.T. collegata". 1.2. Con ordinanza in data 31/03/2021, il Tribunale di Brescia respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 18/02/2021 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Primo motivo: violazione di legge quanto all'applicazione degli artt. 125, comma 3, 253 e 324 cod. proc. pen. Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, il giudice amministrativo ha avuto piena cognizione dei documenti concernenti la vendita del terreno a prezzo doppio a distanza di pochi mesi dall'aggiudicazione. In più passaggi della sentenza del TAR di Brescia, pubblicata il 10/06/2020, vi era esplicito riferimento, da un lato, alla costituzione in giudizio della controinteressata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proprio per essere acquirente del terreno cedutole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dall'altro lato, all'avvenuto rilascio del permesso di costruire proprio a tale controinteressata. La sentenza amministrativa aveva così escluso qualunque illegittimità della procedura di gara come ipotizzata nell'incolpazmone provvisoria ed ogni potenziale natura fraudolenta degli atti consistiti nel posticipare all'esito della procedura di vendita la procedura di variante del PGT, ed anzi, all'opposto, aveva concluso che le società riferibili al Cellino non erano state minimamente favorite ma al più esposte al rischio di non conseguire il cambio di destinazione dell'area da pubblica a privata. Secondo motivo: violazione di legge quanto all'applicazione degli artt. 247, comma 1 bis, 253 e 354, comma 2, cod. proc. pen., stante la natura meramente esplorativa e la connessa manifesta sproporzione del decreto di sequestro probatorio del 18/02/2021. Come lamentato in sede di riesame, il tenore del decreto di sequestro aveva condotto ad eseguire nei confronti del Cenino la perquisizione informatica e la successiva copia-clone dell'intera memoria dei dispositivi al medesimo in uso, laddove, l'esecuzione preventiva della perquisizione informatica ha invece di per sé la funzione di evitare un'indiscriminata acquisizione, tramite copia forense integrale, di dati la cui effettiva pertinenza con i fatti da provare non sia verificabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, la difesa critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza e la contraddittorietà del suo apparato motivazionale. 2.1. Va premesso che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. può essere proposto soltanto per violazione di legge. Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod. proc. pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi successivamente dalle stesse Sezioni Unite (sent. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice). 2.2. In particolare, questa Suprema Corte, nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548), 2.3. In tal senso, con specifico riferimento alla cosa pertinente al reato, si è precisato che il decreto di sequestro probatorio deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200). E, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989). Infatti, l'attività integrativa del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che stanno a fondamento del vincolo reale è possibile solo se le stesse sono state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329), giacché il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lo stesso si fonda sulla circostanza in fatto che il [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, al momento della sua decisione, conoscesse perfettamente, a differenza di quanto si sostiene nell'ordinanza impugnata, la circostanza della vendita del terreno a prezzo doppio a distanza di pochi mesi dall'aggiudicazione. Il rilievo difensivo è, in ogni caso, del tutto inconferente ed ogni ulteriore questione del tutto assorbita. 3.1. Invero, quand'anche l'ordinanza impugnata fosse smentita sul punto, si osserva che: a) l'argomento in questione non costituisce elemento fondante del discorso giustificativo della decisione; b) l'ordinanza impugnata adopera un primo, fondamentale ed assorbente argomento, vale a dire che comunque "la pronuncia del TAR di Brescia non può valere ad escludere il fumus del reato contestato, sia perché la decisione è condizionata dalle allegazioni dei ricorrenti, sia perché sussiste, in ogni caso, un elemento nuovo che non poteva essere valutato in sede giurisdizionale amministrativa, ovvero la vendita del terreno a prezzo doppio a distanza di pochi mesi dall'aggiudicazione". 3.2. Argomento - quello della valutazione del fumus di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del tutto ineccepibile, poiché in caso contrario dovrebbe affermarsi l'abnorme principio secondo cui l'attività di indagine del pubblico ministero è preclusa e definitivamente bloccata dalla presenza assorbente di una pronuncia del giudice amministrativo circa la legittimità formale dell'operato della pubblica amministrazione nella vicenda oggetto dell'investigazione: il che renderebbe il principio in assoluta e frontale frizione con il parametro costituzionale dell'art. 112 Cost. 3.3. Inoltre, pienamente conforme agli orientamenti di codesta Corte è sul punto la motivazione dell'ordinanza circa i presupposti che strutturano il fumus e, dunque, circa i limiti dell'impugnazione: limiti che ancor di più vengono in rilievo in questa sede di legittimità ove il tema in oggetto inerisce un sequestro probatorio, nei cui confronti, il sindacato del giudice di legittimità non si estende ai fondamenti dell'indagine, ma si limita a delibare esclusivamente la violazione di legge. Nella specie, il provvedimento genetico ha indicato il rapporto di pertinenzialità tra i beni ed il reato provvisoriamente contestato ed ha sufficientemente motivato con riferimento alla necessità dell'apprensione degli stessi ai fini di prova dell'indicato delitto in fase di accertamento: e, l'operata descrizione del fatto ha consentito di apprezzare le esigenze probatorie e di comprendere la ragione per cui i beni sequestrati sono stati considerati come cose pertinenti al reato.Nel provvedimento impugnato si legge infatti che "nel decreto (ndr., di sequestro) si dava atto che, per essere sicura di onorare la promessa fatta a Ce/lino, la Sisti, d'accordo con l'assessore Ometto, promuoveva lo scorporo della variante al P.G.T. di via Donatori di Sangue dal piano di variante generale, concludendolo il 10.10.2018, allorché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già aveva stipulato il rogito (1.06.2018) per il trasferimento del terreno oggetto di gara, terreno che, successivamente, veniva ceduto, in data 28.22.2018, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. società di fatto amministrata da Ce/lino Massimo". 3.4. Il sequestro de quo, pertanto, non é affetto da carenza di descrizione del fatto (cfr., Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061, in cui si è affermato che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata) ed il relativo provvedimento motiva anche le ragioni giuridiche che ne hanno imposto l'adozione (cfr., Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato ai fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti ed in cui ha precisato che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare). 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Il ricorrente si lamenta della natura meramente esplorativa del mezzo e della manifesta sproporzione dello stesso rispetto alla finalità probatoria sottostante. 4.1. L'espressione adoperata in ricorso di "attività processuale meramente esplorativa" è oscura. Potrebbe significare solo che la stessa fosse priva di uno scopo ovvero di un tema di indagine e che il pubblico ministero si sia avvalso di tale strumento solo per cercare di costruire, in modo illegittimo ed arbitrario, un'ipotesi d'accusa. In realtà, se questo è il senso delle espressioni utilizzate, è possibile riconoscere che la realtà ha lumeggiato una situazione tutt'affatto diversa: esiste ed è stata perfettamente esplicata un'ipotesi di accusa per sorreggere la richiesta del sequestro finalizzato alla prova della sua esistenza. 4.2. è diffuso nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui anche la funzione "cautelare" del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità, che nella specie si ritengono pienamente osservati (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art.275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Ciò «al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata»; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103 e, più recentemente, Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616). Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. In tal senso, è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. 4.2.1. Il principio è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico.Il principio di proporzionalità assolve così ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. 4.2.2. È ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione. Pur in presenza di indirizzi interpretativi diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (cfr., Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza, non mass.; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso). 4.3. In ogni caso - come evidenziato dal Tribunale - va considerato come l'oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., non può essere l'esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del pubblico ministero che lo dispone. Pertanto, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del pubblico ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Zambelli, Rv. 270126). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile i
Decreto Cassazione n. 16539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris